Corte Costituzionale, Ordinanza n.26 del 09/02/2018

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Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Assestamento del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018 - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Provincia autonoma costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge prov. Trento n. 14 del 2016, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 81, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., nonché in riferimento all'art. 79 del d.P.R. n. 670 del 1972. (Nella specie, la rinuncia è motivata in ragione delle modifiche alla norma impugnata). Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia al ricorso, accettata dalla resistente costituita, determina l'estinzione dei processi ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedenti citati: sentenza n. 107 del 2017 e n. 189 del 2016; ordinanze n. 224 del 2017 e n. 204 del 2017).

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ORDINANZA N. 26

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-13 ottobre 2016, depositato in cancelleria il 17 ottobre 2016 ed iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2016.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2018 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 10-13 ottobre 2016, depositato in cancelleria il 17 ottobre 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018), in relazione agli artt. 81, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, nonché in riferimento all’art. 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

che, ad avviso del ricorrente, la disposizione censurata deve ritenersi in contrasto con l’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), così come richiamato dall’art. 1, comma 709, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;

che si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Trento, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, la reiezione dello stesso per infondatezza;

che, con atto depositato il 15 maggio 2017 e nuovamente il 23 maggio 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri in data 24 marzo 2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso in ragione delle modifiche alla disposizione censurata, apportate dalla resistente con l’art. 5 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017);

che, su conforme deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento in data 9 giugno 2017, la resistente, con atto depositato il 27 luglio del 2017, ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso.

Considerato che nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia al ricorso, accettata dalla resistente costituita, determina l’estinzione dei processi ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 107 del 2017 e n. 189 del 2016; ordinanze n. 224 e n. 204 del 2017).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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