Codice Procedura Penale > Articolo 578 bis - Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322 ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penale, Sentenza n.4145 del 29/09/2022 (dep. 31/01/2023)

La disposizione dell'art. 578-bis c.p.p. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed e', pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione.

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