Codice Procedura Penale > Articolo 718 - Revoca e sostituzione delle misure

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima.

2. La revoca è sempre disposta se il Ministro della giustizia ne fa richiesta.

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