Corte Costituzionale, Sentenza n.79 del 19/04/2018

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Sanità pubblica - Adozione di piani di rientro per le singole aziende sanitarie - Inasprimento dei presupposti del relativo obbligo anche nelle Regioni in equilibrio finanziario - Ricorso della Regione Veneto - Successiva rinuncia parziale accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo in parte qua

È dichiarato estinto - per rinuncia parziale al ricorso, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 390, della legge n. 232 del 2016, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., nella parte in cui, modificando l'art. 1, comma 524, lett. a), della legge n. 208 del 2015, prevede, anche per le Regioni in equilibrio finanziario, l'applicazione di presupposti più stringenti per la valutazione dello scostamento tra costi e ricavi ai fini dell'adozione dei piani di rientro per le singole aziende sanitarie. Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso in via principale, qualora sia accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.

Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Possibilità di evocare parametri non competenziali - Condizioni - Potenziale idoneità della violazione denunciata a riverberarsi sulle attribuzioni regionali e sufficiente motivazione in ordine alla ridondanza

Le Regioni possono evocare parametri di legittimità costituzionale diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e Regioni solo a due condizioni: quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a riverberarsi sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite e quando le Regioni ricorrenti abbiano sufficientemente motivato in ordine alla ridondanza della lamentata illegittimità costituzionale sul riparto di competenze, indicando la specifica competenza che risulterebbe offesa e argomentando adeguatamente in proposito. (Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2017, n. 287 del 2016, n. 251 del 2016, n. 244 del 2016, n. 65 del 2016, n. 29 del 2016, n. 251 del 2015, n. 189 del 2015, n. 153 del 2015, n. 140 del 2015, n. 89 del 2015, n. 13 del 2015, n. 8 del 2013 e n. 199 del 2012). La ridondanza di questioni sollevate su parametri costituzionali che non riguardano la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni può essere motivata anche tramite l'indicazione dell'art. 119 Cost., sempre che la ricorrente argomenti in concreto in relazione all'entità della compressione finanziaria lamentata e alla sua concreta incidenza sull'attività di competenza regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2016, n. 68 del 2016, n. 43 del 2016 e n. 36 del 2014).

Sanità pubblica - Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Modifica dei criteri di nomina e conseguente possibilità di nominare il Presidente della stessa Regione inadempiente - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza, proporzionalità, buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dell'autonomia regionale e dei principi relativi al corretto esercizio del potere sostitutivo del Governo - Insufficiente e generica motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Inammissibilità delle questioni

Sono dichiarate inammissibili, per insufficienza e genericità della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 395 e 396, della legge n. 232 del 2016, impugnato dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost. - in quanto, modificando i criteri di nomina del commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, consentirebbe di nominare commissari ad acta i Presidenti delle stesse Regioni inadempienti. I lamentati effetti negativi sulle finanze della ricorrente, addotti per motivare la ridondanza delle censure, sono generici e congetturali e, conseguentemente, del tutto astratta e immotivata è la pretesa lesione dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali. (Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2016, n. 68 del 2016, n. 64 del 2016, n. 43 del 2016 e n. 36 del 2014).

Sanità pubblica - Spesa sanitaria regionale - Assoggettamento a vincoli di finalizzazione - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata applicabilità dei predetti vincoli pur in assenza di finanziamenti statali al sistema sanitario sardo e conseguente violazione dell'autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 393, 397, 400, 401, 408 e 409, della legge n. 232 del 2016, impugnati dalla Regione Sardegna - in riferimento agli artt. 7 e 8 dello statuto reg. Sardegna, 5, 117 e 119 Cost., anche in relazione all'art. 1, comma 836, della legge n. 296 del 2006 - nella parte in cui imporrebbero vincoli di finalizzazione alla spesa sanitaria regionale applicabili anche alla ricorrente. Le disposizioni impugnate, predeterminando la destinazione di quote del fabbisogno nazionale standard, concernono il concorso dello Stato al rimborso della spesa sanitaria regionale, sicché - contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo della ricorrente - non riguardano né si applicano alla Regione Sardegna, che provvede autonomamente al finanziamento del proprio sistema sanitario e alla quale lo Stato nulla deve quindi rimborsare. Resta fermo l'obbligo per la Sardegna, al pari di tutte le altre Regioni, di rispettare, indipendentemente dalle norme impugnate, i livelli essenziali di assistenza (LEA) applicabili in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

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SENTENZA N. 79

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 390, 393, 395, 396, 397, 400, 401, 408 e 409, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promossi dalla Regione Veneto e dalla Regione autonoma della Sardegna, con ricorsi notificati rispettivamente il 16 febbraio e il 16-21 febbraio 2017, depositati in cancelleria il 23 e il 24 febbraio 2017, iscritti rispettivamente al n. 19 e al n. 21 del registro ricorsi 2017.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 6 marzo 2018 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Luca Antonini e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Massimo Luciani per la Regione autonoma della Sardegna e l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 16 febbraio 2017 e depositato il 23 febbraio 2017 (r.r. n. 19 del 2017), la Regione Veneto ha impugnato, tra gli altri, l’art. 1, commi 390, 395 e 396, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).

1.1.– L’impugnato art. 1, comma 390, ha modificato l’art. 524, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», riducendo – dal 10 per cento al 7 per cento in percentuale e da 10 a 7 milioni in valore assoluto – l’entità dello scostamento tra costi e ricavi, in presenza del quale si attiva l’obbligo di adozione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere od ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli altri enti pubblici che eroghino prestazioni di ricovero e cura.

Ad avviso della Regione ricorrente, la disposizione sarebbe illegittima nella misura in cui tali più stringenti presupposti dei piani di rientro dei singoli istituti sanitari si applicano anche alle Regioni in equilibrio finanziario, come la Regione Veneto.

I presupposti dei piani di rientro dovrebbero, infatti, ravvisarsi in situazioni di grave disavanzo, le quali per definizione non potrebbero sussistere nelle Regioni in equilibrio finanziario: pertanto, la disposizione impugnata violerebbe l’art. 120 della Costituzione e in particolare il principio di proporzionalità, in quanto la misura legislativa non sarebbe giustificata da uno scopo legittimo e difetterebbe sul piano della connessione razionale tra l’obiettivo perseguito e il mezzo predisposto. Inoltre, il legislatore non avrebbe assicurato quegli spazi aperti all’esercizio dell’autonomia regionale che costituiscono condizione necessaria perché il coordinamento della finanza pubblica non si traduca in una menomazione irragionevole e sproporzionata dell’autonomia politica della Regione e della sua capacità di programmazione. Da ciò si dovrebbe desumere una violazione anche degli artt. 3 e 97 Cost., che ridonda sulle competenze legislative, amministrative e finanziarie, costituzionalmente garantite alla Regione in materia di tutela della salute, di cui agli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost.

1.2.– Gli impugnati commi 395 e 396, del medesimo art. 1, introducono modifiche ai criteri per la nomina del commissario ad acta incaricato della predisposizione, adozione e attuazione del piano di rientro. Con tali modifiche, il legislatore avrebbe abrogato determinati requisiti di professionalità previsti dalle disposizioni previgenti, così da legittimare la nomina a commissario ad acta del Presidente della stessa Regione inadempiente e diffidata: ciò contrasterebbe con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e si porrebbe in contrasto con un corretto esercizio del potere sostitutivo dello Stato di cui all’art. 120 Cost.

La ricorrente lamenta inoltre una violazione del principio di eguaglianza in quanto, con il medesimo atto normativo, il legislatore alimenterebbe da un lato un processo di centralizzazione delle funzioni delle Regioni efficienti (comma 390), mentre dall’altro ridurrebbe la capacità di controllo dello Stato su quelle inefficienti (commi 395 e 396). Secondo la ricorrente, la lesione dei citati principi costituzionali ridonderebbe sull’autonomia regionale garantita ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto a motivo dell’inefficienza di alcune Regioni non debitamente assoggettate al controllo sostitutivo statale, vengono adottate misure restrittive nei confronti di Regioni virtuose, come la Regione Veneto, le quali, in forza delle modalità di determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard, si vedono private di risorse attribuite a Regioni inefficienti.

2.– Con atto depositato il 28 marzo 2017 si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

2.1.– In particolare, per quanto riguarda l’art. 1, comma 390, della legge n. 232 del 2016, la difesa dello Stato osserva che i piani di rientro aziendali mirano principalmente a ricondurre a corretta gestione gli enti che non erogano i livelli essenziali di assistenza (LEA) in modo appropriato, in quanto non remunerano la propria struttura dei costi di erogazione, secondo quanto previsto dall’art. 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Inoltre, l’Avvocatura generale dello Stato osserva che l’equilibrio economico dei servizi sanitari regionali è garantito attraverso gli utili generati dalla Gestione sanitaria accentrata presso la Regione (GSA), mentre i singoli enti del servizio sanitario regionale possono presentare risultati di esercizio negativi imputabili a fattori gestionali, ciò che accadrebbe appunto anche nella Regione Veneto.

Il resistente ritiene, dunque, che le doglianze siano infondate in quanto la norma impugnata tende ad offrire a tutte le Regioni, comprese quelle in equilibrio economico-patrimoniale, necessari strumenti di «efficientamento» delle strutture ospedaliere pubbliche, in attuazione del principio sancito dall’art. 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ripreso dal Patto per la salute del 10 luglio 2014, in base al quale qualsiasi risparmio conseguito con gli interventi regionali resta nell’ambito dello stesso servizio sanitario regionale.

2.2.– In relazione alle censure mosse ai commi 395 e 396 dell’impugnato art. 1, l’Avvocatura generale dello Stato ritiene che le doglianze siano inammissibili in quanto non lamentano la violazione di competenze regionali e non sussisterebbe alcun interesse della Regione a censurare le modalità con le quali il legislatore nazionale intende disciplinare la scelta di organi statali, quali sono i commissari ad acta di cui all’art. 120 Cost. L’argomentazione addotta nel ricorso, sugli effetti negativi di tali previsioni, si baserebbe, inoltre, su mere supposizioni in alcun modo dimostrate.

3.– Con ricorso notificato il 16-21 febbraio 2017 e depositato il 24 febbraio 2017 (r.r. n. 21 del 2017), la Regione autonoma della Sardegna ha impugnato, tra gli altri, l’art. 1, commi 393, 397, 400, 401, 408 e 409, della legge n. 232 del 2016.

Le disposizioni impugnate stabiliscono specifiche finalizzazioni di alcune quote del fabbisogno sanitario standard – segnatamente l’acquisto di farmaci innovativi, di farmaci oncologici innovativi e di vaccini, la stabilizzazione del personale precario e l’assunzione di ulteriori risorse umane – anche mediante l’istituzione di fondi separati, le cui risorse sono destinate ad essere distribuite sulla base di criteri definiti dalla Conferenza Stato-Regioni.

La ricorrente ritiene che tali norme impongano alla Regione autonoma della Sardegna prestazioni ulteriori senza alcuna erogazione di risorse aggiuntive e con l’onere, in capo alla medesima Regione, di coprire la maggior spesa sostenuta dalle altre autonomie.

In tal modo, verrebbe violata l’autonomia finanziaria della Regione autonoma della Sardegna, quale tutelata dall’art. 7 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e dall’art. 119 Cost., in quanto si imporrebbe alla Regione di partecipare al finanziamento della spesa sanitaria con contestuale vincolo di spesa, nonostante che la Regione autonoma della Sardegna dall’anno 2007 provveda al servizio di tutela della salute senza oneri a carico del bilancio statale, come previsto dall’art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)».

Inoltre, verrebbe violato l’art. 8 del medesimo statuto speciale e il principio di leale collaborazione di cui all’art. 117 Cost., in quanto il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale diminuirebbe le risorse derivanti alla Regione dalle quote di compartecipazione alle entrate erariali.

Infine, sarebbe violato l’art. 117, terzo comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 117 Cost., anche in relazione al citato art. 1, comma 836, della legge n. 296 del 2006, in quanto lo Stato imporrebbe oneri su un capitolo di spesa integralmente finanziato dalla Regione, esorbitando dalla sua competenza in materia di principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e impedendo alla Regione l’autonomo svolgimento delle sue funzioni in una materia dalla medesima integralmente finanziata.

4.– Con atto depositato il 29 marzo 2017, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.

La difesa dello Stato osserva che le norme in giudizio individuano unicamente talune finalità sanitarie già incluse nei LEA, vincolando poi esplicitamente una quota di risorse per la loro attuazione. Esse non richiedono, pertanto, risorse aggiuntive, con la conseguenza che appare destituito di fondamento il presupposto su cui la ricorrente costruisce le sue doglianze.

5.– Con memoria depositata il 12 febbraio 2018, la Regione Veneto ha ritenuto non fondata l’eccezione di inammissibilità della difesa dello Stato, sottolineando che la modifica dei criteri di nomina del commissario ad acta ridonderebbe sulle proprie competenze amministrative ex art. 119 Cost. e osservando come il ritorno alla prassi dei cosiddetti “Commissari-Presidenti della Regione” fosse stata stigmatizzata anche dal Ministero della salute in un parere allegato alla memoria, in cui si evidenziava la situazione di conflitto di interesse che si verrebbe a creare dalla sovrapposizione in una medesima figura della posizione di controllore e controllato.

6.– Con memoria depositata il 13 febbraio 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito perché il ricorso della Regione Veneto sia rigettato, senza aggiungere ulteriori osservazioni in merito alle disposizioni oggetto del presente giudizio.

7.– Con memoria depositata il 13 febbraio 2018, la Regione autonoma della Sardegna ha depositato memoria, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

In particolare, la ricorrente ha osservato che la finalizzazione della spesa vincola la Regione, illegittimamente comprimendo l’autonomia della Regione medesima di decidere come soddisfare i LEA nell’ambito della spesa sanitaria regionale che essa stessa integralmente finanzia (è richiamata a sostegno la sentenza n. 75 del 2016 della Corte costituzionale).

8.– Con memoria depositata il 13 febbraio 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito perché il ricorso della Regione autonoma della Sardegna sia rigettato, ribadendo che le disposizioni impugnate non introducono nuovi vincoli per la Regione.

9.– Con atto depositato il 27 febbraio 2018, la Regione Veneto ha rinunciato al ricorso limitatamente all’impugnazione dell’art. 1, comma 390, della legge n. 232 del 2016.

10.– Con atto depositato il 27 febbraio 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia.

Considerato in diritto

1.– Con ricorso notificato il 16 febbraio 2017 e depositato il 23 febbraio 2017 (r.r. n. 19 del 2017), la Regione Veneto ha impugnato, tra gli altri, l’art. 1, commi 390, 395 e 396, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).

In particolare, la ricorrente ha osservato che l’art. 1, comma 390, della legge n. 232 del 2016, modifica l’art.1, comma 524, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», stabilendo presupposti più stringenti per la valutazione dello scostamento tra costi e ricavi – sia in termini percentuali (dal 10 al 7 per cento) che assoluti (da 10 milioni a 7 milioni) – ai fini dell’adozione dei piani di rientro per aziende ospedaliere od ospedaliero-universitarie, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e altri enti pubblici che eroghino prestazioni di ricovero e cura.

Ciò premesso, la Regione ha ritenuto che, nella parte in cui la disposizione si applica a Regioni in equilibrio finanziario, essa violerebbe gli artt. 3, 97, 117, terzo comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, in quanto, imporrebbe i piani di rientro anche a Regioni in equilibrio finanziario, in contrasto con il principio di ragionevolezza e proporzionalità e con una indebita compressione dell’autonomia finanziaria regionale, compromettendo il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, in modo tale da determinare ripercussioni negative sulle competenze costituzionalmente garantite alla Regione in materia di tutela della salute.

In ordine all’art. 1, commi 395 e 396, della legge n. 232 del 2016, la Regione Veneto ha osservato che esso introduce modifiche ai criteri per la nomina del commissario ad acta incaricato della predisposizione, adozione e attuazione del piano di rientro; in conseguenza di tali modifiche sarebbe consentito nominare commissari ad acta anche i Presidenti delle stesse Regioni inadempienti. Ad avviso della ricorrente la norma violerebbe i principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., nonché i principi posti a presidio di un corretto esercizio del potere sostitutivo del Governo ex art. 120 Cost. e il principio di eguaglianza, in quanto il legislatore statale, mentre con alcune disposizioni (quali il precedente comma 390 dello stesso art. 1) alimenta un processo di centralizzazione delle funzioni delle Regioni efficienti, con i commi 395 e 396 in esame riduce il controllo statale su quelle inefficienti.

La violazione ridonderebbe poi sull’autonomia regionale ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto a motivo dell’inefficienza di alcune Regioni non debitamente assoggettate al controllo sostitutivo statale, verrebbero adottate misure restrittive nei confronti di Regioni virtuose come la Regione Veneto che, partecipando al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, si vedrebbe privata di risorse attribuite a Regioni inefficienti.

2.– Con ricorso notificato il 16-21 febbraio 2017 e depositato il 24 febbraio 2017 (r.r. n. 21 del 2017), la Regione autonoma della Sardegna ha impugnato, tra gli altri, l’art. 1, commi 393, 397, 400, 401, 408 e 409, della legge n. 232 del 2016.

In particolare, la ricorrente ha osservato che l’art. 1, commi 393, 397, 400, 401, 408 e 409, della legge n. 232 del 2016 stabilisce specifiche finalizzazioni del fabbisogno sanitario standard – segnatamente, l’acquisto di farmaci innovativi, di farmaci oncologici innovativi e di vaccini, nonché la stabilizzazione del personale precario e l’assunzione di ulteriori risorse umane – anche mediante l’istituzione di fondi separati.

La Regione autonoma della Sardegna ritiene che le norme impugnate violino in primo luogo l’autonomia finanziaria regionale come garantita dall’art. 7 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e dall’ art. 119 Cost., in quanto impongono la partecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria con contestuale vincolo di spesa, nonostante la Regione Sardegna provveda al servizio di tutela della salute senza oneri a carico del bilancio statale.

Parimenti violati sarebbero poi l’art. 8 del medesimo statuto per la Sardegna e il principio di leale collaborazione di cui all’art. 117 Cost., in quanto il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale comporterebbe una riduzione delle risorse derivanti alla Regione dalle quote di compartecipazione alle entrate erariali.

La ricorrente ravvisa, infine, anche una violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 117 Cost., quest’ultimo anche in relazione all’art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» – in base al quale dall’anno 2007 la Regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato – in quanto lo Stato imporrebbe oneri su un capitolo di spesa integralmente finanziato dalla Regione, esorbitando dalla sua competenza relativa alla fissazione di principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica e impedendo alla Regione l’autonomo svolgimento delle sue funzioni in una materia dalla medesima integralmente finanziata.

3.– Consideratane l’opportunità, questa Corte ritiene di riunire i giudizi in esame.

4.– Riservata a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe, questa Corte osserva in via preliminare che, limitatamente all’impugnazione dell’art. 1, comma 390, della legge n. 232 del 2016, è intervenuta rinuncia da parte della ricorrente Regione Veneto, con relativa accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, costituito nel giudizio.

Ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del processo limitatamente alla questione di legittimità costituzionale del citato art. 1, comma 390.

5.– Sempre in via preliminare si deve rilevare che l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 395 e 396, della legge n. 232 del 2016, promosse dalla Regione Veneto per difetto di motivazione sulla ridondanza.

L’eccezione è fondata.

5.1.– La giurisprudenza costituzionale è costante (da ultimo, sentenze n. 13 del 2017, n. 287, n. 251 e n. 244 del 2016) nell’affermare che le Regioni possono evocare parametri di legittimità costituzionale diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e Regioni, solo a due condizioni: quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a riverberarsi sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite (sentenze n. 8 del 2013 e n. 199 del 2012) e quando le Regioni ricorrenti abbiano sufficientemente motivato in ordine alla ridondanza della lamentata illegittimità costituzionale sul riparto di competenze, indicando la specifica competenza che risulterebbe offesa e argomentando adeguatamente in proposito (sentenze n. 65 e n. 29 del 2016, n. 251, n. 189, n. 153, n. 140, n. 89 e n. 13 del 2015).

5.2.– Nella specie, la Regione Veneto si è limitata ad affermare che l’inefficienza del sistema di controllo statale sulle Regioni assoggettate a piano di rientro, oltre a violare gli artt. 3, 97 e 120 Cost., determinerebbe effetti negativi sulle finanze di tutte le altre Regioni, compreso il Veneto che è da considerare Regione virtuosa, condizionando così la qualità dell’esercizio delle relative funzioni amministrative.

È pur vero che questa Corte ha ritenuto possibile motivare la ridondanza di questioni sollevate su parametri costituzionali che non riguardano la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni anche tramite l’indicazione dell’art. 119 Cost. Tuttavia, in tali casi, questa stessa Corte ha ritenuto necessario che la ricorrente argomenti in concreto in relazione all’entità della compressione finanziaria lamentata e alla sua concreta incidenza sull’attività di competenza regionale (ex multis, sentenze n. 83, n. 68, n. 64 e n. 43 del 2016 e n. 36 del 2014).

Nel caso in esame, invece, i lamentati effetti negativi sulle finanze della ricorrente sono generici e congetturali e, conseguentemente, del tutto astratta e immotivata è la pretesa lesione dell’esercizio delle funzioni amministrative regionali. Pertanto, le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art. 1, commi 395 e 396, della legge n. 232 del 2016 devono essere dichiarate inammissibili per insufficienza e genericità della motivazione.

6.– Nel merito residuano da esaminare le questioni sollevate dalla Regione autonoma della Sardegna in relazione all’art. 1, commi 393, 397, 400, 401, 408 e 409, della legge n. 232 del 2016. Il ricorso assume che le disposizioni impugnate impongano vincoli di finalizzazione alla spesa sanitaria regionale applicabili anche alla ricorrente e ne lamenta l’illegittimità costituzionale in considerazione del fatto che lo Stato non contribuisce in alcun modo a finanziare il sistema sanitario della Regione Sardegna ed è pertanto privo di titolo per orientarne le priorità.

Le questioni non sono fondate per erroneità del presupposto interpretativo.

Il comma 393 dell’impugnato art. 1 stabilisce che una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392, è destinata alle finalità di cui ai successivi commi 400, 401, 408 e 409. Queste ultime disposizioni predeterminano, anche attraverso l’istituzione di fondi autonomi, la finalizzazione di determinate quote del fabbisogno sanitario nazionale standard per l’acquisto di farmaci innovativi, di farmaci oncologici innovativi e di vaccini, oltre che per la stabilizzazione del personale precario e per l’assunzione di ulteriori risorse umane.

Poiché si tratta di disposizioni che concernono il concorso dello Stato al rimborso della spesa sanitaria regionale, le disposizioni impugnate non riguardano la Regione autonoma della Sardegna che provvede autonomamente al finanziamento del proprio sistema sanitario; ad essa, quindi, le suddette disposizioni non si applicano, in quanto Regione alla cui spesa sanitaria lo Stato non concorre e alla quale, dunque, nulla deve rimborsare.

Resta fermo, naturalmente, che la Regione autonoma della Sardegna è tenuta a rispettare, al pari di tutte le altre Regioni e indipendentemente dalle norme censurate, i livelli essenziali di assistenza (LEA) applicabili in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 390, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promossa dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 395 e 396, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 393, 397, 400, 401, 408 e 409, dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e 5, 117 e 119 Cost., anche in relazione all’art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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