Codice Procedura Penale > Articolo 584 - Notificazione della impugnazione

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Vigente al

1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo.

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