Codice Procedura Penale > Articolo 702 - Intervento dello stato richiedente

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. A condizione di reciprocità, lo stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana.

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