Codice Procedura Penale > Libro Undicesimo > Titolo IV - Effetti delle sentenze penali straniere. esecuzione all'estero di sentenze penali italiane

Codice Procedura Penale

Capo I - Effetti delle sentenze penali straniere (artt. 730 - 741 )

Articolo 730 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale

Articolo 731 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali

Articolo 732 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili

Articolo 733 - Presupposti del riconoscimento

Articolo 734 - Deliberazione della corte di appello

Articolo 734 bis - Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero

Articolo 735 - Determinazione della pena ed ordine di confisca

Articolo 735 bis - Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro

Articolo 736 - Misure coercitive

Articolo 737 - Sequestro

Articolo 737 bis - Indagini e sequestro a fini di confisca

Articolo 738 - Esecuzione conseguente al riconoscimento

Articolo 739 - Divieto di estradizione e di nuovo procedimento

Articolo 740 - Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate

Articolo 740 bis - Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate

Articolo 740 ter - Ordine di devoluzione

Articolo 741 - Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere

Capo II - Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane (artt. 742 - 746 )

Articolo 742 - Poteri del Ministro della giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero

Articolo 742 bis - Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero

Articolo 743 - Deliberazione della corte di appello

Articolo 744 - Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero

Articolo 745 - Richiesta di misure cautelari all'estero

Articolo 746 - Effetti sull'esecuzione nello Stato

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