Codice Procedura Penale > Articolo 682 - Liberazione condizionale

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale.

2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

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