Corte Costituzionale, Ordinanza n.100 del 15/05/2018

Pubblicato il
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi - Utilizzabilità delle relative risorse per la remunerazione del personale operante presso la centrale regionale di committenza - Modalità di copertura delle spese derivanti dall'applicazione della legge - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 11 della legge reg. autonoma Sardegna n. 5 del 2017, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lett. l), Cost., in relazione all'art. 9, comma 9, del d.l. n. 66 del 2014, conv., con modif., in legge n. 89 del 2014. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattive abrogazione e modifica delle disposizioni impugnate). Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalle parti costituite, determina l'estinzione del processo.

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

ORDINANZA N. 100

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO’,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 11 della legge della Regione autonoma Sardegna 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13-19 giugno 2017, depositato in cancelleria il 23 giugno 2017, iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nella camera di consiglio del 18 aprile 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che, con ricorso resistito dalla Regione autonoma Sardegna, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge di detta Regione 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), relativamente alle disposizioni di cui ai suoi artt. 2, comma 2 (nella parte in cui consente l’utilizzabilità delle risorse di cui al Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e di servizi per la remunerazione del personale operante presso la Centrale regionale di committenza), e 11 (nella parte in cui prevede che le spese derivanti dall’applicazione della legge impugnata trovino copertura nelle previsioni d’entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2017, 2018 e 2019 e in quelle corrispondenti per i bilanci degli anni successivi), rispettivamente, per contrasto (la prima disposizione) con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione alle evocate norme interposte di cui all’art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89; e per violazione (la seconda disposizione) dell’art. 81, terzo comma, Cost.;

che la successiva legge della Regione autonoma Sardegna 3 agosto 2017, n. 18 (Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alla legge regionale n. 5 del 2017, alla legge regionale n. 6 del 2017, alla legge regionale n. 32 del 2016 e alla legge regionale n. 12 del 2007), ha, peraltro, abrogato l’art. 2, comma 2, della su citata legge regionale n. 5 del 2017 e ne ha modificato l’art. 11, aggiungendo al suo comma 1 espresse previsioni in tema di copertura finanziaria delle correlative autorizzazioni di spesa.

Considerato che, con atto depositato il 6 dicembre 2017, previa delibera del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017, il ricorrente ha ritenuto satisfattivo l’intervento operato dalla legge reg. Sardegna n. 18 del 2017 ed ha conseguentemente rinunziato al ricorso;

che, con atto depositato il 23 gennaio 2018, la Regione resistente ha accettato la rinunzia;

che ciò comporta l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472