Codice Procedura Penale > Libro Undicesimo - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere

Codice Procedura Penale

Titolo I - Disposizioni generali (art. 696 )

Articolo 696 - Prevalenza del diritto dell'Unione Europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale

Titolo I bis - Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra stati membri dell'unione europea (artt. 696 bis - 696 decies )

Articolo 696 bis - Principio del mutuo riconoscimento

Articolo 696 ter - Tutela dei diritti fondamentali della persona nel mutuo riconoscimento

Articolo 696 quater - Modalità di trasmissione delle decisioni giudiziarie

Articolo 696 quinquies - Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri

Articolo 696 sexies - Poteri del Ministro della giustizia

Articolo 696 septies - Mutuo riconoscimento e responsabilità da reato degli enti

Articolo 696 octies - Modalità di esecuzione

Articolo 696 novies - Impugnazioni

Articolo 696 decies - Tutela dei terzi di buona fede

Titolo II - Estradizione (artt. 697 - 722 bis )

Capo I - Estradizione per l'estero (artt. 697 - 719 )
Sezione I - Procedimento (artt. 697 - 713 )

Articolo 697 - Estradizione e poteri del Ministro della Giustizia

Articolo 698 - Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona

Articolo 699 - Principio di specialità

Articolo 700 - Documenti a sostegno della domanda

Articolo 701 - Garanzia giurisdizionale

Articolo 702 - Intervento dello stato richiedente

Articolo 703 - Accertamenti del procuratore generale

Articolo 704 - Procedimento davanti alla corte di appello

Articolo 705 - Condizioni per la decisione

Articolo 706 - Ricorso per cassazione

Articolo 707 - Rinnovo della domanda di estradizione

Articolo 708 - Provvedimento di estradizione. Consegna

Articolo 709 - Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero

Articolo 710 - Estensione dell'estradizione concessa

Articolo 711 - Riestradizione

Articolo 712 - Transito

Articolo 713 - Misure di sicurezza applicate all'estradato

Sezione II - Misure cautelari (artt. 714 - 719 )

Articolo 714 - Misure coercitive e sequestro

Articolo 715 - Applicazione provvisoria di misure cautelari

Articolo 716 - Arresto da parte della polizia giudiziaria

Articolo 717 - Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva

Articolo 718 - Revoca e sostituzione delle misure

Articolo 719 - Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari

Capo II - Estradizione dall'estero (artt. 720 - 722 bis )

Articolo 720 - Domanda di estradizione

Articolo 721 - Principio di specialità

Articolo 721 bis - Estensione dell'estradizione

Articolo 722 - Custodia cautelare all'estero

Articolo 722 bis - Riparazione per ingiusta detenzione

Titolo III - Rogatorie internazionali (artt. 723 - 729 quinquies )

Capo I - Rogatorie dall'estero (artt. 723 - 726 sexies )

Articolo 723 - Poteri del Ministro della giustizia

Articolo 724 - Procedimento di esecuzione

Articolo 725 - Esecuzione delle rogatorie

Articolo 726 - Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera

Articolo 726 bis - Notifica diretta all'interessato

Articolo 726 ter - Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera

Articolo 726 quater - Trasferimento temporaneo all'estero di persone detenute

Articolo 726 quinquies - Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva

Articolo 726 sexies - Audizione mediante teleconferenza

Capo II - Rogatorie all'estero (artt. 727 - 729 quinquies )

Articolo 727 - Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere

Articolo 728 - Immunità temporanea della persona citata

Articolo 729 - Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria

Articolo 729 bis - Acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere

Articolo 729 ter - Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute

Articolo 729 quater - Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva

Articolo 729 quinquies - Squadre investigative comuni

Titolo IV - Effetti delle sentenze penali straniere. esecuzione all'estero di sentenze penali italiane (artt. 730 - 746 )

Capo I - Effetti delle sentenze penali straniere (artt. 730 - 741 )

Articolo 730 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale

Articolo 731 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali

Articolo 732 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili

Articolo 733 - Presupposti del riconoscimento

Articolo 734 - Deliberazione della corte di appello

Articolo 734 bis - Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero

Articolo 735 - Determinazione della pena ed ordine di confisca

Articolo 735 bis - Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro

Articolo 736 - Misure coercitive

Articolo 737 - Sequestro

Articolo 737 bis - Indagini e sequestro a fini di confisca

Articolo 738 - Esecuzione conseguente al riconoscimento

Articolo 739 - Divieto di estradizione e di nuovo procedimento

Articolo 740 - Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate

Articolo 740 bis - Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate

Articolo 740 ter - Ordine di devoluzione

Articolo 741 - Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere

Capo II - Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane (artt. 742 - 746 )

Articolo 742 - Poteri del Ministro della giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero

Articolo 742 bis - Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero

Articolo 743 - Deliberazione della corte di appello

Articolo 744 - Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero

Articolo 745 - Richiesta di misure cautelari all'estero

Articolo 746 - Effetti sull'esecuzione nello Stato

Titolo IV bis - Trasferimento dei procedimenti penali (artt. 746 bis - 746 quater )

Articolo 746 bis - Disposizioni generali

Articolo 746 ter - Assunzione di procedimenti penali dall'estero

Articolo 746 quater - Trasferimento di procedimenti penali all'estero

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