Codice Procedura Penale > Libro Decimo - Esecuzione

Codice Procedura Penale

Titolo I - Giudicato (artt. 648 - 654 )

Articolo 648 - Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali

Articolo 649 - Divieto di un secondo giudizio

Articolo 650 - Esecutività delle sentenze e dei decreti penali

Articolo 651 - Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno

Articolo 651 bis - Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno

Articolo 652 - Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno

Articolo 653 - Efficacia della sentenza penale [di assoluzione] nel giudizio disciplinare

Articolo 654 - Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi

Titolo II - Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (artt. 655 - 664 )

Articolo 655 - Funzioni del pubblico ministero

Articolo 656 - Esecuzione delle pene detentive

Articolo 657 - Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo

Articolo 657 bis - Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca

Articolo 658 - Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza

Articolo 659 - Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza

Articolo 660 - Esecuzione delle pene pecuniarie

Articolo 661 - Esecuzione delle sanzioni sostitutive

Articolo 662 - Esecuzione delle pene accessorie

Articolo 663 - Esecuzione di pene concorrenti

Articolo 664 - Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie

Titolo III - Attribuzioni degli organi giurisdizionali (artt. 665 - 684 )

Capo I - Giudice dell'esecuzione (artt. 665 - 676 )

Articolo 665 - Giudice competente

Articolo 666 - Procedimento di esecuzione

Articolo 667 - Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta

Articolo 668 - Persona condannata per errore di nome

Articolo 669 - Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona

Articolo 670 - Questioni sul titolo esecutivo

Articolo 671 - Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato

Articolo 672 - Applicazione dell'amnistia e dell'indulto

Articolo 673 - Revoca della sentenza per abolizione del reato

Articolo 674 - Revoca di altri provvedimenti

Articolo 675 - Falsità di documenti

Articolo 676 - Altre competenze

Capo II - Magistratura di sorveglianza (artt. 677 - 684 )

Articolo 677 - Competenza per territorio

Articolo 678 - Procedimento di sorveglianza

Articolo 679 - Misure di sicurezza

Articolo 680 - Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza

Articolo 681 - Provvedimenti relativi alla grazia

Articolo 682 - Liberazione condizionale

Articolo 683 - Riabilitazione

Articolo 684 - Rinvio dell'esecuzione

Titolo IV - Casellario giudiziale (artt. 685 - 690 )

Articolo 685 - Uffici del casellario giudiziale

Articolo 686 - Iscrizioni nel casellario giudiziale

Articolo 687 - Eliminazione delle iscrizioni

Articolo 688 - Certificati del casellario giudiziale

Articolo 689 - Certificati richiesti dall'interessato

Articolo 690 - Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

Titolo V - Spese (artt. 691 - 695 )

Articolo 691 - Anticipazione delle spese

Articolo 692 - Spese della custodia cautelare

Articolo 693 - Provvedimenti in caso d'insolvibilità

Articolo 694 - Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione

Articolo 695 - Questioni sulle spese processuali

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