Corte Costituzionale, Sentenza n.30 del 28/02/2019

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Prospettazione della questione incidentale - Espressa argomentazione del rimettente sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, lett. a), della legge n. 264 del 1949 e, in via subordinata, dello stesso art. 32, primo comma, lett. a), e dell'art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007. Il rimettente ha espressamente argomentato che le questioni sollevate riguardano l'impossibilità di riconoscere ai ricorrenti l'indennità di disoccupazione agricola, che discende dal meccanismo di computo della durata previsto dalla disposizione censurata. La verifica della fondatezza di tale assunto attiene, più propriamente, al merito delle questioni.

Prospettazione della questione incidentale - Valutazione non implausibile del rimettente sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, lett. a), della legge n. 264 del 1949 e, in via subordinata, dello stesso art. 32, primo comma, lett. a), e dell'art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007. Il rimettente ha effettuato una valutazione non implausibile, sul punto, della questione. Secondo un costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, l'accertamento della validità dei presupposti di esistenza del giudizio principale è prerogativa del rimettente, mentre alla Corte costituzionale spetta verificare esclusivamente che la sua valutazione sia avvalorata da una motivazione non implausibile e che i presupposti di esistenza del giudizio non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti nel momento in cui la questione è proposta, non potendo essa sostituire la propria valutazione a quella già compiuta dal giudice a quo, eventualmente anche in via implicita con il supporto di argomenti non arbitrari. (Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2018, n. 53 del 2017, n. 241 del 2016, n. 262 del 2015, n. 120 del 2015, n. 61 del 2012, n. 270 del 2010, n. 34 del 2010 e n. 62 del 1992)

Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di intervento additivo-manipolativo - Necessità di verificare nel merito le scelte del legislatore - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per il carattere additivo-manipolativo dell'intervento auspicato, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, lett. a), della legge n. 264 del 1949 e, in via subordinata, dello stesso art. 32, primo comma, lett. a), e dell'art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007. La possibilità che il legislatore disciplini variamente la tutela contro la disoccupazione, al fine di adeguarla alla natura delle diverse attività lavorative non esclude che le differenze di trattamento tra le varie categorie di lavoratori debbano essere razionalmente giustificabili, in quanto fondate su valide e sostanziali ragioni, con la conseguente necessità di verificare nel merito le scelte operate dal legislatore. (Precedente citato: sentenza n. 160 del 1974).

Prospettazione della questione incidentale - Corretta e sufficiente ricostruzione del quadro normativo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per incompleta ricostruzione del quadro normativo, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, lett. a), della legge n. 264 del 1949 e, in via subordinata, dello stesso art. 32, primo comma, lett. a), e dell'art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007. Il rimettente, dopo aver correttamente e sufficientemente preso in considerazione il contesto normativo, ha ritenuto in modo non implausibile che la norma censurata sia ancora in vigore.

Assistenza e solidarietà sociale - Lavoratori agricoli a tempo indeterminato -Indennità di disoccupazione agricola - Ritenuta non spettanza in caso di licenziamento dopo aver lavorato 270 o più giornate in un anno - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione della garanzia di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore - Diversa interpretazione delle disposizioni censurate - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 32, primo comma, lett. a), della legge n. 264 del 1949 e dell'art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007, che prevedono la durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, rispettivamente pari alla differenza tra il numero di 270 e quello delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno (sino a un massimo di 180) [giornate "non lavorate"], e pari al numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate [giornate "lavorate"]. La ricostruzione dei dati normativi operata dal rimettente e la disciplina risalente e stratificata - per cui essa escluderebbe la corresponsione ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti assicurativi, il trattamento di disoccupazione se licenziati dopo aver lavorato per 270 giornate - non escludono una diversa interpretazione delle disposizioni vigenti, tale da fornire tutela a detti lavoratori; all'accertamento del requisito contributivo - che consiste nell'aver conseguito un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente - non può non far seguito, infatti, l'effettiva erogazione della prestazione che allo stesso corrisponde. Pertanto si deve intendere che il lavoratore licenziato ottenga l'indennità in esame pur dopo aver raggiunto o superato le 270 giornate lavorate, dovendosi orientare l'interpretazione delle disposizioni censurate nella direzione di una tutela, e non di una totale privazione della stessa. Va, inoltre, escluso che tali lavoratori siano discriminati sia rispetto agli altri lavoratori a tempo indeterminato sia ai lavoratori agricoli a tempo determinato, dal momento che una diversa disciplina della tutela contro la disoccupazione non può ritenersi, di per sé, lesiva del principio di eguaglianza, quando, come nel caso di specie, si ravvisano giustificazioni per entrambe le differenziazioni. Spetta, infine, al legislatore, alla luce delle trasformazioni nel frattempo intervenute nell'organizzazione delle imprese agricole, valutare se dettare una nuova disciplina dei trattamenti di disoccupazione dei lavoratori agricoli. (Precedenti citati: sentenze n. 53 del 2017, n. 192 del 2005, n. 497 del 1988 e n. 213 del 1986). Per la Corte costituzionale, il regime peculiare del trattamento di disoccupazione per i lavoratori agricoli prevede l'erogazione dell'indennità nell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento della cessazione del rapporto di lavoro, qualificandola sostanzialmente come una forma di integrazione salariale concessa ex post. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2017 e n. 53 del 2017). Secondo la Corte costituzionale, il legislatore ha la possibilità di disciplinare variamente la tutela contro la disoccupazione, al fine di adeguarla alla natura delle diverse attività lavorative con il limite che le differenze di trattamento tra le varie categorie di lavoratori debbano essere razionalmente giustificabili, in quanto fondate su valide e sostanziali ragioni. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2017 e n. 160 del 1974).

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SENTENZA N. 30

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati) e dell’art. 1, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), promosso dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra Mohammed Mounji e altro e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 24 novembre 2017, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visti gli atti di costituzione di Mohammed Mounji e dell’INPS, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 gennaio 2019 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati Silvia Assennato e Gioia Sacconi per Mohammed Mounji, Vincenzo Stumpo per l’INPS e l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 24 novembre 2017 (reg. ord. n. 36 del 2018), la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), e dell’art. 1, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale).

1.1.– La Corte di cassazione riferisce in punto di fatto di essere investita del ricorso proposto da Mohammed Mounji e da Azedine Mounji – lavoratori agricoli a tempo indeterminato dal 1992 al 2008, licenziati il 31 dicembre 2008 – contro l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 159 del 2012 che aveva rigettato l’appello degli stessi lavoratori avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Mantova che aveva respinto la loro domanda intesa a ottenere «l’indennità di disoccupazione per l’anno 2009». Con la citata sentenza, la Corte d’appello di Brescia aveva ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale della disciplina dell’indennità di disoccupazione agricola dettata dall’art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949, in quanto i lavoratori ricorrenti avevano precisato di non avere diritto a tale indennità perché non iscritti negli appositi elenchi, con ciò «acquietandosi del diniego» della stessa da parte dell’INPS, non impugnato nella causa. Essa aveva inoltre ribadito che i ricorrenti non avevano diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, in quanto i loro contributi erano stati versati nella «gestione agricola» dell’INPS. La Corte rimettente espone che il ricorso per cassazione è proposto per due motivi. Con il primo, è dedotta la violazione dell’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). Tale disposizione ha previsto che «tutti i contributi versati» affluiscono in un’«unica gestione» che eroga le prestazioni previdenziali temporanee. Pertanto i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere che i contributi versati dai ricorrenti erano destinati al finanziamento esclusivamente dell’indennità di disoccupazione agricola e che essi non avevano perciò i requisiti per ottenere l’indennità di disoccupazione non agricola. Con il secondo motivo, è dedotta l’omessa pronuncia sulla domanda, proposta in via subordinata, di riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola, previa rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949. Si precisa che l’INPS ha resistito con controricorso eccependo, quanto al primo motivo, che ai ricorrenti non spetta l’indennità di disoccupazione non agricola perché, nel biennio anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro, non hanno il requisito di cinquantadue settimane di contribuzione versata nella gestione per l’assicurazione contro tale disoccupazione; quanto al secondo motivo, che la questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti è irrilevante perché nel giudizio non era stata proposta alcuna domanda di riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola.

1.2.– La Corte di cassazione espone alcune premesse in punto di diritto.

Essa afferma anzitutto che, in base al censurato art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949, ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato, spetta un’indennità di disoccupazione per una durata pari alla differenza tra il numero di 270 e il numero delle giornate di lavoro prestate nell’anno (con il limite di 180 giornate annue). Da ciò conseguirebbe che «[a] chi ha lavorato per un periodo di tempo superiore non spetta nessuna indennità di disoccupazione agricola». Il giudice rimettente aggiunge che lo stesso art. 32, primo comma, lettera a), non estende ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato il trattamento ordinario di disoccupazione.

La Corte di cassazione asserisce, in secondo luogo, che, in base al censurato art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007, al lavoratore agricolo a tempo determinato, che superi 270 giornate di lavoro prestate nell’anno e perda il lavoro in prossimità della fine dello stesso, spetta l’indennità di disoccupazione per un numero di giornate pari a quelle in cui ha lavorato, entro il limite di 365 giornate.

Il giudice rimettente espone poi che, nonostante quanto disposto dall’art. 24 della legge n. 88 del 1989, i due sistemi assicurativi contro la disoccupazione, rispettivamente, ordinaria e agricola, «non [sono] complementari», sicché «[l]’ordinamento […] non consente […] che venga erogata l’indennità di disoccupazione ordinaria ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato».

Il giudice a quo rappresenta ancora la specificità del sistema di protezione contro la disoccupazione agricola, evidenziando che la distinzione di tale sistema rispetto alla protezione contro la disoccupazione non agricola è oggi positivamente stabilita dall’art. 2, comma 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183); disposizioni che, entrambe, escludono «gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato» dall’accesso alle nuove prestazioni dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) e della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI).

La specificità della prestazione assicurativa riconosciuta ai disoccupati agricoli starebbe, in particolare, nel fatto che essa «consiste […] nell’erogazione, in una unica soluzione, di un’indennità nell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento della cessazione del rapporto di lavoro; a prescindere dalla permanenza o meno dello stato di disoccupazione del lavoratore».

1.3.– Ciò premesso, il rimettente afferma che le questioni sollevate «in relazione alla disciplina della disoccupazione agricola e non agricola» sono rilevanti in quanto si deve ritenere che i ricorrenti «abbiano proposto in giudizio due domande, chiedendo il riconoscimento di uno dei trattamenti (disoccupazione ordinaria e disoccupazione agricola) previsti […] contro lo stato di disoccupazione involontaria». Tali due domande mostrerebbero che lo scopo del giudizio instaurato dai lavoratori ricorrenti era di «ottenere una delle prestazioni previste contro lo stato di disoccupazione involontaria, dovendo le domande essere interpretate alla luce del bene della vita il cui conseguimento muove al giudizio». Non rileverebbe pertanto che nelle conclusioni del ricorso introduttivo non fosse contenuta l’esplicita richiesta di accertamento del diritto alla prestazione di disoccupazione agricola e di condanna dell’INPS al pagamento di essa, «dovendo ritenersi che la stessa istanza fosse implicita nella richiesta di rimessione della questione di costituzionalità dell’art. 32 […] 1° comma legge 264/49 e comunque presente nel contenuto complessivo del ricorso».

Il giudice a quo precisa che «viene in rilievo la disciplina […] vigente alla data dei fatti di causa, avendo i ricorrenti chiesto l’indennità di disoccupazione per l’anno 2009 essendo stati licenziati nel 2008».

Sarebbe invece inapplicabile, ratione temporis, la disciplina che risulta dall’art. 2, comma 3, della legge n. 92 del 2012 e dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015, i quali assoggetterebbero tutti i lavoratori agricoli, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, alla disciplina dell’art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007.

1.4.– Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente afferma di sollevarle «sotto il profilo della mancanza, inadeguatezza ed irragionevolezza della tutela contro la disoccupazione riservata dall’ordinamento ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato che come i ricorrenti siano stati licenziati verso la fine dell’anno […], dopo aver lavorato per 270 giornate».

Dopo avere richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di protezione dei lavoratori agricoli contro la disoccupazione involontaria, il giudice a quo afferma che la specificità di tale protezione e la discrezionalità del legislatore al riguardo non consentono, comunque, alla stregua degli artt. 3 e 38 Cost., che i lavoratori agricoli a tempo indeterminato licenziati verso la fine dell’anno siano privati di qualsiasi tutela contro la disoccupazione involontaria.

Né sarebbe compatibile con la Costituzione una disciplina della disoccupazione agricola che è «congegnata senza tener conto delle condizioni oggettive del mercato del lavoro, del tipo di lavoro prestato e del bisogno in quanto tale (mancanza di lavoro)».

Secondo il rimettente, la speciale disciplina della disoccupazione agricola sarebbe conforme a Costituzione «se rimane coerente alle caratteristiche occupazionali intermittenti e di tipo stagionale proprie del settore agricolo; secondo fasi determinate dalle culture praticate e dalle condizioni metereologiche», mentre non sarebbe «razionale ed equa (art. 3 Cost.)», quando vengano in rilievo «contratti come quelli a tempo indeterminato legati a condizioni di lavoro che non hanno le caratteristiche di discontinuità che sono supposte a fondamento della specialità della stessa disciplina».

Il giudice a quo afferma, in particolare, che verrebbero in rilievo «attività lavorative e professionalità impiegate in settori produttivi che non sono legati a cicli stagionali», come dimostrato dal caso dei lavoratori ricorrenti che, prima di essere licenziati, avevano lavorato, versando i contributi, per sedici anni, «per poi essere lasciati senza alcun ammortizzatore sociale alla fine del rapporto di lavoro».

Il rimettente rappresenta inoltre che si tratterebbe di lavoratori che, per la loro professionalità – inerente, appunto, a settori non connotati da «discontinuità produttiva» –, potrebbero non trovare alcun impiego nell’anno successivo, sicché non si spiegherebbe perché, davanti «allo stesso spettro della disoccupazione» in tale anno, essi siano privati di qualunque tutela, «benché sussista lo stato di disoccupazione involontaria al pari degli altri lavoratori dipendenti a tempo indeterminato».

Andrebbe ancora considerato che l’inquadramento previdenziale dei lavoratori segue la qualificazione del loro datore di lavoro e che, tenuto conto dell’ampia nozione di imprenditore agricolo dettata dall’art. 2135 del codice civile, molte delle attività svolte dai lavoratori agricoli a tempo indeterminato «non sono necessariamente contraddistinte da fasi di lavoro discontinue e da cicli stagionali tali da garantire soltanto condizioni di lavoro discontinuo».

Ciò nonostante, «secondo l’ordinamento vigente ratione temporis», i dipendenti a tempo indeterminato di tali imprese, per il solo fatto di essere stati licenziati il 31 dicembre, «non percepiscono alcuna indennità di disoccupazione, secondo il meccanismo di computo dell’indennità ancorato alle 270 giornate indennizzabili, benché dal punto di vista contributivo possano aver già maturato i requisiti per ottenere la prestazione di disoccupazione comune nonostante i loro contributi affluiscano all’unica gestione per le prestazioni temporanee».

Perciò non si giustificherebbe un sistema indennitario contro la disoccupazione dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato «costruito esclusivamente sulla base del meccanismo delle giornate indennizzabili (ex art. 32 l. 264/1949), in relazione alle giornate lavorate nell’anno precedente e pertanto inidoneo a dare una adeguata tutela ai lavoratori che perdono il lavoro verso la fine dell’anno; con lesione del loro diritto alla protezione secondo l’art. 38 della Costituzione […]. Non si scorge cioè alcuna apprezzabile ragione, ex art. 3 Cost., in base alla quale il trattamento dello stato di disoccupazione di tali lavoratori – simile a quello dei lavoratori a tempo indeterminato degli altri settori – sia rapportato invece alle modalità di protezione dei lavoratori agricoli a tempo determinato per tradursi praticamente in una mancanza di tutela».

Sotto un «diverso profilo», non si giustificherebbe, alla stregua dell’art. 3 Cost., che i lavoratori agricoli a tempo indeterminato in questione siano trattati in modo deteriore anche, «almeno con riferimento al periodo di tempo che viene in rilievo nella causa», rispetto agli stessi operai agricoli a tempo determinato, «da cui mutuano le caratteristiche fondamentali della modulazione del sistema di protezione (le giornate indennizzabili)». Questi ultimi, infatti, a parità di lavoro nell’anno, oltre le 270 giornate, godono di una tutela più ampia, dato che l’art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007 assicura loro un’integrazione nell’anno successivo del reddito percepito nell’anno precedente «qualsiasi sia il numero delle giornate lavorate fino al 31.12».

Il giudice rimettente argomenta che, poiché l’indennità di disoccupazione agricola costituisce un’integrazione del reddito percepito nell’anno precedente, non si comprenderebbero la funzione e il motivo di tale disparità di trattamento, per cui, a fronte della stessa data di cessazione del rapporto di lavoro a ridosso della fine dell’anno, il lavoratore a tempo determinato percepisce un’integrazione reddituale mentre quello a tempo indeterminato non ne percepisce alcuna.

Il giudice a quo asserisce infine che le questioni sollevate sono diverse da quelle oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2017 perché non riguardano, come in quel caso, il «computo del requisito contributivo (pacificamente sussistente e non contestato in capo ai ricorrenti)», ma sono dirette a «garantire in concreto l’individuazione e l’erogazione di un trattamento protettivo per chi ha lavorato, nel 2008, fino alla fine dell’anno e comunque oltre le 270 giornate all’anno (limite non valevole per i lavoratori a tempo determinato)».

1.5.– Il rimettente chiede, «allo scopo», alla Corte costituzionale di dichiarare l’illegittimità costituzionale delle «norme indicate», in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., «laddove escludono (l’art. 32 n. 264/1949) che venga corrisposto ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti assicurativi, il trattamento di disoccupazione ordinario riservato agli altri lavoratori a tempo indeterminato; ed, in subordine, laddove non prevedono (l’art. 32 cit. e l’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247) che si applichi ai medesimi lavoratori agricoli lo stesso trattamento previsto per i lavoratori a termine».

La Corte di cassazione solleva quindi questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949 e dell’art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007, «nella parte in cui escludono la protezione contro lo stato di disoccupazione dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato nei termini di cui ai motivi».

2.– Si è costituito nel giudizio Mohammed Mounji, ricorrente nel processo principale, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate fondate.

2.1.– La parte sottolinea che in tale processo aveva chiesto il riconoscimento di «uno dei trattamenti [di] disoccupazione ordinaria o agricola» – dopo che l’INPS li aveva entrambi negati, rigettando le sue domande –, con la conseguente rilevanza delle questioni.

2.2.– Quanto al merito delle stesse, egli afferma di condividere le argomentazioni dell’ordinanza di rimessione.

Dopo avere rappresentato che, in base all’art. 32 della legge n. 264 del 1949, al lavoratore agricolo a tempo indeterminato licenziato dopo avere lavorato per più di 270 giornate non spetta alcuna indennità di disoccupazione, la parte asserisce che le disposizioni censurate, negando ogni tutela in caso di disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato «licenziati verso la fine dell’anno», violerebbe, anzitutto, l’art. 38 Cost.

Secondo lo stesso ricorrente, le disposizioni censurate violerebbero anche l’art. 3 Cost.

Ciò, in primo luogo, sotto il profilo dell’ingiustificata disparità di trattamento delle due categorie, «sostanzialmente omogenee», dei lavoratori a tempo indeterminato agricoli e non agricoli. La parte sottolinea al riguardo che, «fondandosi la specificità del lavoro agricolo sulla stagionalità, dal punto di vista del lavoratore a tempo indeterminato non è ragionevolmente giustificabile la […] difformità di trattamento con gli altri lavoratori del settore non agricolo in assenza delle condizioni di discontinuità poste a fondamento della specialità della disciplina agricola».

La violazione dell’art. 3 Cost. sussisterebbe, in secondo luogo, «rispetto ai lavoratori agricoli a tempo determinato, a parità di periodo lavorativo, oltre le 270 giornate».

3.– Si è costituito nel giudizio l’INPS, resistente nel processo principale, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o infondate.

3.1.– Dopo avere ricostruito il quadro «storico-normativo» dell’indennità ordinaria di disoccupazione per gli operai del settore agricolo, l’INPS afferma la notevole diversità di questa prestazione rispetto a quella in favore dei lavoratori degli altri settori produttivi. La prima è riconosciuta per un periodo di disoccupazione già completamente trascorso; è determinata in base al numero delle giornate di lavoro prestate nell’anno di riferimento; è erogata l’anno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro. Essa, pertanto, «assicura […] dal bisogno per periodi di inattività già decorsi […] e garantisce al disoccupato del settore agricolo un “minimo di reddito annuo”, indipendentemente dalla condizione di occupazione o disoccupazione del lavoratore al momento in cui il sussidio viene chiesto e liquidato».

L’indennità ordinaria di disoccupazione per gli operai del settore agricolo «si qualifica sostanzialmente come una forma di integrazione salariale concessa ex post […] senza alcun collegamento con la ricerca di nuova occupazione».

3.2.– Tanto premesso, secondo l’INPS le questioni sollevate sarebbero, anzitutto, inammissibili.

3.2.1.– Tale inammissibilità sarebbe dovuta, in primo luogo, al difetto di motivazione sulla rilevanza delle stesse.

L’INPS eccepisce, in particolare, che il giudice rimettente non si sarebbe «fatt[o] carico di motivare in ordine alla concreta impossibilità degli assicurati nel giudizio a quo di ottenere l’indennità di disoccupazione agricola, applicando il principio […] enunciato con la […] sentenza n. 194/2017» – segnatamente, quello secondo cui, «[i]n situazioni analoghe a quella oggetto del giudizio a quo […] il lavoratore agricolo a tempo indeterminato potrà […] ottenere l’indennità di disoccupazione agricola per l’anno “per il quale [essa] è richiesta” […], dato che, pur in mancanza di contributi accreditati in tale anno, avendo lavorato per l’intero anno “precedente” […], ha senz’altro conseguito, in tale solo anno, il necessario accredito “complessivo” di almeno 102 contributi giornalieri» (punto 3. del Considerato in diritto).

Lo stesso Istituto afferma ancora che le questioni sollevate sarebbero «comunque irrilevant[i] qualora si volesse far riferimento alla disoccupazione agricola per l’anno 2009», giacché il rimettente non ha addotto la proposizione della relativa domanda amministrativa entro il 31 marzo dell’anno successivo 2010, «circostanza […] che comporta ictu oculi l’improponibilità dell’azione giurisdizionale per ottenere l’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2009».

3.2.2.– L’inammissibilità delle questioni sarebbe dovuta, in secondo luogo, al fatto che la «soluzione» prospettata nell’ordinanza di rimessione comporterebbe «un intervento di carattere additivo-manipolativo» tale da minare «l’intera architettura della tutela della disoccupazione in agricoltura».

L’INPS deduce che l’accoglimento delle questioni sollevate determinerebbe «un vuoto normativo […] dirompente per l’imponderabile effetto “a cascata” che esso avrebbe su una numerosa serie di disposizioni normative».

3.2.3.– La questione sollevata in via subordinata sarebbe, infine, inammissibile perché il giudice a quo non avrebbe «compiutamente ricostruito il quadro normativo applicabile».

L’INPS osserva in proposito che «il parametro delle 270 giornate non è più in vigore» a seguito del disposto dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell’occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 69, con la conseguenza che, per tutti gli operai agricoli, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, «la modalità di calcolo della durata e della misura dell’indennità ordinaria di disoccupazione agricola […] è parametrata sulle 365 giornate dell’anno solare».

3.3.– Ad avviso dell’INPS le questioni sollevate sarebbero, comunque, infondate.

3.3.1.– Non sussisterebbe, anzitutto, la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della discriminazione, nell’ambito dei lavoratori a tempo indeterminato, di quelli del settore agricolo rispetto a quelli degli altri settori produttivi.

Secondo l’INPS, tale discriminazione sarebbe esclusa «in radice» dalla non omogeneità dei termini posti a raffronto.

L’INPS deduce che la normativa di tutela contro la disoccupazione in ambito agricolo è distinta da quella prevista per gli altri settori produttivi perché fa parte «di un corpus di norme di favore per il settore agricolo giustificata storicamente dalle differenze di sistemi produttivi e di organizzazione aziendale».

Secondo lo stesso Istituto, la diversità e la specificità del settore lavorativo agricolo rispetto agli altri settori giustificano le specificità circa la misura e la riscossione dei contributi, l’individuazione e l’accertamento dei soggetti protetti, la disciplina delle prestazioni previdenziali e, in particolare, dello statuto previdenziale della disoccupazione involontaria.

Le diversità e le peculiarità delle due categorie di lavoratori a tempo indeterminato giustificherebbero le diverse modalità di tutela in caso di disoccupazione involontaria atteso che, nel settore agricolo, «la funzione dell’indennità di disoccupazione è piuttosto diretta ad incentivare i lavoratori a continuare a prestare la propria attività lavorativa in questo settore produttivo, consentendo, così, la continuazione dell’attività agricola».

Ciò costituirebbe la ratio della tutela contro la disoccupazione nel settore agricolo, diretta «ad integrare il reddito anno per anno, nei periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa, indistintamente, a prescindere dunque dalla stabilità dell’intercorso lavoro, purché l’anno di riferimento includa un periodo privo di lavoro».

La quantità di lavoro svolta nell’anno di riferimento costituirebbe allora «un mero dato fattuale», inidoneo a incidere sulla legittimità costituzionale della disciplina.

L’INPS osserva ancora che indubbiamente il lavoratore a tempo determinato versa in periodi di mancanza di lavoro nel corso dell’anno con maggiore frequenza del lavoratore a tempo indeterminato. Ciò, tuttavia, non comporterebbe che quest’ultimo «possa dolersi di tale mera ed accidentale circostanza di fatto». Non potrebbe, infatti, sentirsi discriminato colui che, trovandosi in una situazione di stabilità del rapporto di lavoro, più difficilmente incorre nella situazione di bisogno definita dal legislatore nell’ambito della previdenza in agricoltura, «consistente nella “integrazione del salario” ex post per i periodi non lavorati nel corso dell’anno di riferimento».

Né sarebbe decisiva la deduzione del rimettente secondo cui verrebbero in rilievo «attività lavorative e professionalità impiegate in settori produttivi che non sono legati a cicli stagionali». Ciò che rileverebbe, infatti, «è la diversità della produzione del settore agricolo rispetto a quella degli altri settori».

3.3.2.– Parimenti non fondata sarebbe, in secondo luogo, la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. sotto il profilo del supposto deteriore trattamento dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato rispetto agli operai agricoli a tempo determinato.

Oltre a ribadire che «il parametro di riferimento delle 365 giornate nell’anno solare è il medesimo per entrambe le categorie di lavoratori agricoli», l’INPS deduce che l’eventualità che, a fronte di tale identico parametro, possa non residuare alcuna giornata indennizzabile in favore del lavoratore agricolo a tempo indeterminato sarebbe «ampiamente giustificat[a]» dal sistema di retribuzione previsto per tale lavoratore, che «include anche le giornate festive (le domeniche)».

3.3.3.– Da quanto dedotto deriverebbe infine l’insussistenza di una lesione dell’art. 38 Cost.

L’INPS ribadisce che la prestazione previdenziale in caso di disoccupazione nel settore dell’agricoltura «è esclusivamente incentrata sulla tutela dello stato di bisogno conseguente alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro che si verifica nel corso dell’anno» e che «si tratta di una tutela costruita e diretta a reintegrare ex post il reddito mancante nell’anno di riferimento, che è quello anteriore all’anno della richiesta e dell’erogazione del trattamento previdenziale».

Ciò ribadito, l’INPS cita a proprio sostegno le sentenze di questa Corte n. 215 del 2014 e n. 28 del 1984.

4.– È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, assistito e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate «inammissibil[i], improcedibil[i] e comunque infondat[e]».

L’interveniente, nel richiamare diffusamente la «nota allegata» dell’INPS, afferma di ribadire quanto in essa asserito circa il fatto che l’art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949 «garantisce agli operai agricoli a tempo indeterminato la tutela contro la disoccupazione involontaria pur con le specifiche modalità di calcolo previste per il settore agricolo», in presenza dei requisiti per l’accesso all’indennità di disoccupazione ordinaria agricola richiesti dalla stessa disposizione.

L’interveniente ribadisce altresì che il parametro di riferimento per il calcolo della durata della prestazione previdenziale è, anche per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, di 365 giornate nell’anno solare.

Con riguardo all’art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che «l’INPS ritiene che i lavoratori agricoli a tempo indeterminato siano esclusi dal dettato normativo in quanto non espressamente richiamati» e che, «tuttavia, tali lavoratori siano in ogni caso tutelati […] essendo ancora vigenti, per gli stessi, le norme in materia di requisiti e modalità di calcolo […] descritti. Pertanto, ritiene che non possa essere condivisibile l’interpretazione in base alla quale l’articolo 2, comma 3, della legge n. 92 del 2012 […] estende gli effetti dell’articolo 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007 anche agli operai agricoli a tempo indeterminato».

L’interveniente deduce inoltre che la specificità della previsione dell’art. 32 della legge n. 264 del 1949 «è collegata alla precarietà dell’attività svolta, di solito stagionale, per la quale l’indennità di disoccupazione nel settore agricolo assume una funzione di vera e propria integrazione del reddito e non di ammortizzatore sociale come è per i lavoratori degli altri settori produttivi» e riporta l’affermazione contenuta nella sentenza di questa Corte n. 53 del 2017 secondo cui «la specificità della tutela contro la disoccupazione dei lavoratori agricoli […] si manifesta nella cesura tra il sorgere del diritto e l’erogazione nel corso dell’anno successivo e nel peculiare meccanismo di liquidazione, ancorato alle giornate di lavoro e non a quelle di disoccupazione».

L’interveniente riporta infine un ampio stralcio della motivazione della sentenza di questa Corte n. 194 del 2017 (in particolare, del punto 3. del Considerato in diritto).

5.– In prossimità dell’udienza pubblica, Mohammed Mounji e Azedine Mounji (quest’ultimo pur non essendosi costituito in giudizio) hanno depositato una memoria, con la quale richiamano il principio di non discriminazione, quanto alle «condizioni di impiego», tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato «comparabili», sancito dalla clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 del Consiglio.

6.– In prossimità dell’udienza pubblica, anche l’INPS ha depositato una memoria.

L’INPS deduce che l’irrilevanza della questione sollevata in via subordinata discenderebbe anche da quanto affermato nella memoria del ricorrente, là dove si asserisce che lo stesso ha «lavorato 365 giorni». Da tale affermazione discenderebbe che «del tutto irrilevante […] è la questione del parametro limite delle 270 giornate».

Nel merito, l’INPS, nel ribadire le argomentazioni prospettate nel proprio atto di costituzione in giudizio, cita le sentenze di questa Corte n. 215 del 2014 (in particolare, il punto 4.2. del Considerato in diritto) e n. 202 del 2008 (in particolare, il punto 3. del Considerato in diritto).

7.– Infine, anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria con la quale, nel ribadire l’infondatezza delle questioni sollevate, ne afferma, altresì, l’inammissibilità, conformemente alle eccezioni sollevate dall’INPS.

Considerato in diritto

1.– Nel corso di un giudizio promosso da due lavoratori agricoli a tempo indeterminato, licenziati il 31 dicembre 2008, al fine di ottenere «l’indennità di disoccupazione per l’anno 2009», la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati) e, in via subordinata, dello stesso art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949 e dell’art. 1, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale).

1.1.– L’art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949 ha esteso l’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria ai lavoratori subordinati agricoli.

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera aa, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell’agricoltura e dei relativi contributi) – secondo cui, «[a]gli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, […] i lavoratori agricoli subordinati, esclusi quelli con qualifica impiegatizia, si distinguono in operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato» – i destinatari della tutela debbono intendersi, in particolare, gli operai agricoli a tempo indeterminato e gli operai agricoli a tempo determinato.

Per ottenere la prestazione previdenziale, tali lavoratori devono possedere due requisiti.

In primo luogo, essi devono essere «iscritti negli elenchi di cui all’articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l’indennità». Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, peraltro, la compilazione di tali elenchi nominativi è cessata dal 1° gennaio 1994, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 375 del 1993.

In secondo luogo, devono avere «conseguito nell’anno per il quale è richiesta l’indennità e nell’anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri». Il significato di questa previsione è stato chiarito da questa Corte con la sentenza n. 194 del 2017 che, nel rigettare questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949 per «l’erroneità del presupposto interpretativo, a fondamento delle stesse», ha affermato che «i menzionati 102 contributi giornalieri possono essere accreditati al lavoratore anche in uno solo dei due anni “per il quale è richiesta l’indennità e nell’anno precedente”» (punto 3. del Considerato in diritto).

Quanto, infine, alla durata della corresponsione dell’indennità di disoccupazione, secondo il disposto dell’art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949, essa è pari alla differenza tra il «numero di 270», che costituisce il parametro annuo di riferimento, e il «numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell’anno» (comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattie, infortunio, maternità), sino a un massimo di 180 giornate.

1.2.– La disciplina dell’art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949 è stata, peraltro, modificata, per «gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate», dall’art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007, che il rimettente ha denunciato, insieme con lo stesso art. 32, primo comma, lettera a), con le questioni sollevate in via subordinata.

L’art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’importo giornaliero dell’indennità ordinaria di disoccupazione – fissato dallo stesso comma 55 nella misura del 40 per cento della retribuzione – «è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento».

In base a tale disciplina – che, come si è detto, si riferisce ai soli operai agricoli a tempo determinato – l’indennità di disoccupazione è corrisposta per una durata pari al «numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi», ovvero, come si dice nell’ordinanza di rimessione, per un numero di giornate «pari a quelle lavorate». Si tratta, dunque, di una previsione diversa da quanto è previsto, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, dalla lettera a) del primo comma dell’art. 32 della legge n. 264 del 1949, secondo cui l’indennità di disoccupazione è corrisposta per una durata pari alla «differenza» tra il parametro annuo di riferimento e «il numero di giornate di effettiva occupazione prestate nell’anno» (entro il massimale di 180 giornate annue), il che equivale a dire per una durata pari alle giornate “non lavorate”, non a quelle “lavorate”.

Inoltre, l’art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007 non prevede il massimale delle 180 giornate annue, tutt’ora stabilito dall’art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949.

Infine, lo stesso art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007, sempre ai fini della determinazione della durata della corresponsione della prestazione, stabilisce il parametro annuo di riferimento di «365 giornate», a fronte di quello di «270» tutt’ora contemplato dall’art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949 per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

2.– La disciplina descritta è indicata dal giudice a quo come quella che «viene in rilievo [in quanto] vigente alla data dei fatti di causa», ai quali non è applicabile, ratione temporis, quella che risulta dall’art. 2, comma 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183); disposizioni che, entrambe, escludono «gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato» dall’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) e dalla Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI).

3.– In punto di non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente, dopo avere rilevato che «[l]’ordinamento […] non consente […] che venga erogata l’indennità di disoccupazione ordinaria [rectius: comune] ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato», considera che, per via del meccanismo di computo della durata dell’indennità di disoccupazione agricola previsto dal censurato art. 32, primo comma, lettera a), e, in particolare, per via della previsione, ai fini di tale computo, del parametro annuo di riferimento del «numero di 270», gli stessi lavoratori, se licenziati alla fine dell’anno o, comunque, dopo avere prestato, nel corso dello stesso, 270 o più giornate di lavoro, non percepirebbero neppure l’indennità di disoccupazione agricola, sicché essi sarebbero «privati di qualunque tutela».

Muovendo dall’assunto della «mancanza di una qualsiasi tutela contro lo stato di disoccupazione involontaria» degli operai agricoli a tempo indeterminato licenziati dopo avere lavorato per 270 o più giornate, il giudice a quo lamenta che le disposizioni censurate contrasterebbero, anzitutto, con l’art. 38 Cost., che riconosce ai lavoratori il diritto a che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria.

Le stesse disposizioni violerebbero, altresì, l’art. 3 Cost., sotto due distinti profili.

L’art. 3 Cost. sarebbe leso, anzitutto, perché tali disposizioni tratterebbero i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, che «dal punto di vista contributivo possano aver già maturato i requisiti per ottenere la prestazione di disoccupazione comune», in modo ingiustificatamente deteriore rispetto alla generalità degli altri lavoratori a tempo indeterminato, considerato che i primi svolgono attività lavorative «che non hanno le caratteristiche di discontinuità che sono supposte a fondamento della specialità della […] disciplina» della disoccupazione agricola.

Lo stesso art. 3 Cost., sarebbe violato, in secondo luogo, perché le disposizioni denunciate tratterebbero i lavoratori agricoli a tempo indeterminato in modo ingiustificatamente deteriore anche rispetto agli operai agricoli a tempo determinato i quali, «a parità di lavoro nell’anno, oltre il tetto di 270 giornate», godrebbero della «più vasta» tutela dell’art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007, che «assicura[…] loro, immancabilmente, una integrazione nell’anno successivo del reddito percepito nell’anno precedente, qualsiasi sia il numero delle giornate lavorate fino al 31.12».

La Corte di cassazione, sezione lavoro, denuncia quindi l’art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949, «laddove esclud[e] che venga corrisposto ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti assicurativi, il trattamento di disoccupazione ordinario riservato agli altri lavoratori a tempo indeterminato» e, in via subordinata, lo stesso art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949 e l’art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007, «laddove non prevedono che si applichi ai medesimi lavoratori agricoli [a tempo indeterminato] lo stesso trattamento previsto per i lavoratori agricoli a termine».

4.– Preliminarmente, devono essere esaminate le quattro eccezioni di inammissibilità prospettate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

4.1.– Secondo tale Istituto, le questioni sollevate sarebbero inammissibili, in primo luogo, per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto il rimettente non si sarebbe «fatt[o] carico di motivare in ordine alla concreta impossibilità degli assicurati nel giudizio a quo di ottenere l’indennità di disoccupazione agricola, applicando il principio […] enunciato con la […] sentenza n. 194/2017», principio secondo cui, poiché l’art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949, richiedendo un accredito «complessivo» di almeno 102 contributi giornalieri, esige soltanto che l’insieme dei contributi accreditati nei due anni di riferimento sia di 102 unità, ma non che queste siano suddivise tra tali due anni, nei casi in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenga alla fine dell’anno, «il lavoratore agricolo a tempo indeterminato potrà […] ottenere l’indennità di disoccupazione agricola per l’anno “per il quale [essa] è richiesta” […], dato che, pur in mancanza di contributi accreditati in tale anno, avendo lavorato per l’intero anno “precedente” […], ha senz’altro conseguito, in tale solo anno, il necessario accredito “complessivo” di almeno 102 contributi giornalieri».

L’eccezione non è fondata.

Il giudice rimettente ha espressamente argomentato che le questioni sollevate «non riguarda[no] il […] requisito contributivo» – il cui meccanismo di computo è stato chiarito dalla sentenza n. 194 del 2017 e che è «pacificamene sussistente e non contestato in capo ai ricorrenti» – ma che l’impossibilità di riconoscere a questi ultimi l’indennità di disoccupazione agricola discende, piuttosto, dal meccanismo di computo della durata della corresponsione di tale indennità, previsto dal censurato art. 32, primo comma, lettera a).

Ciò è sufficiente ai fini della motivazione sulla rilevanza, mentre la verifica della fondatezza o no di quest’ultimo assunto e, più in generale, di quello della «mancanza di una qualsiasi tutela contro lo stato di disoccupazione involontaria» dei lavoratori che si trovino nella situazione dei ricorrenti attiene, più propriamente, al merito delle questioni.

4.2.– Secondo lo stesso INPS, le questioni sollevate sarebbero «comunque irrilevant[i] qualora si volesse far riferimento alla disoccupazione agricola per l’anno 2009», poiché il rimettente non ha allegato la proposizione della relativa domanda amministrativa entro il 31 marzo dell’anno successivo 2010, «circostanza […] che comporta ictu oculi l’improponibilità dell’azione giurisdizionale per ottenere l’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2009».

L’eccezione non è fondata.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce, nelle controversie previdenziali e assistenziali che richiedano il previo esperimento del procedimento amministrativo, un presupposto dell’azione in sede giudiziaria, in mancanza del quale la stessa è improponibile (Cassazione, sezioni unite, sentenza 5 agosto 1994, n. 7269; sezione lavoro, sentenze 30 gennaio 2014, n. 2063, 27 dicembre 2010, n. 26146, 3 luglio 2007, n. 15012, 24 giugno 2004, n. 11756 e 12 marzo 2004, n. 5149).

È peraltro noto che, «[s]econdo un costante orientamento, l’accertamento della validità dei presupposti di esistenza del giudizio principale è prerogativa del giudice rimettente (sentenza n. 61 del 2012), mentre a questa Corte spetta verificare esclusivamente che la valutazione del giudice a quo sia avvalorata da “una motivazione non implausibile” (sentenza n. 270 del 2010; nello stesso senso, sentenza n. 34 del 2010) e che i presupposti di esistenza del giudizio ”non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti” nel momento in cui la questione è proposta (sentenze n. 262 del 2015 e n. 62 del 1992)» (così, da ultimo, la sentenza n. 170 del 2018, punto 2. del Considerato in diritto). Questa Corte, «a tale riguardo, non può sostituire la propria valutazione a quella già compiuta dal giudice a quo, eventualmente anche in via implicita (sentenza n. 120 del 2015, punto 3.1. del Considerato in diritto), con il supporto di “argomenti non arbitrari” (sentenza n. 241 del 2016, punto 3.3. del Considerato in diritto)» (sentenza n. 53 del 2017, punto 2.1.1. del Considerato in diritto).

Nella specie, il rimettente ha precisato che i lavoratori ricorrenti «avevano presentato domanda di indennità di disoccupazione agricola rigettata dall’INPS per mancanza del requisito contributivo nel biennio anteriore alla cessazione del rapporto». L’esistenza della condizione di proponibilità dell’azione giudiziaria costituita da tale domanda amministrativa è, dunque, espressamente affermata dal giudice a quo. Lo stesso giudice, del resto, non ha ravvisato preclusioni all’esame della domanda giudiziaria di «indennità di disoccupazione per l’anno 2009». Infine, non risulta che, nel giudizio principale, l’INPS abbia eccepito l’inesistenza o la tardività della domanda amministrativa.

Per tali ragioni, la valutazione del giudice a quo in punto di rilevanza deve ritenersi, sotto l’aspetto preso in considerazione, non implausibile.

4.3.– Ad avviso dell’INPS, le questioni sollevate sarebbero inammissibili, in terzo luogo, poiché la «soluzione» prospettata nell’ordinanza di rimessione comporterebbe «un intervento di carattere additivo-manipolativo» tale da minare «l’intera architettura della tutela della disoccupazione in agricoltura».

L’eccezione non è fondata.

In proposito, è sufficiente rilevare che, con la sentenza n. 194 del 2017, questa Corte ha rigettato un’analoga eccezione di inammissibilità – sollevata, anche in quel caso, dall’INPS – reputando che «[l]a possibilità che il legislatore disciplini variamente la tutela contro la disoccupazione, al fine di adeguarla alla natura delle diverse attività lavorative (sentenza n. 160 del 1974), non esclude che le differenze di trattamento tra le varie categorie di lavoratori debbano essere “razionalmente giustificabili”, in quanto fondate su “valide e sostanziali ragioni” […] (sentenza n. 160 del 1974)», con la conseguente «necessità di verificare nel merito le scelte operate dal legislatore con riguardo al peculiare trattamento di disoccupazione previsto per i lavoratori (a tempo indeterminato) del settore agricolo» (punto 2.3. del Considerato in diritto).

4.4.– Sempre secondo l’INPS, infine, le questioni sollevate in via subordinata sarebbero inammissibili anche perché il giudice a quo non avrebbe «compiutamente ricostruito il quadro normativo applicabile», non avendo considerato che «il parametro delle 270 giornate non è più in vigore a seguito del disposto dell’art. 1, comma 2, del D.L. 108/1991, convertito in legge n. 169/1991», con la conseguenza che, per tutti gli operai agricoli, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, «la modalità di calcolo della durata e della misura dell’indennità ordinaria di disoccupazione agricola […] è parametrata sulle 365 giornate dell’anno solare».

Neppure tale eccezione può essere accolta.

Il rimettente, dopo aver correttamente e sufficientemente preso in considerazione il contesto normativo, ha ritenuto in modo non implausibile che la norma censurata sia ancora in vigore e che il parametro annuo di riferimento delle 270 giornate si applichi al caso in questione.

5.– Nel passare allo scrutinio nel merito, si deve premettere che le questioni sollevate in via principale e in via subordinata devono essere esaminate, almeno in parte, congiuntamente.

Per tutte, la lamentata violazione degli artt. 3 e 38 Cost. discende essenzialmente dall’assunto, a esse comune, che il meccanismo di computo della durata dell’indennità di disoccupazione agricola previsto dal censurato art. 32, primo comma, lettera a), comporta la «mancanza di una qualsiasi tutela contro lo stato di disoccupazione involontaria» degli operai agricoli a tempo indeterminato licenziati dopo avere lavorato per 270 o più giornate.

Ciò premesso, tutte le questioni non sono fondate per le ragioni di seguito esposte.

5.1.– Come si è visto, in base all’art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949, la durata della corresponsione dell’indennità di disoccupazione è pari alla differenza tra il «numero di 270» e il «numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell’anno» (sino a un massimo di 180 giornate). In tale modo, il lavoratore agricolo a tempo indeterminato, in base al consuntivo delle giornate di disoccupazione dell’anno trascorso, percepisce, l’anno successivo, l’indennità di disoccupazione per le giornate “non lavorate” in quello precedente.

In ragione di una tale modalità di determinazione delle giornate indennizzabili questa Corte ha affermato che «il regime peculiare del trattamento di disoccupazione per i lavoratori agricoli prevede l’erogazione dell’indennità nell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza n. 53 del 2017)» (sentenza n. 194 del 2017, punto 3. del Considerato in diritto). Come sottolineato da questa Corte (sentenza n. 53 del 2017), le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno statuito che, per i lavoratori agricoli, l’indennità di disoccupazione ordinaria «si qualifica sostanzialmente come una forma di integrazione salariale concessa ex post» (sentenza n. 6491 del 1996).

La complessa e minuziosa ricostruzione dei dati normativi operata dal rimettente e la valutazione critica che lo stesso offre di una disciplina risalente e stratificata non esclude una diversa interpretazione delle disposizioni vigenti, tale da fornire una tutela ai lavoratori che, «licenziati verso la fine dell’anno […], dopo aver lavorato per 270 giornate», restino privi di «qualsiasi tutela contro lo stato di disoccupazione involontaria».

Si può ritenere, infatti, che tali lavoratori ben possano vantare il diritto a ottenere l’indennità di disoccupazione agricola per l’anno successivo – nel caso del giudizio a quo, per il 2009 – nel corso del quale siano stati, anche per l’intera durata, disoccupati.

Con la sentenza n. 194 del 2017 questa Corte ha chiarito che il requisito contributivo dell’avere «conseguito nell’anno per il quale è richiesta l’indennità e nell’anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri» deve essere inteso nel senso che tali contributi «possono essere accreditati al lavoratore anche in uno solo dei due anni “per il quale è richiesta l’indennità e nell’anno precedente”» (punto 3. del Considerato in diritto). Tale interpretazione dell’art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949, «conforme» agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., comporta dunque l’indennizzabilità – almeno sotto il profilo dell’esistenza del requisito contributivo – dell’anno successivo a quello in cui si è svolta l’attività lavorativa, anche quando esso sia privo, totalmente, di giornate “lavorate”.

All’accertamento del requisito contributivo non può non far seguito l’effettiva erogazione della prestazione che allo stesso corrisponde, argomento quest’ultimo posto al cuore delle questioni sollevate dal rimettente. Pertanto, anche quanto alla durata dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione agricola prevista dall’art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949, si deve intendere che il lavoratore licenziato alla fine dell’anno ottenga detta indennità, pur dopo aver raggiunto o superato le 270 giornate lavorate ed essere rimasto involontariamente privo di occupazione nell’anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Rammentato che, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, la compilazione degli elenchi nominativi è cessata dal 1° gennaio 1994, la previsione secondo cui la durata della corresponsione dell’indennità di disoccupazione agricola è pari, per gli stessi, alla «differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell’anno» non è di alcun ostacolo al riconoscimento della stessa indennità per l’anno successivo a quello in cui si è svolta l’attività lavorativa fino al 31 dicembre (o, comunque, «oltre le 270 giornate»), che sia (eventualmente) privo di giornate “lavorate” (nel caso del giudizio a quo, per il 2009).

È appena il caso di precisare che, per le ricordate modalità di funzionamento della tutela contro la disoccupazione nel settore agricolo, anche in questo caso l’erogazione dell’indennità avrà luogo nell’anno successivo a quello per cui essa è richiesta (nel caso del giudizio a quo, nel 2010). Tale tempistica è, del resto, connaturale al carattere di sostanziale integrazione reddituale, proprio dell’indennità di disoccupazione agricola.

Da quanto precede discende quindi che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudice a quo, l’art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949 non priva i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in situazioni rapportabili a quelle del giudizio a quo – estinzione del rapporto di lavoro «alla fine dell’anno e comunque oltre le 270 giornate all’anno» – dell’indennità di disoccupazione agricola e, quindi, del sostegno per lo stato di bisogno, delineato nella disciplina della previdenza contro tale evento.

Nella direzione di una tutela – e non di una totale privazione della stessa – si deve orientare una interpretazione delle disposizioni censurate che consenta di erogare ai lavoratori agricoli, assunti a tempo indeterminato e poi licenziati «alla fine dell’anno e comunque oltre le 270 giornate all’anno», un sostegno previdenziale. Ciò porta a escludere che tali lavoratori siano discriminati, sia rispetto agli altri lavoratori assunti a tempo indeterminato, sia rispetto ai lavoratori agricoli assunti con contratto a tempo determinato.

5.2.– La previsione di una disciplina della tutela contro la disoccupazione dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, diversa rispetto a quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato degli altri settori produttivi e per i lavoratori agricoli a tempo determinato, non può ritenersi, di per sé, lesiva del principio di eguaglianza.

Questa Corte ha affermato «[l]a possibilità che il legislatore disciplini variamente la tutela contro la disoccupazione, al fine di adeguarla alla natura delle diverse attività lavorative (sentenza n. 160 del 1974)», con il limite che «le differenze di trattamento tra le varie categorie di lavoratori debbano essere “razionalmente giustificabili”, in quanto fondate su “valide e sostanziali ragioni” […] (sentenza n. 160 del 1974)» (sentenza n. 194 del 2017, punto 2.3. del Considerato in diritto).

5.2.1.– Una giustificazione è ravvisabile, anzitutto, con riguardo alla previsione di una disciplina della disoccupazione dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato diversa e speciale rispetto a quella prevista per la generalità degli altri lavoratori a tempo indeterminato.

In proposito, si deve anzitutto osservare che anche il lavoro subordinato agricolo a tempo indeterminato non può non dirsi condizionato – almeno in alcuni casi e in una qualche misura – dalla stagionalità (sentenze n. 53 del 2017, n. 192 del 2005, n. 497 del 1988, n. 213 del 1986) e dagli agenti atmosferici e naturali in genere, elementi questi suscettibili di incidere sui ritmi produttivi e sull’attività lavorativa.

Lo speciale trattamento dei lavoratori agricoli in genere, inclusi quelli a tempo indeterminato, trova una «valid[a] e sostanzial[e] ragion[e]» giustificativa nelle peculiarità del settore produttivo dell’agricoltura rispetto a quelli dell’industria e del terziario, con riguardo sia ai ritmi e alle regole della produzione (che sono legati alla capacità biologica delle piante e degli animali di crescere, riprodursi e produrre, a loro volta, nell’ambiente), sia alla particolarità del mercato dei prodotti agricoli, sia, infine, allo stesso carattere primario del settore.

Tali peculiarità – suscettibili di incidere sul mercato del lavoro agricolo – giustificano, anche sul piano delle valutazioni di politica economica generale del legislatore (sentenza n. 497 del 1988), la previsione di un regime previdenziale contro la disoccupazione differenziato per il settore agricolo (quanto alla contribuzione, nonché quanto ai requisiti, al contenuto, all’entità, alla durata, alle modalità e ai tempi di erogazione del trattamento).

Da ciò si ricava l’impossibilità di instaurare un’utile comparazione, ai fini dell’art. 3 Cost., tra i due regimi che il rimettente pone a confronto.

Alla luce delle trasformazioni nel frattempo intervenute nell’organizzazione delle imprese agricole, il legislatore dovrà valutare se dettare una nuova disciplina dei trattamenti di disoccupazione dei lavoratori agricoli.

5.2.2.– Una giustificazione è ravvisabile, in secondo luogo, con riguardo alla differenziazione della tutela contro la disoccupazione dei lavoratori agricoli, rispettivamente, a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Tali rapporti di lavoro si differenziano perché l’estinzione del primo si ha soltanto al verificarsi di circostanze non previste al momento della conclusione del contratto di lavoro, mentre il secondo nasce limitato nel tempo e si estingue alla data, già conosciuta dalle parti al momento della conclusione del contratto di lavoro, che ne definisce il termine di durata.

La diversità dei due rapporti di lavoro rende, in particolare, non irragionevole che la corresponsione dell’integrazione del reddito, in cui si sostanzia la tutela contro la disoccupazione dei lavoratori agricoli, venga stabilita, per i lavoratori a tempo determinato, per una durata corrispondente alle giornate “lavorate” anziché a quelle “non lavorate”, come avviene per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

Da ciò si fa discendere, anche in questo caso, l’impossibilità di instaurare un’utile comparazione, ai fini dell’art. 3 Cost., tra i due regimi che il rimettente pone a confronto.

Tale impossibilità, del resto, trova conferma nel fatto che, mentre il regime previsto per i lavoratori agricoli a tempo determinato, attribuendo l’indennità per le giornate “lavorate”, risulta più favorevole nei casi in cui il lavoratore lavori per la gran parte dell’anno, il regime previsto per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, attribuendo l’indennità per le giornate “non lavorate”, è invece più favorevole nei casi in cui il lavoratore lavori, nell’arco dell’anno, per un numero più limitato di giornate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati) e dell’art. 1, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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