ORDINANZA N. 85
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Campania 30 maggio 2018, n. 23 (Variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione Campania. Annualità 2018), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 30 luglio-2 agosto 2018, depositato in cancelleria il 6 agosto 2018, iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2018.
Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;
udito nella camera di consiglio del 6 marzo 2019 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 6 agosto 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Campania 30 maggio 2018, n. 23 (Variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione Campania. Annualità 2018), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli obblighi derivanti dagli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130;
che, secondo il ricorrente, la norma impugnata, nel disporre un intervento finanziario nella misura di euro 6.750.000,00 in favore della società Campania Ambiente e Servizi spa a titolo di ricapitalizzazione ex art. 2447 del codice civile, anche per il ripianamento delle perdite maturate dalla gestione e di parziale ricostituzione del capitale al valore originario di cui all’art. 22 della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. l, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2012)», configurerebbe un aiuto di Stato, in quanto l’importo dell’intervento è nettamente superiore al massimo consentito per applicare il regime di aiuti qualificato «de minimis»;
che l’intervento in oggetto non avrebbe potuto essere, quindi, sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea, all’adempimento delle quali è tenuta anche la Regione Campania;
che, ad avviso del ricorrente, la misura di finanziamento sarebbe illegittima in quanto disposta ed entrata in vigore senza la preventiva notifica alla Commissione europea ai sensi dell’art. 108 TFUE;
che la Regione Campania, adottando la disposizione impugnata, avrebbe ecceduto la propria competenza, incorrendo nella violazione delle disposizioni costituzionali innanzi indicate;
che la Regione Campania si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;
che, successivamente alla presentazione del ricorso, la Regione Campania ha adottato la legge 8 agosto 2018, n. 28 (Misure per l’attuazione degli obbiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 – Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2018), il cui art. 1, comma 62, ha sostituito la disposizione impugnata;
che, con atto depositato il 24 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 ottobre 2018, posto che l’intervenuta modifica della disposizione impugnata consentirebbe di superare le criticità che erano state censurate, determinando, quindi, «il venir meno dell’interesse alla trattazione del ricorso»;
che la Regione Campania, con atto depositato in data 13 novembre 2018, su conforme deliberazione n. 708 del 6 novembre 2018 la Giunta regionale, ha accettato la rinuncia.
Considerato che, con riguardo alla questione proposta, vi è stata rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri;
che la rinuncia è stata accettata dalla Regione Campania;
che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA