Corte Costituzionale, Ordinanza n.51 del 05/03/2018

Pubblicato il
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 - Ripiano del maggiore disavanzo - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale della legge reg. Campania n. 4 del 2017, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., nonché in riferimento agli artt. 3, comma 16, 42, commi 12, 13 e 14, ed al punto 9/3 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011. La rinuncia al ricorso in via principale accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

ORDINANZA N. 51

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 20 gennaio 2017, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-24 marzo 2017, depositato in cancelleria il 31 marzo 2017 e iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2017.

Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;

udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2018 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 31 marzo 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 20 gennaio 2017, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 3, comma 16, 42, commi 12, 13 e 14, ed al punto 9/3 dell’allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

che, secondo il ricorrente, la legge di bilancio n. 4 del 2017, nel recepire contabilmente quanto già illegittimamente disposto dalla legge della Regione Campania 14 novembre 2016, n. 31 (Rendiconto Generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2013) e dalla legge della Regione Campania 7 dicembre 2016, n. 36 (Assestamento al bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Campania), prevedendo un disavanzo di amministrazione pari ad euro 136.452.242,42 per l’anno 2017, euro 138.036.312,39 per l’anno 2018 ed euro 139.661.146,13 per l’anno 2019, avrebbe aumentato nello stato di previsione delle spese la quota annua del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui da ripianare senza rispettare il procedimento previsto dall’art. 42, commi 12, 13 e 14, del d.lgs. n. 118 del 2011, per l’applicazione in bilancio dell’eventuale maggior disavanzo, normativa evocata come parametro interposto in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici;

che, con atto depositato il 20 aprile 2017, si è costituita in giudizio la Regione Campania, deducendo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza della questione;

che, successivamente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri in data 6 giugno 2017, ha rinunciato al ricorso;

che tale rinuncia è stata accettata dalla Regione Campania.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe;

che detta rinuncia è stata accettata dalla Regione Campania;

che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472