Codice Procedura Penale > Articolo 545 - Pubblicazione della sentenza

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo.

2. La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva.

3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472