Corte Costituzionale, Ordinanza n.69 del 29/03/2019

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Thema decidendum - Censure e profili proposti dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Esorbitanza dai contenuti dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, non sono ammissibili domande delle parti costituite volte ad ampliare il thema decidendum delimitato dall'ordinanza di rimessione. (Nella specie, è ritenuta inammissibile la domanda della CGIL-Funzione Pubblica di Torino, parte costituita nel giudizio incidentale avente ad oggetto l'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, volta a consentire, a seguito della sentenza n. 120 del 2018, la partecipazione del personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato alle assemblee - fuori delle materie di cui all'art. 1478, comma 7, del medesimo d.lgs. - indette dalle associazioni sindacali esistenti). (Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2018, n. 276 del 2016 e n. 203 del 2016)

Militari - Personale del corpo forestale dello Stato transitato nell'arma dei carabinieri - Applicabilità delle limitazioni dei diritti sindacali previste per i militari - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale sostitutiva della norma censurata - Sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità della questione

È dichiarata manifestamente inammissibile - per sopravvenuta carenza di oggetto - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, sollevata dal Tribunale di Torino per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione sia all'art. 11 CEDU e alle sentenze della Corte EDU, quinta sezione, 2 ottobre 2014, Matelly contro Francia e Association de Défense des Droits des Militaires (ADefDroMil) contro Francia; sia all'art. 5, par. unico, terzo periodo, della Parte II, e all'art. G, della Parte V, della Carta sociale europea. La sentenza n. 120 del 2018, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, sostituendola integralmente nel senso che "I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali", con la conseguenza che la questione risulta ormai priva di oggetto. (Precedente specifico: sentenza n. 120 del 2018. Precedenti citati: ordinanze n. 26 del 2016 e n. 129 del 2015, sulla manifesta inammissibilità per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma oggetto).

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ORDINANZA N. 69

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), promosso dal Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, nel giudizio vertente tra la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) - Funzione Pubblica di Torino e il Ministero della difesa, con ordinanza del 12 dicembre 2017, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della CGIL - Funzione Pubblica di Torino;

udito nella camera di consiglio del 23 gennaio 2019 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 12 dicembre 2017, iscritta al n. 104 del reg. ord. 2018, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), per contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione sia all’art. 11 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e alle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, quinta sezione, Matelly contro Francia e Association de Défense des Droits des Militaires (ADefDroMil) contro Francia; sia all’art. 5, paragrafo unico, terzo periodo, della Parte II e all’art. G della Parte V della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30;

che, secondo quanto il rimettente premette in fatto:

- la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) - Funzione Pubblica di Torino agisce ai sensi dell’art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), convenendo in giudizio il Ministero della difesa;

- la CGIL - Funzione Pubblica di Torino sospetta di illegittimità costituzionale la norma censurata e lamenta la privazione dei diritti sindacali dei lavoratori passati nell’Arma dei carabinieri - ruolo forestale, a seguito della soppressione del Corpo forestale dello Stato, in quanto agli stessi, in ragione dell’assunzione dello stato giuridico di militare, sono divenute applicabili le limitazioni previste dall’art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010;

- la stessa CGIL chiede, quindi, che sia accertata l’antisindacalità del comportamento tenuto dal Ministero della difesa e che sia consentito lo svolgimento di un’assemblea sindacale, nonché l’adesione dei lavoratori interessati ad essa organizzazione sindacale;

che il giudice a quo ritiene rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, per contrasto con i parametri sopra richiamati, in quanto tale disposizione osterebbe all’adozione di misure idonee volte ad inibire comportamenti asseritamente antisindacali posti in essere dal datore di lavoro, che trovano giustificazione e fondamento proprio nella norma della cui conformità al dettato costituzionale si dubita;

che sussisterebbe il requisito della non manifesta infondatezza, in quanto:

- l’art. 11 della CEDU consente restrizioni dell’esercizio dei diritti sindacali dei militari, purché non si risolvano in una sostanziale privazione del diritto generale alla libertà di associazione per la difesa dei loro interessi professionali e morali, e il tenore degli artt. 5 e G della Carta sociale europea esclude la possibilità di prevedere una radicale privazione della libertà sindacale in capo ai componenti dei corpi militari;

- le citate sentenze della Corte EDU hanno chiarito che la legislazione nazionale non può mettere in discussione l’essenza stessa del diritto alla libertà sindacale, incidendo sui suoi elementi fondamentali, senza i quali il contenuto di tale libertà sarebbe vuotato della sua sostanza, e che fra detti elementi va ricompreso il diritto di formare un sindacato e di aderirvi;

- il Comitato europeo dei diritti sociali, in data 4 luglio 2016, su un reclamo collettivo proposto da un sindacato francese di appartenenti alla Gendarmerie nationale (reclamo n. 101/2013, Conseil Européen des Syndicats de Police - CESP - contro Francia), ha dichiarato la violazione degli artt. 5 e G della Carta sociale europea;

- l’art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, vietando ai militari di «costituire associazioni professionali a carattere sindacale», nonché di «aderire ad altre associazioni sindacali», sarebbe disallineato rispetto al principio di diritto sancito dalla CEDU, nonché all’art. 5, terzo periodo, e all’art. G della Carta sociale europea, benché ispirato all’irrinunciabile esigenza (pur essa di rilevanza costituzionale) di assicurare la coesione interna, la neutralità e la prontezza delle Forze armate, per non pregiudicare la difesa militare dello Stato (art. 52 Cost.);

che, con atto depositato il 6 settembre 2018, si è costituita la CGIL - Funzione Pubblica di Torino, parte del giudizio principale, aderendo alla richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale e chiedendo che, poiché nella pendenza del giudizio incidentale è intervenuta la sentenza di questa Corte n. 120 del 2018, sia consentita la partecipazione del personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato alle assemblee, escluse le materie di cui all’art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010, indette dalle associazioni sindacali attualmente esistenti;

che, in data 19 dicembre 2018, la CGIL - Funzione Pubblica di Torino ha depositato memoria con cui ha insistito in tale ultima richiesta.

Considerato che, preliminarmente, va rilevato che la domanda proposta dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) - Funzione Pubblica di Torino, è inammissibile in quanto amplia il thema decidendum delimitato dall’ordinanza di rimessione (ex multis, sentenze n. 120 del 2018, n. 276 e n. 203 del 2016);

che oggetto di censura dell’ordinanza è l’art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella formulazione anteriore alla sentenza n. 120 del 2018, secondo cui «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali»;

che la disposizione presa in considerazione nell’ordinanza è stata integralmente sostituita nei termini sopra indicati;

che pertanto la questione proposta risulta, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, ormai priva di oggetto (ex plurimis, ordinanze n. 26 del 2016 e n. 129 del 2015), con la conseguente manifesta inammissibilità della stessa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), per contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione sia all’art. 11 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e alle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, quinta sezione, Matelly contro Francia e Association de Défense des Droits des Militaires (ADefDroMil) contro Francia; sia all’art. 5, paragrafo unico, terzo periodo, della Parte II, e all’art. G, della Parte V, della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30, sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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