Codice della Strada > Articolo 204 bis - Ricorso in sede giurisdizionale

Codice della Strada

Vigente al

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472