ORDINANZA N. 64
ANNO 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), promosso dal Giudice di pace di Firenze, nel procedimento penale a carico di E. G. e altri, con ordinanza del 30 marzo 2016, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2016.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso.
Ritenuto che, con ordinanza del 30 marzo 2016, il Giudice di pace di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), «nella parte in cui non prevede che i procedimenti penali aventi ad oggetto la contestazione del reato di cui all’art. 612 c.p. non possano essere estinti mediante il pagamento anche rateizzato di un importo pari alla metà della pena pecuniaria prevista dall’art. 612 c.p.», nonché della medesima disposizione «nella parte in cui non prevede l’abrogazione dell’art. 612 c.p.»;
che il rimettente riferisce di procedere nei confronti di quattro soggetti imputati dei reati di cui agli artt. 594 e 612 del codice penale e di ritenere la rilevanza e la non manifesta infondatezza «della questione proposta dall’Avv. Pamela Bonaiuti con l’istanza depositata da intendersi interamente qui ritrascritta e che si allega»;
che, con atto depositato il 6 settembre 2016, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili atteso che l’ordinanza di rimessione è affetta da totale assenza di descrizione della fattispecie concreta, nonché da un assoluto difetto di motivazione in punto di rilevanza;
che comunque – osserva l’Avvocatura – nel merito le questioni sarebbero infondate in relazione a tutti i parametri indicati dal rimettente;
che l’Avvocatura pone in rilievo, in particolare, come debba essere disatteso l’assunto della mancata attuazione della previsione contenuta nella legge delega del 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), relativa alla possibilità, nei casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, di estinzione del procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa pena, in considerazione del rinvio, nei limiti della compatibilità, alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed in particolare all’art. 26 di detta legge che consente il pagamento rateale;
che, quanto all’asserita disparità di trattamento con il reato di cui all’art. 594 cod. pen., oggetto di abrogazione a differenza di quello di cui all’art. 612 cod. pen., nonostante quest’ultimo preveda una pena inferiore, rileva l’Avvocatura come il legislatore delegato si sia ispirato ai criteri di delega nel depenalizzare alcune ipotesi delittuose a tutela della fede pubblica, dell’onore e del patrimonio, accomunate dal fatto di incidere prevalentemente su interessi di natura privata e di essere procedibili a querela;
che comunque ampia è, in questa materia, la discrezionalità del legislatore;
che con successiva memoria l’Avvocatura ha ribadito le considerazioni già svolte.
Considerato che il rimettente ha motivato l’ordinanza di rimessione mediante mero ed integrale rinvio alle argomentazioni contenute nell’istanza proposta dal difensore di alcuni degli imputati, limitandosi ad affermare che essa è «da intendersi interamente qui ritrascritta e che si allega»;
che l’ordinanza di rimessione è del tutto priva della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo;
che tale lacuna, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, determina l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 7 del 2018 e n. 46 del 2017);
che, inoltre, le questioni sono manifestamente inammissibili anche alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, nei giudizi incidentali di costituzionalità delle leggi, non è «ammessa la cosiddetta motivazione per relationem. Infatti, il principio di autonomia di ciascun giudizio di costituzionalità in via incidentale, quanto ai requisiti necessari per la sua valida instaurazione, e il conseguente carattere autosufficiente della relativa ordinanza di rimessione, impongono al giudice a quo di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della ritenuta non manifesta infondatezza, non potendo limitarsi ad un mero richiamo di quelli evidenziati dalle parti nel corso del processo principale (ex plurimis, sentenze n. 49, n. 22 e n. 10 del 2015; ordinanza n. 33 del 2014), ovvero anche in altre ordinanze di rimessione emanate nello stesso o in altri giudizi (sentenza n. 103 del 2007; ordinanze n. 156 del 2012 e n. 33 del 2006)» (sentenza n. 170 del 2015); orientamento, di recente, ribadito nella sentenza n. 42 del 2017 e nell’ordinanza n. 19 del 2018.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 della Costituzione, dal Giudice di pace di Firenze con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA