1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale delle strade;
b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.