Codice Procedura Penale > Articolo 554 - Atti urgenti

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1.

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