Corte Costituzionale, Ordinanza n.136 del 31/05/2019

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BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE PIEMONTE - TRASFERIMENTO NELLO STATO PATRIMONIALE DELLA REGIONE DI CREDITI E DEBITI DI FINPIEMONTE S.P.A., A SEGUITO DELLA SUA CANCELLAZIONE DALL'ALBO UNICO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI - RICORSO DEL GOVERNO - SUCCESSIVA RINUNCIA ACCETTATA DALLA CONTROPARTE COSTITUITA IN GIUDIZIO - ESTINZIONE DEL PROCESSO

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2018, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 119 e 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione agli artt. 42, 44 e 45 e ai punti 1 e 5 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva sostituzione della norma impugnata). Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso in via principale, seguita da accettazione della controparte costituita, determina l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 47 del 2019 e n. 51 del 2018).

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ORDINANZA N. 136

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 22, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 28 agosto 2018, depositato in cancelleria il 4 settembre 2018, iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nella camera di consiglio del 17 aprile 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che, con ricorso spedito per la notifica il 28 agosto 2018 e depositato il successivo 4 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 119 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione - quest’ultimo in riferimento agli artt. 42, 44 e 45 e ai punti 1 e 5 dell’allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - questioni di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 22, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020);

che si è costituita la Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

che, successivamente, con atto depositato in cancelleria in data 31 dicembre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri in data 7 dicembre 2018, ha rinunciato al ricorso, dando atto della sostituzione della norma impugnata ad opera dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2018, n. 17, recante: «Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020)»;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione Piemonte con atto depositato in cancelleria il 25 gennaio 2019.

Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte costituita, determina l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 47 del 2019 e n. 51 del 2018).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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