Codice Procedura Penale > Articolo 742 bis - Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero
Codice Procedura Penale
Vigente al
1. Il Ministro della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento.