Codice Procedura Penale > Articolo 713 - Misure di sicurezza applicate all'estradato

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472