Codice Procedura Penale > Libro Secondo > Titolo V - Notificazioni

Codice Procedura Penale

Articolo 148 - Organi e forme delle notificazioni

Articolo 149 - Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo

Articolo 150 - Forme particolari di notificazione disposte dal giudice

Articolo 151 - Notificazioni richieste dal pubblico ministero

Articolo 152 - Notificazioni richieste dalle parti private

Articolo 153 - Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero

Articolo 153 bis - Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante

Articolo 154 - Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Articolo 155 - Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese

Articolo 156 - Notificazioni all'imputato detenuto

Articolo 157 - Prima notificazione all'imputato non detenuto

Articolo 157 bis - Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima

Articolo 157 ter - Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto

Articolo 158 - Prima notificazione all'imputato in servizio militare

Articolo 159 - Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità

Articolo 160 - Efficacia del decreto di irreperibilità

Articolo 161 - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni

Articolo 162 - Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto

Articolo 163 - Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto

Articolo 164 - Durata del domicilio dichiarato o eletto

Articolo 165 - Notificazioni all'imputato latitante o evaso

Articolo 166 - Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente

Articolo 167 - Notificazioni ad altri soggetti

Articolo 168 - Relazione di notificazione

Articolo 169 - Notificazioni all'imputato all'estero

Articolo 170 - Notificazioni col mezzo della posta

Articolo 171 - Nullità delle notificazioni

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