Codice Procedura Penale > Articolo 76 - Costituzione di parte civile

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile

2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

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