Contrasto al disagio giovanile - Rilancio del Mezzogiorno - Qualità dell’aria - Attuazione di norme europee - Riorganizzazione di ministeri - Composizione del Cnel

Consiglio dei Ministri n.49 del 07/09/2023

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Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 49

7 Settembre 2023

Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 7 settembre 2023, alle ore 13.27, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE

Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, del Ministro della giustizia Carlo Nordio, del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, del Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile.

Si introducono norme per il risanamento e la riqualificazione del territorio del Comune di Caivano e per favorire lo sviluppo economico e sociale dell’area. Inoltre, l’intervento normativo agisce sull’applicabilità delle misure cautelari ai minori di 18 anni, con l’obiettivo di sanzionare e dissuadere dal tenere comportamenti contrari alla legge, e prevede specifici percorsi di reinserimento e rieducazione del minore autore di condotte criminose.

- Interventi per il Comune di Caivano

Si prevede la nomina di un Commissario straordinario, che sarà individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo l’entrata in vigore del decreto-legge, nella persona del dott. Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato e che avrà il compito di adottare, entro 15 giorni, d’intesa con il Comune di Caivano e il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, un piano straordinario d’interventi infrastrutturali e di riqualificazione del territorio comunale. Il piano sarà attuato con il supporto tecnico-operativo di Invitalia S.p.a. e dovrà prevedere anche specifici interventi urgenti di ripristino del centro sportivo ex Delphinia, in collaborazione con gli Uffici del Genio militare e con la società Sport e Salute S.p.a.

Inoltre, il decreto autorizza il comune di Caivano ad assumere 15 nuovi membri del corpo della polizia locale, al fine di garantire l’incremento della sicurezza urbana e il controllo del territorio.

 - Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile 

Daspo urbano

Si estende l’applicabilità del cosiddetto “daspo urbano” (divieto di accesso a particolari aree della città) ai maggiori di 14 anni. Il divieto sarà notificato a chi esercita la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.

Per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, si prevede che il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi, previsto per chi sia stato denunciato o condannato per vendita o cessione di droga, si applichi anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Tale divieto è esteso a scuole, università ed aree limitrofe.

Si ampliano i casi nei quali il Questore può disporre altre misure accessorie (per esempio l’obbligo di presentarsi all’ufficio di polizia almeno due volte a settimana, o in determinati giorni e orari, l’obbligo di rientrare alla dimora e non uscire entro determinati orari, il divieto di allontanarsi dal comune).

In materia di prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, il divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento (il cosiddetto “daspo Willy” contro la movida violenta) può essere applicato ai soggetti denunciati, oltre che per i reati contro la persona e il patrimonio, anche per il reato di porto di arma impropria, quello di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e il reato di resistenza a un pubblico ufficiale. Si amplia la platea dei soggetti nei confronti dei quali il Questore può disporre tale divieto: oltre che nei confronti delle persone poste in stato di arresto o fermo convalidato dall’autorità giudiziaria, o condannate anche con sentenza non definitiva, la misura può essere applicata alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere. 

La durata massima della misura è aumentata: si passa da una durata minima di 6 mesi e massima di 2 anni a una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni. 

Inoltre, si inaspriscono le pene per chi infrange tali divieti, che passano da un massimo di due anni di reclusione e di 20.000 euro di multa a un massimo di tre anni e di 24.000 euro.

Foglio di via obbligatorio

Si aumenta di un anno la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati e si inasprisce la sanzione, che diviene penale, nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento.

Contrasto dei reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti

Si potenzia la facoltà di arresto in flagranza per il reato di “porto d’armi od oggetti atti ad offendere” e si inaspriscono, fino a raddoppiarle (si passa in alcuni casi da un massimo di due a un massimo di quattro anni di reclusione) le sanzioni relative a tale reato. Inoltre, la pena per il reato di spaccio di stupefacenti, nei casi di lieve entità, passa da un massimo di quattro a un massimo di cinque anni.

Prevenzione della violenza giovanile e divieto di utilizzo di dispositivi di telecomunicazione e servizi informatici

Per contrastare il fenomeno della violenza giovanile, anche con riferimento al fenomeno delle “baby-gang”, si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell’”avviso orale”. Attualmente, la misura è prevista per i soggetti maggiorenni che, per la condotta ed il tenore di vita, si ritiene vivano, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Con le nuove norme, l’avviso orale è reso applicabile anche ai minorenni a partire dai 14 anni.

Si prevede che il Questore possa proporre all’Autorità giudiziaria di vietare, a determinati soggetti di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale.

Si estende al minorenne, per la violazione delle prescrizioni dell’avviso orale, la sanzione penale prevista per i maggiorenni (reclusione da uno a tre anni e con multa da euro 1.549 a euro 5.164).

Si introduce una figura di ammonimento analogo a quello previsto in materia cyber-bullismo, al fine di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento.

Ammonimento per i giovani tra i 12 e i 14 anni

Nell’ottica della prevenzione della recrudescenza della devianza giovanile, si introduce una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Poiché tali soggetti non sono imputabili, saranno convocati dal Questore insieme ad almeno un genitore (o altra persona che esercita la responsabilità genitoriale), al quale sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto delittuoso.

Contrasto dei reati commessi dai minori

Si interviene sul processo penale a carico di imputati minorenni:

  • si riduce da 5 a 3 anni la pena massima dei reati non colposi per i quali si consente l’accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza, trattenendolo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale;

  • per le misure diverse dalla custodia cautelare, la soglia di applicabilità ai maggiori di 14 anni scenda da 5 anni a 4;

  • si abbassa da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l’arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi;

  • si prevede inoltre che fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi (come il furto aggravato, i reati in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti).

Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale

Nell’ambito dei delitti di “associazioni di tipo mafioso anche straniere” e di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” si prevede che, qualora emerga una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero informi immediatamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza.

Custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore

Si reintroduce la possibilità di applicare la custodia cautelare al soggetto minorenne se lo stesso, in veste di imputato, si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga.

Si introduce, inoltre, una nuova disposizione concernente il percorso rieducativo del minore: nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni o la pena pecuniaria, il pubblico ministero notifica al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale l’istanza di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo. Tale programma deve prevedere lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profìt o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza; in caso di esito positivo del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l’estinzione del reato; in caso di esito negativo riguardo all’attività svolta dal minore durante il programma, rimette gli atti al p.m. per la prosecuzione del procedimento.

Sicurezza degli istituti penali per minorenni

Si introduce la possibilità che il direttore dell’istituto penitenziario chieda al magistrato di sorveglianza il nulla osta al trasferimento dall’istituto minorile al carcere nei confronti del detenuto di età compresa tra 18 e 21 anni che abbia commesso il reato da minorenne, il quale con i suoi comportamenti, cumulativamente: compromette la sicurezza o turba l’ordine negli istituti; con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti; si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti. Se il detenuto è di età compresa tra 21 e 25 anni, la richiesta di nulla osta è possibile se il detenuto stesso abbia realizzato anche una sola delle condotte sopra descritte.

- Disposizioni in materia di offerta educativa

Si rafforza l’offerta educativa nelle scuole del meridione caratterizzate da alta dispersione scolastica, attraverso il potenziamento dell’organico dei docenti delle istituzioni scolastiche statali con maggiore disagio educativo. Si incrementa di 6 milioni di euro il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), al fine di incentivare la presenza dei docenti nelle zone più disagiate, anche attraverso la valorizzazione dei docenti che permangono nella stessa istituzione scolastica garantendo la continuità didattica. A tal fine, in favore dei docenti a tempo indeterminato, sono previste misure incentivanti quali l’attribuzione di una quota pari al 50% dell’incremento del Fondo, secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica e l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 10 punti, a conclusione del triennio effettivamente svolto, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio.

Si rafforzano i meccanismi di controllo e verifica dell’adempimento dell’obbligo scolastico e si introduce una nuova fattispecie di reato per i casi di elusione. Nell’ipotesi di dispersione assoluta (il minore mai iscritto a scuola nonostante l’ammonimento), si introduce la pena fino a due anni di reclusione; nel caso di abbandono scolastico (il minore che, pur iscritto, faccia un numero di assenze tale da eludere l’obbligo scolastico), la pena prevista è fino ad un anno di reclusione. Inoltre, i soggetti che violano l’obbligo perdono il diritto di percepire l’assegno di inclusione.

- Disposizioni in materia di tutela dei minori che utilizzano dispositivi informatici

Si prevede l’obbligo, per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, di assicurare la disponibilità delle applicazioni di controllo parentale nell’ambito dei contratti di fornitura di tali servizi. A regime, si prevede inoltre l’obbligo per i produttori di dispositivi di telefonia mobile (e simili) di assicurare l'installazione di default di tali applicazioni nei nuovi dispositivi immessi sul mercato.

Si prevedono oneri informativi in capo ai produttori di dispositivi, i quali sono tenuti ad informare l'utenza circa la possibilità e l'importanza di installare tali applicazioni, che dovranno essere gratuite.

Si introducono, inoltre, norme per favorire l’alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori, anche con campagne informative.

RILANCIO ECONOMICO DEL MEZZOGIORNO D’ITALIA

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese.

Il testo introduce specifiche misure finalizzate alla crescita e al consolidamento economico delle aree del Sud Italia, con l’obiettivo di renderle più idonee per lo sviluppo e per la crescita dimensionale del sistema produttivo.

- Programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)

Si conferma che il complesso delle risorse FSC, per il periodo di programmazione 2021-2027, è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell’80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. La ripartizione delle risorse FSC avviene ad opera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro per gli affari europei e sentita la Cabina di regia FSC, in favore solo di amministrazioni centrali e regioni e province autonome (e non anche di città metropolitane e altri enti pubblici, come invece previsto dalla disciplina vigente); si introduce la possibilità che gli interventi previsti dagli Accordi per la coesione siano finanziati con le risorse destinate ad interventi complementari dei Programmi 2014-2020 che risultano ancora non impegnate, con i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei di competenza di ciascuna Amministrazione centrale o di ciascuna regione e con le risorse derivanti dai rimborsi europei e dal corrispondente cofinanziamento nazionale.

Si disciplinano le modalità per l’attribuzione alle amministrazioni delle risorse assegnate dal CIPESS per la realizzazione degli accordi per la coesione.

Si implementa uno specifico sistema di monitoraggio con riguardo all’utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione (Sistema nazionale di monitoraggio) e si dispone la pubblicazione sul portale web www.opencoesione.gov.it, gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione, sia dei documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione sia dei dati anagrafici e di avanzamento dei progetti.

- Zona economica speciale per il Mezzogiorno

Si prevede l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, della nuova Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, “ZES unica”, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, che sostituirà le attuali otto Zone economiche speciali istituite nei territori del Mezzogiorno.

Si introduce un nuovo sistema di governance della ZES UNICA, confermando la previsione di una Cabina di regia istituita presso la PCM alla quale sono attribuite di funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della ZES unica; prevedendo l’istituzione di una nuova Struttura di missione presso la PCM; si ridefiniscono gli adempimenti procedurali.

Si istituisce, presso la Presidenza del Consiglio e alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR della “Struttura di missione per la ZES”, con una durata di 3 anni. La Struttura dovrà fornire supporto all’Autorità politica delegata in materia di ZES per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo e di predisposizione e aggiornamento del Piano strategico ZES e delle attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

All’interno dell’area ZES, le aziende già operative e quelle che si insedieranno potranno beneficiare di diverse tipologie di vantaggi (speciali condizioni), quali la previsione di un’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive e il riconoscimento, fino al 2026, di un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive.

QUALITÀ DELL’ARIA

Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale.

Al fine di assicurare l’esecuzione di alcune sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, si prevede l’obbligo di aggiornare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, i rispettivi piani di qualità dell’aria, modificando ove necessario i provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti.

Inoltre, si stabilisce che, nelle more dell’aggiornamento, le Regioni possono disporre la limitazione della circolazione e le relative deroghe, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche di alcune tipologie di autovetture e di veicoli commerciali ad alimentazione diesel, di categoria “Euro 5”, esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Tale limitazione si applica in via prioritaria alla circolazione nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto. A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di tali tipologie è inserita nei piani della qualità dell’aria delle Regioni, che adottano i relativi provvedimenti attuativi.

ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto e dei ministri competenti, ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi di attuazione di norme europee.

Di seguito le principali previsioni dei provvedimenti, con l’indicazione dei ministri proponenti.

1. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (decreto legislativo – esame preliminare) (Ministro dell’economia e delle finanze)

Il provvedimento adegua la disciplina delle cartolarizzazioni sintetiche a quanto già previsto per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, secondo quanto previsto dal Testo unico delle finanze.

2. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 sul quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (decreto legislativo – esame preliminare) (Ministro dell’economia e delle finanze)

Il decreto modifica il Testo unico della finanza e il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza individuando la Banca d’Italia e la Consob quali autorità nazionali competenti. Introduce altresì una specifica normativa per la gestione della crisi delle controparti centrali e interviene sull’apparato sanzionatorio attualmente vigente.

3. Recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l’attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/168 (decreto legislativo – esame preliminare) (Ministro dell’economia e delle finanze)

Il decreto istituisce, in linea con analoghi organismi esistenti negli altri Stati dell’Unione Europea e con le raccomandazioni CERS e del Fondo monetario internazionale, un Comitato per le politiche macroprudenziali, con l’obiettivo di perseguire la stabilità del mercato finanziario. Il Comitato è dotato, tra l’altro, del potere di effettuare segnalazioni al Governo in materia di rischio sistemico e di richiedere dati e informazioni necessari all’esercizio delle sue funzioni.

4. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (decreto legislativo – esame preliminare) (Ministro della salute)

Il decreto adeguando la legislazione nazionale ai principi generali prescritti dal Regolamento (CE) n. 1099/2009. Si introducono norme volte a ridurre l’abbattimento dei pulcini maschi dopo la schiusa dell’uovo o comunque a evitare il loro abbattimento secondo modalità cruente.

Si prevedono, a tal fine, l'implementazione e la promozione presso gli operatori delle tecnologie di ovosessaggio che rilevando il sesso dell'embrione evitano la nascita dei pulcini maschi e il conseguente abbattimento mediante macerazione; l'affidamento dei pulcini salvati alle associazioni e il loro utilizzo per l'alimentazione animale; una particolare vigilanza sugli incubatoi da parte del Ministero della salute e di altri enti; infine è stabilito il divieto di abbattimento dei pulcini maschi con il metodo della macerazione dal 31 dicembre 2026.

5. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727 del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (decreto legislativo – secondo esame preliminare) (Ministro della giustizia)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo in secondo esame preliminare, apportando alcune limitate modifiche relative alla procedura per la nomina del membro nazionale dell’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) da parte del Consiglio superiore della magistratura.

RIORGANIZZAZIONE DI MINISTERI

1. Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – esame preliminare)
2. Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – esame preliminare)
3. Regolamento di organizzazione del Ministero della salute (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – esame preliminare)
4. Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente del Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso e del Ministro della salute Orazio Schillaci, ha approvato, in esame preliminare, quattro decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi alla riorganizzazione dei due ministeri, degli uffici di diretta collaborazione dei ministri e degli organismi indipendenti di valutazione della performance, che rispondono alla necessità di razionalizzare l’assetto organizzativo dei dicasteri e di garantire un efficace svolgimento delle funzioni di direzione attribuite all’autorità politica, di elaborazione delle politiche pubbliche e delle attività relative alla gestione trasparente del personale.

COMPOSIZIONE DEL CNEL

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la reiezione dei ricorsi presentati da CGIL, CISL, CONFAEL e UIL, per la categoria dei lavoratori dipendenti, e da AGCI, ANIA, CESAC, CIFA, CONFINDUSTRIA, CONFITARMA, CONFSERVIZI-ASSTRA-UTILITALIA, FEDERDISTRIBUZIONE, UNCI e UNCI AGROALIMENTARE), per la categoria delle imprese, avverso l’elenco dei rappresentanti individuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito della procedura di nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), ai sensi dell’articolo 4, comma  7, della legge n. 936 del 1986.

All’esito della decisione sui ricorsi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha deliberato la nomina al CNEL di 48 rappresentanti delle categorie produttive, di cui: 22 in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, 9 in rappresentanza dei lavoratori autonomi e delle professioni nonché 17 in rappresentanza delle imprese, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 936 del 1986.

GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha deliberato la determinazione di intervento nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Campania avverso l’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 6 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”.

STATI DI EMERGENZA

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato l’ulteriore stanziamento di 5.395.000 euro la realizzazione degli interventi relativi allo stato d’emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che si sono verificati nei giorni dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 nel territorio dei comuni di Comacchio, Goro e Codigoro, in provincia di Ferrara, di Cesenatico, Gatteo e Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena e di Ravenna.

NOMINE

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato:

  • su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, il rientro dalla posizione di comando con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo presso l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata dei dirigenti generali di pubblica sicurezza dott.ssa Grazia Mirabile e dott. Roberto Di Legami;

  • su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il collocamento fuori ruolo del dottor Renato Grimaldi ai fini del conferimento dell’incarico di componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti dell’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA).

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato ventotto leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Emilia-Romagna n. 7 del 12/07/2023, recante “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo”, in quanto talune disposizioni in materia di tutela della salute si pongono in contrasto con la normativa statale di riferimento, violando l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare:

  1. la legge della Regione Abruzzo n. 30 del 10/07/2023, recante “Riconoscimento e valorizzazione delle scuole di educazione musicale”; 

  2. la legge della Regione Abruzzo n. 31 del 10/07/2023, recante “Partecipazione della Regione Abruzzo al “Premio Pigro” dedicato a Ivan Graziani”;

  3. la legge della Regione Abruzzo n. 32 del 10/07/2023, recante “Mutamento della denominazione del Comune Città di “Popoli” in Città di “Popoli Terme”“; 

  4. la legge della Regione Abruzzo n. 33 del 10/07/2023, recante “Modifiche alle leggi regionali 11/2023, 14/2023, 19/2023 e 20/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti e indifferibili”; 

  5. la legge della Regione Marche n. 9 del 05/07/2023, recante “Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)”;

  6. la legge della Regione Marche n. 10 del 05/07/2023, recante “Esercizio dell’attività oleoturistica nelle Marche”; 

  7. la legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 06/07/2023, recante “Interventi a sostegno del sistema economico trentino”;

  8. la legge della Provincia autonoma di Trento n. 7 del 06/07/2023, recante “Integrazione della legge provinciale sulle attività culturali 2007: valorizzazione della figura di padre Eusebio Francesco Chini”;

  9. la legge della Regione Piemonte n. 11 del 13/07/2023, recante “Consorzio Polo delle Arti Torino Piemonte”; 

  10. la legge della Regione Siciliana n. 7 del 10/07/2023, recante “Disposizioni in merito alla determinazione delle indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali”;

  11. la legge della Regione Siciliana n. 8 del 11/07/2023, recante “Disposizioni finanziarie”;

  12. la legge della Regione Emilia-Romagna n. 8 del 17/07/2023, recante “Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Abrogazione della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative)”;

  13. la legge della Regione Puglia n. 20 del 13/07/2023, recante “Disposizioni in materia di tutela delle persone con sindrome di Down in ospedale e totale abbattimento delle liste d’attesa e disposizioni diverse in materia sanitaria”;

  14. la legge della Regione Campania n. 15 del 18/07/2023, recante “Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 e Variazione di bilancio della Regione Campania”; 

  15. la legge della Regione Campania n. 18 del 18/07/2023, recante “Adeguamento della indennità di residenza, in favore dei farmacisti rurali. Legge 8 marzo 1968, n. 221”;

  16. la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 18/07/2023, recante “Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, recante “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate”“;

  17. la legge della Regione Piemonte n. 13 del 19/07/2023, recante “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)”; 

  18. la legge della Regione Basilicata n. 17 del 16/07/2023, recante “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021 del Parco Naturale Regionale del Vulture”;

  19. la legge della Regione Basilicata n. 18 del 16/07/2023, recante “Modifiche all’art. 64 della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42 - Trasformazione della Fondazione regionale “Lucana Film Commission” in Fondazione regionale “Lucana Film and Game Commission”“;

  20. la legge della Regione Basilicata n. 19 del 16/07/2023, recante “Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”; 

  21. la legge della Regione Marche n. 11 del 20/07/2023, recante “Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi”; 

  22. la legge della Regione Marche n. 12 del 20/07/2023, recante “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

  23. la legge della Regione Valle Aosta n. 9 del 17/07/2023, recante “Disposizioni urgenti per l’efficientamento organizzativo degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22”;

  24. la legge della Regione Toscana n. 28 del 19/07/2023, recante “Divieti per i minori in materia di prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013”; 

  25. la legge della Regione Basilicata n. 21 del 28/07/2023, recante “Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025”;

  26. la legge della Regione Emilia-Romagna n. 9 del 28/07/2023, recante “Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2022”;

  27. la legge della Regione Emilia-Romagna n. 11del 28/07/2023, recante “Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2023-2025”.

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Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 15.17.

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