Codice Procedura Penale > Articolo 607 - Ricorso dell'imputato

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere.

2. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.

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