Codice Procedura Penale > Articolo 740 ter - Ordine di devoluzione

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740 bis.

2. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalità della devoluzione con lo Stato richiedente.

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