Codice Procedura Penale > Articolo 742 bis - Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero

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Vigente al

1. Il Ministro della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento.

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