Corte Costituzionale, Ordinanza n.30 del 16/02/2018

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Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) - Direttore tecnico-scientifico e direttore amministrativo - Cessazione dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale - Denunciata decadenza automatica, lesiva del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Erronea ricostruzione del quadro normativo - Manifesta inammissibilità della questione

È dichiarata manifestamente inammissibile, per erronea ed incompleta ricostruzione del quadro normativo, la questione di legittimità costituzionale - sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., dalla Corte di cassazione - dell'art. 9, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 1998, che stabilisce che il direttore tecnico-scientifico e il direttore amministrativo dell'ARPA cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale. Il giudice rimettente omette ogni riferimento - anche al solo fine di escluderne eventualmente il rilievo - alle disposizioni contenute nell'art. 12, commi da 38 a 40, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2008, che ha autorizzato la Giunta regionale ad avviare un processo di riorganizzazione dell'ARPA e a nominare un commissario straordinario, con le funzioni del direttore generale e potere di nomina del direttore tecnico-scientifico e del direttore amministrativo. Poiché la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente nel giudizio a quo è avvenuta a seguito della nomina del commissario straordinario dell'ARPA suindicato, la questione in esame attiene a poteri di quest'ultimo, e non del direttore generale; pertanto, non essendo stata evocata e considerata dal giudice a quo la norma relativa ai poteri del commissario, è minato l'iter argomentativo posto a base della valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza.

Prospettazione della questione incidentale - Ricostruzione erronea e incompleta del quadro normativo di riferimento - Compromissione dell'iter logico argomentativo - Inammissibilità della questione

L'erronea ed incompleta ricostruzione, da parte del giudice a quo, del quadro normativo di riferimento, mina l'iter argomentativo posto a base della valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, determinandone la (manifesta) inammissibilità. (Precedenti citati: ordinanze n. 55 del 2017, n. 247 del 2016, n. 246 del 2016, n. 136 del 2016, n. 209 del 2015, n. 115 del 2015 e n. 90 del 2015).

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ORDINANZA N. 30

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - A.R.P.A), promosso dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra G. M. e l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) del Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 15 luglio 2016, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti l’atto di costituzione di G. M., nonché l’atto di intervento della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nella udienza pubblica del 9 gennaio 2018 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi gli avvocati Luciana Criaco per G. M. e Ettore Volpe per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto che, con ordinanza del 15 luglio 2016, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 2016, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 6, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - A.R.P.A.);

che il giudice a quo riferisce che G. M., direttore tecnico-scientifico dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), ha impugnato il provvedimento di revoca del proprio incarico disposto, senza motivazione, dal commissario straordinario dell’ARPA, nominato dalla Giunta regionale e subentrato nelle funzioni del precedente direttore generale;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata, stabilendo che il direttore tecnico-scientifico e il direttore amministrativo dell’ARPA cessano dall’incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, istituisce un meccanismo di decadenza automatica e generalizzata dalle funzioni dirigenziali, lesivo, come tale, del principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Cost.;

che si è costituito in giudizio G. M., parte ricorrente nel giudizio a quo, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata;

che è intervenuta in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, deducendo l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza della questione sollevata;

che, secondo la Regione interveniente, l’ordinanza non offre un’adeguata ricostruzione del quadro normativo di riferimento, non consentendo di verificare la necessità di applicazione della disposizione della cui legittimità costituzionale il rimettente dubita;

che la questione sollevata sarebbe, comunque, infondata nel merito, in quanto le ragioni alla base del provvedimento di risoluzione del rapporto andrebbero individuate nelle esigenze di natura organizzativa e istituzionale sottese al commissariamento dell’ARPA disposto dall’art. 12, commi da 38 a 40, della legge della Regione Friuli- Venezia Giulia 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), volte al recupero della efficienza ed economicità dell’azione dell’ente e, quindi, espressione del principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost.;

che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha depositato, in prossimità dell’udienza pubblica, una memoria illustrativa, ribadendo l’inammissibilità e, in subordine, l’infondatezza della questione sollevata.

Considerato che il giudice rimettente, limitandosi a censurare l’art. 9, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - A.R.P.A), omette ogni riferimento – anche al solo fine di escluderne eventualmente il rilievo – alle disposizioni contenute nell’art. 12, commi da 38 a 40, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), che ha autorizzato la Giunta regionale ad avviare un processo di riorganizzazione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e a nominare un commissario straordinario, con le funzioni del direttore generale e potere di nomina del direttore tecnico-scientifico e del direttore amministrativo;

che la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente nel giudizio a quo è, appunto, avvenuta a seguito della nomina da parte della Giunta regionale del commissario straordinario dell’ARPA;

che la questione in esame riguarda una fattispecie più specifica rispetto ai poteri del direttore generale dell’ARPA, considerati nell’ordinanza di rimessione;

che il caso attiene, infatti, non ai poteri del direttore generale, ma a quelli del commissario straordinario dell’ARPA, figura che, pur avendo le funzioni del direttore generale, è stata istituita e regolamentata dai già citati commi da 38 a 40 dell’art. 12 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2008;

che, pertanto, non essendo stata evocata e considerata dal giudice a quo la norma relativa ai poteri del Commissario straordinario dell’ARPA, si deve concludere per l’inammissibilità della questione, in quanto l’erronea ed incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento mina irrimediabilmente l’iter argomentativo posto a base della valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza effettuata nell’ordinanza di rimessione (ex multis, ordinanze n. 55 del 2017, n. 247, n. 246 e n. 136 del 2016, n. 209, n. 115 e n. 90 del 2015).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - A.R.P.A) sollevata, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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