Codice Procedura Penale > Articolo 91 - Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

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Vigente al

1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.

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