Codice Procedura Penale > Articolo 696 novies - Impugnazioni

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Le decisioni sul riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge.

2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

3. Non è ammessa l’impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall'articolo 696 quinquies.

4. L’impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto.

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