1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
Corte Costituzionale, Sentenza n.65 del 07/04/2023
L'art. 72-bis, comma 1, del codice di procedura penale è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».
In via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), sono costituzionalmente illegittimi: