Corte Costituzionale, Ordinanza n.70 del 29/03/2019

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ARBITRATO - ASSUNZIONE DIRETTA DI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE - DETERMINAZIONE DELL'EQUA INDENNITÀ DI RISCATTO DOVUTA AI CONCESSIONARI - DEVOLUZIONE IN ARBITRATO RITUALE OBBLIGATORIO, IN CASO DI MANCATO ACCORDO TRA LE PARTI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE, DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE E DEL DIVIETO DI ISTITUIRE GIUDICI SPECIALI - SOPRAVVENUTA CARENZA DI OGGETTO PER EFFETTO DI DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CENSURATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI

Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per sopravvenuta carenza di oggetto - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, settimo e ottavo comma, del r.d. n. 2578 del 1925, censurato dal Tribunale di Brescia, in riferimento agli artt. 24, 25 e 102 Cost., in quanto prevede una forma di arbitrato rituale obbligatorio per la determinazione dell'equa indennità di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica, precludendo alle parti il ricorso all'autorità giudiziaria. Successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 123 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non riconosceva il diritto di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, in caso di mancato accordo sulla determinazione dell'indennità di riscatto degli impianti afferenti l'esercizio dei servizi pubblici, con la conseguenza che il ricorso all'arbitrato non è più obbligatorio, ma è rimesso alla volontà delle parti che, anche unilateralmente, possono derogare alla competenza arbitrale. (Precedenti citati: sentenza n. 123 del 2018, di accoglimento di analoghe questioni; ordinanze n. 26 del 2016, n. 129 del 2015 e n. 252 del 2014, sulla manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma oggetto).

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ORDINANZA N. 70

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 24, settimo e ottavo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), promosso dal Tribunale ordinario di Brescia, nel procedimento vertente tra Enel Sole srl e il Comune di Orzinuovi, con ordinanza del 31 marzo 2017, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 2019 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.

Ritenuto che, con ordinanza del 31 marzo 2017, il Tribunale ordinario di Brescia, chiamato a determinare l’ammontare dell’equa indennità di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica da corrispondere ad Enel Sole srl da parte del Comune di Orzinuovi, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24, settimo e ottavo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), per violazione degli artt. 24, 25 e 102 della Costituzione, poiché la norma prevederebbe una forma di arbitrato obbligatorio;

che, in particolare, il rimettente ha riferito che il Comune, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione o di competenza del Tribunale di Brescia perché la controversia andrebbe rimessa in arbitrato e che la parte attrice ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 24 del r.d. n. 2578 del 1925 per contrasto con gli artt. 24, primo comma, 25, primo e secondo comma, e 102, primo comma, Cost.;

che, secondo il giudice a quo, avendo la norma censurata istituito una forma di arbitrato obbligatorio, la questione di legittimità costituzionale prospettata pare non manifestamente infondata con riguardo alla violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., alla lesione del principio del giudice naturale di cui all’art. 25 Cost. e al divieto di istituzione dei giudici speciali di cui all’art. 102 Cost.;

che, in particolare, il vulnus costituzionale sarebbe determinato dall’imposizione eteronoma dell’arbitrato, poiché esso ancorché rituale, qual è quello previsto dal r.d. n. 2578 del 1925 e, quindi, collocabile sul piano della giurisdizione, dovrebbe trovare esclusiva fonte di legittimazione nell’autonomia dei privati;

che l’illegittimità non potrebbe essere superata da un’interpretazione costituzionalmente orientata, mancando nella norma censurata la previsione della facoltà di derogare alla competenza arbitrale per volontà, anche unilaterale, delle parti;

che, prosegue il rimettente, con specifico riferimento al giudizio pendente di fronte a sé, al fine di escludere la rilevanza della questione di costituzionalità neppure rileverebbe la convenzione stipulata tra le parti il 30 aprile 1973, con cui si conveniva la competenza del foro di Brescia, poiché tale competenza andrebbe riferita alle liti in ordine alla interpretazione ed esecuzione della convenzione e non alla determinazione dell’indennizzo in caso di riscatto.

Considerato che il Tribunale ordinario di Brescia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24, settimo e ottavo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), poiché la norma, prevedendo una forma di arbitrato rituale obbligatorio per la determinazione dell’equa indennità di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica e precludendo il ricorso all’autorità giudiziaria, sarebbe in contrasto con gli artt. 24, 25 e 102 della Costituzione che prevedono, rispettivamente, il diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti, il principio del giudice naturale e il divieto di istituzione dei giudici speciali;

che, con sentenza n. 123 del 2018, successiva all’ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato la norma censurata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascuna delle parti di adire l’autorità giudiziaria ordinaria, in caso di mancato accordo sulla determinazione dell’indennità di riscatto degli impianti afferenti l’esercizio dei sevizi pubblici;

che, conseguentemente, il ricorso all’arbitrato, nei giudizi per la determinazione dell’indennità di riscatto degli impianti afferenti l’esercizio dei sevizi pubblici, non è più obbligatorio, ma è rimesso alla volontà delle parti che, anche unilateralmente, possono derogare alla competenza arbitrale;

che, pertanto, le questioni proposte sono divenute prive di oggetto e vanno quindi dichiarate manifestamente inammissibili (ex plurimis, ordinanze n. 26 del 2016, n. 129 del 2015 e n. 252 del 2014).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 24, settimo e ottavo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), sollevate in riferimento agli artt. 24, 25 e 102 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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