Codice Procedura Penale > Articolo 631 - Limiti della revisione
Codice Procedura Penale
Vigente al
1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531.