Codice Procedura Penale > Articolo 746 - Effetti sull'esecuzione nello Stato

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. L'esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata della medesima.

2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello Stato richiesto, essa è stata interamente espiata.

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