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Monopattini elettrici, comune non può imporre l'obbligo del casco

Consiglio di Stato, Sentenza n.8079 del 08/10/2024

Può un comune obbligare i maggiorenni che guidano monopattini elettrici a indossare il casco?

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8079 dell’8 ottobre 2024, ha stabilito che è illegittima l’ordinanza sindacale che impone ai conducenti maggiorenni di monopattini elettrici l'obbligo di indossare un casco protettivo sulle strade comunali.

Ma cosa dice la legge a riguardo? Nel Codice della Strada non esiste alcuna norma che consenta ai comuni di imporre tale obbligo. In particolare, gli articoli 6, comma 4, e 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 non prevedono questa possibilità. L'articolo 6 permette all'ente proprietario della strada di stabilire alcune limitazioni alla circolazione, ma non include l'obbligo del casco. L'articolo 7 autorizza i comuni a introdurre, nei centri abitati, prescrizioni limitative della circolazione e della sosta, ma anche qui non si parla di casco protettivo per i monopattini.

Nel caso specifico, il Comune di Firenze aveva emanato un'ordinanza che imponeva, a partire dal 1° dicembre 2021, l'obbligo per i conducenti maggiorenni di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di indossare un casco protettivo. Questa decisione era stata giustificata citando le specificità dell'ambiente urbano fiorentino, come l'“elevata estensione delle pavimentazioni stradali lapidee soprattutto nel centro storico” e l'“elevata incidenza di aree pedonali”, che avrebbero potuto aumentare il rischio di incidenti.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha rilevato che la sicurezza stradale è materia di competenza esclusiva dello Stato, come stabilito dall'art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione. Questo significa che solo lo Stato può legiferare in materia, evitando così una frammentazione normativa che creerebbe disomogeneità sul territorio nazionale.

In conclusione, l'ordinanza del Comune di Firenze è stata annullata perché adottata in difetto di potere. I comuni non possono imporre l'obbligo del casco protettivo per i monopattini elettrici ai maggiorenni, in quanto manca una base normativa che conferisca loro questa facoltà.

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Pubblicato il 08/10/2024
N. 08079/2024REG.PROV.COLL.
N. 08880/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8880 del 2022, proposto da
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Pacini, Antonella Pisapia, Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;

contro

Bit Mobility s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Stracuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Soc. Timove s.r.l, Soc. Bird Rides Italy s.r.l, non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 524/2022.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Bit Mobility s.r.l;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2024 il Cons. Roberto Michele Palmieri e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli Avv.ti Pacini e Stracuzzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ordinanza 18 dicembre 2020 n. ORD/2020/00508, il Sindaco di Firenze ha introdotto l’obbligo, “per i conducenti di età maggiore di 18 anni dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 dell’art. 1 della Legge 160/2019, che circolano sulle strade comunali nel territorio del Comune di Firenze, … di indossare idoneo casco protettivo”, fissando il termine di decorrenza iniziale della prescrizione al 1° febbraio 2021;

L’ordinanza ha individuato la giustificazione normativa nelle previsioni di cui agli artt. 6, 4° comma e 7, 1° comma del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (che sostanzialmente attribuiscono, all’Ente proprietario della strada ed all’Amministrazione comunale, la possibilità di prevedere prescrizioni e limitazioni della circolazione), oltre che nella previsione di cui all’art 4, 3° comma, d.m. Infrastrutture e Trasporti 4 giugno 2019 (Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica).

Decidendo due ricorsi proposti dall’attuale appellata e dalla Timove s.r.l., Il TAR Firenze, con sentenza n. 215/21, ha annullato detta ordinanza, rilevando l’incompetenza del Sindaco nei

confronti della Dirigenza, in quanto il riferimento al Sindaco operato dalle norme sopra citate del D. Lgs. n. 285/92, a seguito del passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli burocratici sancito dalle riforme amministrative degli anni 90, deve intendersi riferito alla dirigenza.

Con provvedimento 28 agosto 2021 n. DD/2021/05183, il Dirigente la Direzione Mobilità e Nuove Infrastrutture dell’Amministrazione comunale di Firenze ha nuovamente stabilito l’obbligo, “per i conducenti di età maggiore di 18 anni dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 dell’art. 1 della Legge 160/2019, che circolano sulle strade comunali nel territorio del Comune di Firenze, … di indossare idoneo casco protettivo”, fissando l’entrata in vigore della previsione al 1° dicembre 2021.

A base del nuovo provvedimento (che reitera sostanzialmente tutti i contenuti della precedente

ordinanza Sindacale) è stata posta la medesima base normativa dell’ordinanza annullata, nonché una serie di considerazioni relative alla “specificità dell'ambiente urbano della Città di Firenze”, con particolare riferimento all’ “elevata estensione delle pavimentazioni stradali lapidee soprattutto nel centro storico”, all’ “elevata incidenza di aree pedonali”, e alla particolare pericolosità del mezzo che, “per la caratteristica sinuosità delle traiettorie, l’accelerazione e la velocità raggiungibili, … in presenza di elevate densità di pedoni può dar luogo ad un incremento del numero di collisioni”.

Il provvedimento da ultimo citato è stato impugnato dall’odierna appellata (che risulta tra i

gestori del servizio di sharing dei monopattini elettrici nella Città di Firenze, a seguito dell’apposita procedura di gara instaurata dall’Amministrazione comunale), che sulla base dei proposti motivi di ricorso ne ha chiesto l’annullamento.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Firenze ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 524/22 il TAR Firenze ha annullato l’atto impugnato.

Avverso tale pronuncia giudiziale il Comune di Firenze ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: Error in iudicando. Violazione e/o errata applicazione degli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992). Difetto di istruttoria e di motivazione. Perplessità dell’iter logico-giuridico. Contraddittorietà, illogicità, travisamento.

Ha chiesto pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dall’appellata in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, la società Bit Mobility s.r.l. ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.

All’udienza pubblica del 19.9.2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. L’appello, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è infondato.

3. Il Comune di Firenze ha posto a fondamento giustificativo del provvedimento impugnato dall’odierna appellata le succitate previsioni di cui agli artt. 6 co. 4 e 7 co. 1 d. lgs. n. 285/92 (codice della strada).

Nondimeno, nessuna delle citate previsioni normative autorizza l’adozione di un provvedimento di tal fatta.

Non la previsione di cui all’art. 6 co. 4 codice della strada, che prevede il potere dell’ente proprietario della strada di prevedere una serie di limitazioni alla circolazione stradale, tra i quali non rientra certamente quello di imporre l’uso di caschi protettivi.

Non la previsione di cui all’art. 7 co. 1 c.d.s. che prevede la possibilità, per i comuni, di introdurre, nei centri abitati, una (nutrita) serie di prescrizioni limitative della circolazione e della sosta, che non comprende tuttavia in alcun modo il potere di imporre l’utilizzazione del casco sui monopattini elettrici, o su qualsivoglia tipologia di veicolo a due ruote.

4. Per tali ragioni, è evidente il difetto di potere da parte dell’organo emanante, dovendo l’alto e nobile intento di evitare incidenti stradali coordinarsi con la normativa statale (e segnatamente: il codice della strada) in tema di circolazione stradale; normativa che non assegna in alcun modo ai comuni il potere di imporre l’adozione di caschi protettivi in sede di utilizzo di monopattini (o qualsiasi mezzo a due ruote) sul territorio comunale. La qual cosa è tanto più vera se si considera che quella della “sicurezza” (tra i quali rientra anche quella stradale) è una materia devoluta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117 co. 2 lett. h) Cost.), che la esercita pertanto con l’adozione di norme valevoli su tutto il territorio nazionale, e che per tale ragione non può essere delegata alle Regioni e agli altri enti territoriali, pena la frammentazione, su base locale, di un tessuto di regole che deve invece rimanere unitario.

5. Per tali ragioni, l’impugnata sentenza deve ritenersi immune dalle lamentate censure, in quanto conseguenza della corretta applicazione dei succitati criteri di riparto di competenze – quoad circolationem – tra lo Stato e gli enti locali.

6. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il Comune di Firenze al rimborso delle spese di lite sostenute dalla società appellata, che si liquidano in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2024, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Michele Palmieri

IL PRESIDENTE
Francesco Caringella

IL SEGRETARIO

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