Codice Procedura Penale > Articolo 740 - Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. La somma ricavata dall'esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo Stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.

2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo Stato nel quale è stata pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472