Corte Costituzionale, Sentenza n.90 del 17/04/2019

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Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Interventi nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dei relativi atti - Inammissibilità degli interventi

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. a-ter), del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015, sono dichiarati inammissibili gli interventi spiegati dall'Associazione dei periti e degli esperti - Istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario, dall'Associazione dei periti e degli esperti della Toscana - Istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario, dalla Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica e dall'associazione E-Valuations: Estimo e Valutazioni - Associazione valutatori immobiliari indipendenti. I rispettivi atti di intervento sono stati depositati tardivamente, oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'atto introduttivo del giudizio nella Gazzetta Ufficiale, prescritto dall'art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedente citato: sentenza n. 220 del 2014).

Prospettazione della questione incidentale - Indicazione, ai fini della ritenuta rilevanza, delle molteplici implicazioni irragionevoli della disposizione censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza della censura relativa all'inapplicabilità del criterio di liquidazione del compenso dell'esperto nel caso di estinzione della procedura esecutiva prima della vendita dell'immobile stimato - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. a-ter), del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015, nella parte in cui prevede che il compenso dell'esperto venga calcolato in base al ricavato realizzato dalla vendita del bene, e che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del valore di stima. Il rimettente, nell'osservare che, nel caso di estinzione atipica della procedura esecutiva, l'esperto non soltanto non potrà percepire alcun compenso, ma dovrà anche restituire gli acconti già incassati, adduce tale incongruenza come ulteriore elemento sintomatico dell'irragionevolezza della disposizione che è chiamato ad applicare nel decidere sulla domanda di liquidazione dell'esperto, sussistendo, pertanto, la rilevanza del dubbio di costituzionalità su una disposizione censurata con riguardo alle molteplici implicazioni irragionevoli che, ad avviso del rimettente, presenta.

Procedimento civile - Esecuzioni immobiliari - Spese per ausiliari del magistrato - Compenso dell'esperto o dello stimatore - Liquidazione calcolata sulla base del prezzo ricavato dalla vendita - Liquidazione di acconti, anteriormente alla vendita, non in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sul valore di stima - Denunciata disparità di trattamento, irragionevolezza intrinseca, lesione del diritto alla retribuzione e del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, nonché compressione indebita della libertà di iniziativa economica del professionista e violazione del principio di proporzionalità - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Vicenza, in riferimento agli artt. 3, 36, 41, 97 e 117, primo comma, Cost., «quest'ultimo in relazione al principio di proporzionalità, quale principio generale del diritto comunitario primario», dell'art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. a-ter) del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015, sia nella parte in cui prevede che il compenso dell'esperto stimatore nominato venga liquidato sulla scorta del ricavato della vendita, anziché in base al valore di stima, sia nella parte in cui dispone che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del compenso calcolato sul valore di stima. Il diritto di percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto non è correttamente evocato con riguardo alla singola opera prestata dagli ausiliari del giudice e il principio del buon andamento non è riferibile all'attività giurisdizionale in senso stretto. Né si configura una compressione indebita della libertà di iniziativa economica del professionista - la cui attività, peraltro, non può essere ricondotta al paradigma dell'art. 41 Cost. - essendosi il legislatore limitato a fissare un criterio oggettivo di determinazione del compenso. Non si ravvisa poi la censurata disparità di trattamento rispetto alla liquidazione del compenso agli esperti nominati nell'ambito della vendita degli immobili appartenenti al fallimento e del procedimento di scioglimento della comunione, atteso che, quanto ai primi, anche il giudice delegato deve attenersi ai criteri sanciti dalla disposizione censurata e, quanto ai secondi, emerge prima facie l'eterogeneità delle fattispecie poste a raffronto, che impedisce ogni valutazione comparativa. Né il criterio di liquidazione del compenso individuato dal legislatore appare irragionevole, in quanto, pur se ad esso è innegabilmente sottesa una finalità di contenimento dei costi delle stime, il legislatore ha inteso porre rimedio a talune prassi distorte, che inducono ad attribuire valori di stima spropositati, al solo scopo di conseguire compensi più cospicui, e ciò ha fatto indicando un criterio di determinazione del compenso dell'esperto di per sé non sproporzionato rispetto al fine perseguito. Conforme al principio di ragionevolezza è anche la previsione per cui la liquidazione definitiva del compenso è rimessa al momento della vendita, il cui rigore è temperato dalla possibilità di liquidazione di acconti nella non trascurabile misura del 50% del valore di stima. (Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2018, n. 192 del 2015, n. 41 del 1986 e n. 88 del 1970; ordinanza n. 391 del 1988). Per costante giurisprudenza costituzionale, il diritto di percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto (art. 36 Cost.) non è correttamente evocato con riguardo all'opera prestata dagli ausiliari del giudice. L'adeguatezza del compenso, difatti, non può essere valutata con riferimento all'art. 36 Cost., che postula un necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione e la possibilità di ricostruire l'incidenza delle singole prestazioni sulla complessiva attività dell'ausiliario e sulla formazione dell'intero reddito professionale del singolo prestatore. (Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2016, n. 41 del 1996 e n. 88 del 1970). Per costante giurisprudenza costituzionale, il principio di buon andamento (art. 97 Cost.), è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, non all'attività giurisdizionale in senso stretto. (Precedente citato: sentenza n. 91 del 2018).

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SENTENZA N. 90

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 161, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come aggiunto dall’art. 14, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, promosso dal Tribunale ordinario di Vicenza, in funzione di giudice dell’esecuzione immobiliare, sull’istanza proposta da Valentino Scomazzon, con ordinanza del 18 febbraio 2016, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visti l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché quelli, fuori termine, dell’Associazione dei periti e degli esperti - Istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario (APE Nazionale), dell’Associazione dei periti e degli esperti della Toscana - Istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario (APE Toscana), della Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica (RPT) e dell’Associazione «E-Valuations: Estimo e Valutazioni - Associazione valutatori immobiliari indipendenti»;

udito nella camera di consiglio del 6 marzo 2019 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 18 febbraio 2016, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 2018, il Tribunale ordinario di Vicenza, in funzione di giudice dell’esecuzione immobiliare, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 161, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile «nella parte in cui prevede che il compenso dell’esperto venga calcolato in base al ricavato realizzato dalla vendita del bene, nonché nella parte in cui prevede che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del valore di stima, in relazione agli artt. 3, 36, 41, 97 e 117 [recte: primo comma] Costituzione, quest’ultimo in relazione al principio di proporzionalità, quale principio generale del diritto comunitario primario».

1.1.– Il giudice a quo premette di dover decidere sull’istanza di liquidazione presentata da un geometra, nominato come esperto per la stima degli immobili pignorati, e di dover applicare l’art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., aggiunto dall’art. 14, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132.

Il rimettente censura l’art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., «sia nella parte in cui prevede che il compenso dell’esperto stimatore nominato ex art. 569 c.p.c. venga liquidato sulla scorta del ricavato della vendita, anzich[é] in base al valore di stima (come previsto dall’art. 13 D.M. 182/2002), sia nella parte in cui dispone che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del compenso calcolato sul valore di stima».

1.2.– Ad avviso del rimettente, la liquidazione del compenso in base al valore di vendita dell’immobile sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), sotto molteplici profili.

L’art. 568 del codice di procedura civile imporrebbe all’esperto di elaborare la stima in base al valore di mercato, e «non già al presumibile valore di realizzo del bene». Non vi sarebbero ragioni apprezzabili, pertanto, per ancorare la liquidazione al «valore di vendita finale», che si discosta, secondo i criteri recepiti dalla «dottrina dell’estimo», dal valore di mercato scelto dalla legge come criterio di stima.

Il criterio di liquidazione del compenso sancito dal legislatore sarebbe irragionevole anche perché correlato a un elemento, il valore di vendita, che non è «pronosticabile a priori» ed è condizionato da «fattori imponderabili da parte dell’esperto». Si farebbe così gravare sull’esperto «l’alea degli eventi che possono incidere sul valore finale di aggiudicazione e che non dipendono dalla sua condotta o dalle sue capacità di previsione» e si tramuterebbe l’obbligazione del professionista, che si atteggia come «obbligazione di mezzi», in una obbligazione di risultato.

La disposizione sarebbe irragionevole, anche «perché figlia di un infondato, quanto diffuso pregiudizio nei confronti della categoria degli esperti stimatori, tacciati di effettuare stime troppo alte, al fine di lucrare compensi più elevati».

Nella prospettiva del rimettente, un ulteriore profilo di irragionevolezza risiede nel fatto che all’estensione dei compiti dell’esperto non faccia riscontro un adeguato compenso per i più impegnativi compiti che la legge gli assegna.

Il rimettente denuncia, inoltre, il contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Gli esperti, senza una plausibile giustificazione, sarebbero assoggettati a un trattamento deteriore rispetto ai consulenti tecnici d’ufficio che prestano la loro opera in un giudizio di divisione o nelle vendite disposte in àmbito fallimentare e sono remunerati in rapporto al valore di stima degli immobili.

La disposizione sarebbe irragionevole «anche nella parte in cui non specifica come dovrebbe avvenire la liquidazione in caso di estinzione del processo, sia tipica, che atipica». Se, nella prima ipotesi, legata a una scelta o all’inerzia del creditore procedente, si può ritenere «con un notevole sforzo di fantasia» che la liquidazione sia proporzionata al valore di stima, nella seconda ipotesi si deve giungere alla conclusione che l’esperto non possa rivendicare alcun compenso e debba restituire gli acconti eventualmente già incassati.

La disposizione censurata si porrebbe anche in contrasto con l’art. 36 Cost., nella parte in cui commisura la liquidazione al valore di vendita del bene, anziché al valore di stima, e rinvia la liquidazione al momento della vendita, «consentendo prima di tale momento solamente la liquidazione di acconti non superiori al 50%». La disciplina in esame, pur ampliando i compiti dell’esperto, di fatto ne diminuirebbe il compenso, senza neppure distinguere tra voci connesse al valore di stima e voci che da tale valore prescindono, e sarebbe pertanto lesiva del «diritto ad una retribuzione adeguata e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto», riconosciuto anche ai lavoratori autonomi (si menziona la sentenza n. 75 del 1964).

Il rimettente prospetta la violazione degli artt. 41 e 117 Cost., sul presupposto che l’entità del compenso e la tempestività del pagamento del compenso rappresentino «elementi fondamentali della libertà di impresa e di iniziativa economica».

In particolare, i criteri di liquidazione, commisurati al valore di vendita, e i tempi della liquidazione, differiti al momento della vendita, limiterebbero la libertà economica del professionista, tutelata dall’art. 41 Cost. In contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione al «principio di diritto comunitario primario di proporzionalità», la disposizione censurata frapporrebbe «un ostacolo non necessario, inadeguato e sproporzionato» alla libertà di iniziativa economica del professionista, in difetto di «un imperativo interesse pubblico da tutelare».

La disposizione censurata contravverrebbe anche agli artt. 3 e 97 Cost., «nella parte in cui, frustrando le aspettative al compenso degli esperti, finisce con il far lavorare gli stessi sottocosto e, quindi, con l’allontanare dal circuito le professionalità migliori, con grave danno per la funzionalità e l’efficienza dell’amministrazione della giustizia» (si cita la sentenza n. 192 del 2015).

L’esperto, in virtù di un rapporto eminentemente fiduciario con il giudice, svolgerebbe un incarico che presuppone «una sempre maggiore competenza e professionalizzazione». La disposizione censurata, nel ridurre l’entità del compenso degli esperti e nel ritardare il momento della liquidazione, allontanerebbe le migliori professionalità, con un danno evidente per «l’immagine dell’intero settore delle vendite pubbliche».

2.– Con atto depositato il 25 settembre 2018, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare le questioni di legittimità costituzionale manifestamente inammissibili o infondate.

La «tendenziale omogeneità» tra il valore di mercato dell’immobile, determinato ai sensi dell’art. 568 cod. proc. civ., e «il prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile stimato» escluderebbe il rischio di «un divario irragionevole tra il criterio di determinazione del compenso dell’esperto e quel valore di mercato dell’immobile staggito». Inoltre, il compenso, liquidato in base al criterio oggettivo del ricavato della vendita, sarebbe «adeguato al valore della prestazione professionale resa». L’obbligazione del professionista non si trasformerebbe in un’obbligazione di risultato, in quanto le prestazioni professionali sarebbero comunque remunerate.

Non troverebbero alcun riscontro né il pregiudizio verso la categoria degli stimatori, che il rimettente attribuisce all’intervento restrittivo del legislatore, né la paventata riduzione dei compensi. Il legislatore, difatti, con l’art. 13, comma 1, lettera o), del d.l. n. 83 del 2015, avrebbe modificato il criterio di valutazione degli immobili e il correlato criterio di determinazione del compenso, dapprima parametrati al meno favorevole criterio “catastale”.

Non sussisterebbe la denunciata disparità di trattamento rispetto agli stimatori, designati nelle «altre procedure coattive di vendita di immobili» di cui all’art. 788 cod. proc. civ. e all’art. 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa). Anche in tali procedure, indicate come termini di raffronto, verrebbero in rilievo, mediante il rinvio all’art. 569 cod. proc. civ., i criteri di determinazione del compenso previsti dalla disposizione censurata.

Quanto alla liquidazione del compenso dello stimatore nel caso di estinzione della procedura esecutiva prima della vendita dell’immobile, il rimettente non avrebbe in alcun modo indicato la sussistenza di tale presupposto nel giudizio principale. Ne deriverebbe l’inammissibilità del relativo profilo di censura.

Non sarebbe fondata neppure la censura di violazione dell’art. 36 Cost., in quanto il lavoro svolto dai consulenti tecnici d’ufficio non è riconducibile a uno schema che postuli il raffronto tra prestazioni e retribuzione (si richiamano le sentenze n. 88 del 1970 e n. 41 del 1996).

La natura di munus publicum dell’incarico escluderebbe, inoltre, ogni contrasto con la libertà di iniziativa economica. La disposizione censurata non determinerebbe un’incongrua riduzione della misura del compenso, ma si limiterebbe a stabilire un criterio di determinazione oggettivo, proporzionato «al valore effettivo, calcolato ex post, dell’attività prestata».

3.– Hanno depositato atti di intervento l’Associazione dei periti e degli esperti - Istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario (APE nazionale) e l’Associazione dei periti e degli esperti della Toscana - Istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario (APE Toscana), in data 1° febbraio 2019, la Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica (RPT), il 4 febbraio 2019, e, il 27 febbraio 2019, l’associazione «E-Valuations: Estimo e Valutazioni - Associazione valutatori immobiliari indipendenti».

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Vicenza, in funzione di giudice dell’esecuzione immobiliare, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 161, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 14, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, in riferimento agli artt. 3, 36, 41, 97 e 117 [recte: primo comma] della Costituzione.

Il rimettente censura la disposizione citata «sia nella parte in cui prevede che il compenso dell’esperto stimatore nominato ex art. 569 c.p.c. venga liquidato sulla scorta del ricavato della vendita, anzich[é] in base al valore di stima (come previsto dall’art. 13 D.M. 182/2002), sia nella parte in cui dispone che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del compenso calcolato sul valore di stima».

La liquidazione del compenso in base al valore di vendita contrasterebbe, sotto molteplici profili, con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

La disposizione censurata, discostandosi dal criterio previsto dall’art. 568 del codice di procedura civile, impone all’esperto di determinare il giusto prezzo sulla scorta del valore di mercato del bene, opportunamente modulato secondo tutte le particolarità del caso concreto, e attribuisce rilievo, nella determinazione del compenso, al valore di vendita, ispirato a «criteri ben differenti». Tale valore non risulterebbe «pronosticabile a priori» e sarebbe influenzato «da fattori imponderabili da parte dell’esperto».

Il rimettente coglie un ulteriore profilo di irragionevolezza della disposizione censurata nel fatto che il criterio di determinazione del compenso risenta «di un infondato, quanto diffuso pregiudizio nei confronti della categoria degli esperti stimatori, tacciati di effettuare stime troppo alte, al fine di lucrare compensi più elevati».

Nella prospettiva del rimettente, la disposizione sarebbe irragionevole anche sotto un ulteriore profilo. Il legislatore, che pure estende i compiti dell’esperto, come traspare dal più articolato contenuto della relazione di stima di cui all’art. 173-bis disp. att. cod. proc. civ., per altro verso, «ne riduce il compenso».

La disposizione censurata sarebbe lesiva anche del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Soltanto per gli esperti nominati nelle espropriazioni immobiliari, il legislatore detterebbe un criterio speciale e più restrittivo di determinazione del compenso, inapplicabile ai «compensi dello stimatore in un giudizio di divisione» e dell’esperto nominato nel caso di vendita di immobili appartenenti al compendio fallimentare. Tali compensi, secondo il rimettente, sarebbero liquidati in base al più favorevole valore di stima.

Il rimettente denuncia un ulteriore profilo di contrasto con il principio di ragionevolezza, connesso al fatto che la disposizione censurata «non specifica come dovrebbe avvenire la liquidazione in caso di estinzione del processo, sia tipica, che atipica». Se, nell’ipotesi di estinzione tipica, derivante dalla scelta o dall’inerzia del creditore procedente, si può ritenere «con un notevole sforzo di fantasia» che la liquidazione debba avvenire con riguardo al valore di stima, nelle altre ipotesi, come quella della chiusura anticipata del processo esecutivo (art. 164-bis disp. att. cod. proc. civ.), si dovrebbe concludere che il perito non possa reclamare alcun compenso e che debba finanche restituire l’acconto già ricevuto.

La determinazione del compenso in base al valore di realizzo e il differimento della liquidazione al momento della vendita violerebbero anche il diritto di percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto (art. 36 Cost.), «irrinunciabile presidio alla dignità del lavoro e della persona», applicabile anche all’àmbito del lavoro autonomo (si cita la sentenza n. 75 del 1964).

L’esperto, che non ha alcun «potere contrattuale nella determinazione del proprio compenso», si vedrebbe negare quel «ragionevole risultato economico», già determinato alla luce della natura pubblicistica dell’incarico conferito. In violazione dell’art. 36 Cost., il compenso dell’esperto sarebbe ridotto per effetto di una disciplina che contemporaneamente amplia i suoi compiti e neppure distinguerebbe tra voci connesse al valore di stima e voci che sono svincolate da tale valore.

Il meccanismo di determinazione del compenso, ancorato al valore di realizzo, e il differimento della liquidazione al momento della vendita si porrebbero in contrasto anche con l’art. 41 Cost. e l’art. 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione al «principio di diritto comunitario primario di proporzionalità».

Sarebbe violato anche l’art. 97 Cost., evocato congiuntamente con l’art. 3 Cost. La disposizione censurata, «frustrando le aspettative al compenso degli esperti, finisce con il far lavorare gli stessi sottocosto e, quindi, con l’allontanare dal circuito le professionalità migliori, con grave danno per la funzionalità e l’efficienza dell’amministrazione della giustizia» (si menziona la sentenza n. 192 del 2015).

2.– Occorre, preliminarmente, dichiarare l’inammissibilità degli interventi spiegati dall’Associazione dei periti e degli esperti - Istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario (APE nazionale) e dall’Associazione dei periti e degli esperti della Toscana - Istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario (APE Toscana), con atto depositato il 1° febbraio 2019, dalla Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica (RPT), con atto depositato il 4 febbraio 2019, e dall’associazione «E-Valuations: Estimo e Valutazioni - Associazione valutatori immobiliari indipendenti», con atto depositato il 27 febbraio 2019. Tali interventi sono stati spiegati tardivamente, ben oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell’atto introduttivo del giudizio nella Gazzetta Ufficiale, termine prescritto dall’art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (ex multis, sentenza n. 220 del 2014, punto 3. del Considerato in diritto).

3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del profilo di censura riguardante «l’inapplicabilità del criterio di liquidazione del compenso nel caso di estinzione della procedura esecutiva prima della vendita dell’immobile stimato». Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, il rimettente non avrebbe dato conto del ricorrere, nel giudizio principale, di un’ipotesi di estinzione della procedura esecutiva.

L’eccezione non è fondata.

Il rimettente ha osservato che, nel caso di estinzione atipica della procedura esecutiva, l’esperto non soltanto non potrà percepire alcun compenso, ma dovrà anche restituire gli acconti già incassati. Tale incongruenza è addotta dal giudice a quo come un ulteriore elemento sintomatico dell’irragionevolezza della disposizione che è chiamato ad applicare nel decidere sulla domanda di liquidazione dell’esperto. Pertanto, sussiste la rilevanza del dubbio di costituzionalità su una disposizione censurata con riguardo alle molteplici implicazioni irragionevoli che, ad avviso del rimettente, presenta.

4.– Le censure investono il criterio di determinazione del compenso dello stimatore, ancorato al valore di vendita dell’immobile pignorato, e i tempi sanciti per la liquidazione, differita al momento della vendita, salvo che per gli acconti concessi in misura non superiore al 50 per cento del valore di stima.

Le questioni non sono fondate.

4.1.– Il rimettente assume che la disposizione censurata pregiudichi il diritto dell’esperto di conseguire un «ragionevole risultato economico», tutelato dall’art. 36 Cost.

Per costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sentenza n. 13 del 2016, punto 5.4. del Considerato in diritto), il diritto di percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto (art. 36 Cost.) non è correttamente evocato con riguardo all’opera prestata dagli ausiliari del giudice. L’adeguatezza del compenso, difatti, non può essere valutata con riferimento all’art. 36 Cost., che postula «un necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione» e la possibilità di ricostruire l’incidenza delle singole prestazioni sulla complessiva attività dell’ausiliario e sulla «formazione dell’intero reddito professionale del singolo prestatore» (sentenza n. 88 del 1970, punto 4. del Considerato in diritto, richiamata dalla sentenza n. 41 del 1996, punto 6. del Considerato in diritto). Tali presupposti difettano nel caso di specie.

La censura, pertanto, non è fondata.

4.2.– Ad avviso del rimettente, i criteri e i tempi di liquidazione del compenso pregiudicherebbero il buon andamento dell’amministrazione della giustizia, in violazione dell’art. 97 Cost.

Neppure tale censura coglie nel segno.

La liquidazione del compenso degli esperti si colloca nell’alveo dell’attività giurisdizionale e, per costante giurisprudenza di questa Corte, il principio di buon andamento (art. 97 Cost.), è «riferibile all’amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all’organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, non all’attività giurisdizionale in senso stretto» (ex multis, sentenza n. 91 del 2018, punto 9. del Considerato in diritto).

4.3.– Il rimettente ravvisa, nella disposizione censurata, una compressione indebita della libertà di iniziativa economica del professionista (art. 41 Cost.), riconducibile alle «libertà fondamentali garantite dall’Unione», e lamenta, in riferimento all’art. 117 [primo comma] Cost., la violazione del «principio di diritto comunitario primario di proporzionalità», che deve presiedere alla limitazione di tali libertà.

La censura non è fondata.

Il legislatore, con le modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2015, si è limitato a fissare un criterio oggettivo di determinazione del compenso di un professionista che opera come ausiliario del giudice.

L’opera degli ausiliari del giudice, inoltre, non può essere ricondotta al paradigma dell’art. 41 Cost. Tali figure, investite di un munus publicum, non possono essere assimilate ai professionisti che operano in un contesto di mercato (ordinanza n. 391 del 1988). È la connotazione pubblicistica che permea l’attività degli esperti a precludere dunque ogni raffronto con i professionisti che lavorano in piena autonomia.

5.– È sulla ragionevolezza del criterio individuato dal legislatore che verte lo scrutinio devoluto a questa Corte. Invero, la violazione dell’art. 3 Cost., declinata come arbitraria disparità di trattamento di situazioni omogenee e come irragionevolezza intrinseca di un criterio di determinazione del compenso ancorato al valore di vendita, occupa la parte centrale delle censure.

5.1.– Il rimettente sollecita lo scrutinio di legittimità costituzionale attraverso l’indicazione di un puntuale termine di raffronto, che attiene alla liquidazione del compenso agli esperti nominati nel procedimento di scioglimento della comunione e nell’àmbito della vendita degli immobili del compendio fallimentare (art. 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»). Tali ausiliari, al contrario degli esperti nominati nelle espropriazioni immobiliari, potrebbero giovarsi di un più favorevole criterio di liquidazione, commisurato al valore di stima dell’immobile.

Sotto nessuno dei profili prospettati dal rimettente, si ravvisa la denunciata disparità di trattamento.

5.1.1.– Quanto alle vendite effettuate in àmbito fallimentare, il giudice a quo muove dal presupposto che il giudice delegato, nella liquidazione del compenso degli «operatori esperti» chiamati a stimare i beni, possa derogare ai criteri sanciti dall’art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ.

Tale presupposto interpretativo non può essere condiviso.

In base all’art. 107, secondo comma, del r.d. n. 267 del 1942, nel programma di liquidazione il curatore può prevedere che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati siano «effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili».

Il richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile è inequivocabile e onnicomprensivo e non può non includere le disposizioni in tema di liquidazione del compenso, che si rivelano compatibili con la speciale disciplina fallimentare.

Alle medesime conclusioni si giunge anche per la fattispecie delineata dall’art. 107, primo comma, del r.d. n. 267 del 1942, che riguarda «[l]e vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione» ed «effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati».

Il legislatore, nel testo novellato dall’art. 11, comma 1, del d.l. n. 83 del 2015, ha richiamato le sole disposizioni del codice di rito in tema di pubblicità (art. 490, primo comma, cod. proc. civ.) e di versamento rateale del prezzo (artt. 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.). Tuttavia, la normativa codicistica rappresenta pur sempre il modello generale, al quale anche la disciplina fallimentare in linea di massima si conforma.

In tal senso si è orientata la giurisprudenza di legittimità. Pur pronunciandosi su una fattispecie antecedente alle innovazioni dettate dal d.l. n. 83 del 2015, la Corte di cassazione ha evidenziato che, sotto il profilo funzionale, la figura dell’operatore esperto di cui all’art. 107 del r.d. n. 267 del 1942 può essere accostata a quella dell’esperto incaricato di determinare il valore degli immobili assoggettati alla vendita forzata e che, pertanto, in virtù di un siffatto «parallelismo», omogeneo deve essere il criterio di determinazione del compenso (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30906).

La recente riforma delle procedure concorsuali ha fugato a tale riguardo ogni dubbio interpretativo. L’art. 216, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), specifica che il compenso dell’esperto «è liquidato a norma dell’articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile». Per le fattispecie che la novella interviene a regolare secondo la disciplina transitoria degli artt. 389 e 390 del d.lgs. n. 14 del 2019, trova dunque testuale conferma quel che già si poteva desumere dall’interpretazione sistematica del dettato normativo previgente.

Non si ravvisa, pertanto, la censurata difformità tra le esecuzioni immobiliari e la vendita degli immobili appartenenti al fallimento.

5.1.2.– Quanto ai consulenti tecnici d’ufficio nominati nel giudizio di scioglimento della comunione ordinaria o ereditaria, emerge prima facie l’eterogeneità delle fattispecie poste a raffronto, che impedisce ogni valutazione comparativa.

Le vendite forzate, sia mobiliari sia immobiliari, presentano una irriducibile specificità, che si riflette nelle scelte eminentemente discrezionali del legislatore, volte a incentivare, mediante un’autonoma e compiuta disciplina, l’efficienza di un settore di importanza nevralgica.

Diverse sono le caratteristiche dell’àmbito più circoscritto dei giudizi di scioglimento della comunione, sia ordinaria sia ereditaria. Nei giudizi di scioglimento della comunione la vendita è un epilogo meramente eventuale, subordinato alla non comoda divisibilità dell’immobile comune e alla mancanza di richieste di attribuzione dell’intero da parte del condividente che abbia diritto alla quota maggiore o da parte di più condividenti, che formulino in tal senso un’istanza congiunta (art. 720 del codice civile). Non si potrebbe, pertanto, neppure prefigurare un criterio di determinazione del compenso calibrato su un esito, la vendita, che il legislatore delinea come extrema ratio.

Diversi sono anche i compiti che il consulente tecnico d’ufficio svolge rispetto all’esperto designato nelle procedure esecutive immobiliari e tale diversità non manca di riverberarsi, nei termini che saranno indicati, sulla determinazione del compenso.

5.2.– Tale rilievo introduce alla disamina della ragionevolezza del criterio di determinazione del compenso individuato dal legislatore.

Le censure formulate a tale riguardo dal rimettente non sono fondate, in tutti i disparati profili in cui si articolano.

5.2.1.– Il giudice a quo imputa al legislatore di avere dettato una disciplina irragionevole, perché fuorviato da «un infondato, quanto diffuso pregiudizio nei confronti della categoria degli esperti stimatori, tacciati di effettuare stime troppo alte, al fine di lucrare compensi più elevati».

Si deve rilevare che al nuovo criterio di determinazione del compenso è innegabilmente sottesa una finalità di contenimento dei costi delle stime, che costituiscono una parte non trascurabile dei costi complessivi delle procedure esecutive. Il legislatore si prefigge di porre rimedio a talune prassi distorte, che inducono ad attribuire valori di stima spropositati, al solo scopo di conseguire compensi più cospicui.

La finalità di reprimere un fenomeno patologico non esaurisce gli obiettivi dell’intervento riformatore.

La disposizione censurata, introdotta nel testo del d.l. n. 83 del 2015 all’esito dell’esame svolto in sede referente dalla II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati, si iscrive in un disegno di più vasta portata, che, anche mediante l’istituzione del portale delle vendite pubbliche, mira a rendere più efficienti le procedure di vendita forzata e a promuovere la completezza e la trasparenza delle informazioni (Risposte scritte del Ministro della giustizia, rese il 20 ottobre 2016 e il 3 marzo 2017 in riferimento, rispettivamente, alle interrogazioni a risposta scritta 4-04959 del 15 dicembre 2015 e 4-06699 del 24 novembre 2016, presentate nelle sedute n. 553 e n. 730 del Senato).

La disposizione, peraltro, si rivela tutt’altro che eccentrica, se solo si considera che recepisce, per il settore delle espropriazioni immobiliari, un criterio di determinazione del compenso dell’esperto già applicato nelle espropriazioni mobiliari. L’art. 518, terzo comma, cod. proc. civ., introdotto dall’art. 6, comma 1, della legge 24 febbraio 2006, n. 52 (Riforma delle esecuzioni mobiliari), dispone che il giudice dell’esecuzione liquidi «le spese ed il compenso spettanti all’esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati».

Dunque, per tutti i settori dell’espropriazione forzata, la disposizione censurata armonizza il criterio di determinazione del compenso degli esperti, oggi assoggettato a regole uniformi.

5.2.2.– Si deve poi osservare che la finalità di contenimento dei costi e di razionalizzazione non è perseguita con mezzi sproporzionati, che implichino un sacrificio arbitrario del diritto del professionista di essere remunerato in maniera adeguata per l’opera svolta.

Spetta alla discrezionalità del legislatore contemperare tale diritto con la doverosa considerazione del carattere pubblicistico dell’incarico. Con l’esigenza di conferire un adeguato rilievo all’opera qualificata degli stimatori, che consente di rendere più spedita e fruttuosa la stessa vendita forzata, coesiste l’obiettivo, nell’interesse di tutte le parti, di non gravare la procedura di costi eccessivi, che potrebbero pregiudicare la stessa tutela esecutiva del credito.

Non si può ritenere che le scelte del legislatore siano manifestamente irragionevoli.

Il fatto che, per comune apprezzamento, il valore di stima dell’immobile differisca dal valore di vendita, e che, nella stima del bene, si prescriva un criterio di massima, il valore di mercato, disatteso nella liquidazione del compenso, non denota di per sé l’irragionevolezza della previsione censurata.

Il valore di vendita, difatti, pur condizionato da numerose variabili, non è inidoneo a rispecchiare il pregio dell’impegno professionale, secondo un rapporto di ragionevole correlazione.

A tale riguardo, si deve rilevare che la riforma del 2015 ha profondamente innovato il criterio di determinazione del valore dell’immobile espropriato e ha vincolato la stima dell’esperto a parametri puntuali, che superano il previgente e oramai desueto metodo “catastale” (art. 568, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dall’art. 13, comma 1, lettera o, del d.l. n. 83 del 2015).

Il valore dell’immobile è determinato alla stregua di criteri oggettivi e circostanziati, calibrati anche sulle peculiarità della vendita forzata. Il sistema è congegnato in modo da contenere entro limiti tollerabili il divario tra il valore di stima e il valore di vendita, che altrimenti metterebbe a repentaglio la tempestività e la fruttuosità della vendita forzata.

La disciplina della vendita forzata, nelle sue diverse tipologie (con e senza incanto), è poi strutturata in modo da raggiungere, anche per impulso dei poteri direttivi attribuiti al giudice, un risultato proficuo nei pur differenti contesti di riferimento.

Si deve escludere, pertanto, che la discordanza tra il valore di stima e il valore di vendita presenti quel carattere strutturale e marcato, che solo renderebbe manifestamente inadeguato il criterio di determinazione del compenso prescelto dal legislatore.

Inoltre, quando l’espropriazione forzata non approdi, per qualsiasi ragione, alla vendita e alla distribuzione del ricavato, soccorre, in via sussidiaria, il criterio del valore di stima.

Tale conclusione è avvalorata dalla disciplina delle espropriazioni mobiliari (art. 518, terzo comma, cod. proc. civ.), che attribuisce rilievo al valore stimato, quando non si possa applicare il valore di effettiva vendita o di assegnazione.

L’esigenza di assicurare la coerenza del sistema e, per altro verso, di remunerare l’opera prestata dal professionista impone di applicare il criterio residuale del valore di stima anche alle espropriazioni immobiliari, in consonanza con l’obiettivo di armonizzare la disciplina dei compensi degli esperti, sotteso all’intervento riformatore del d.l. n. 83 del 2015 (le già citate risposte scritte del Ministro della giustizia, rese il 20 ottobre 2016 e il 3 marzo 2017). Il valore di stima è comunque rimesso al ponderato apprezzamento del giudice, che dovrà vagliarne la congruità nel determinare il compenso dell’esperto alla stregua del pregio e dell’utilità dell’opera prestata.

Neppure da questo punto di vista, pertanto, si ravvisa l’irragionevolezza di un criterio di determinazione legato al valore di vendita, poiché un criterio così congegnato non conduce a negare il diritto al compenso, quando la vendita non si perfezioni.

5.2.3.– Il giudice a quo, allo scopo di avvalorare l’irragionevolezza della disposizione censurata, evidenzia che il legislatore, per un verso, demanda all’esperto ulteriori e rilevanti compiti, come emerge dal più articolato contenuto della relazione di stima (art. 173-bis disp. att. cod. proc. civ.), e, per altro verso, riduce il compenso che gli spetta, ancorandolo al valore di vendita.

Il rimettente assume che l’ordinamento non consenta di graduare la liquidazione del compenso in ragione della complessità di ogni singolo incarico e della pluralità di compiti che l’esperto è chiamato a svolgere.

L’assunto non è fondato.

Nella valutazione dell’opera dell’esperto, il giudice ricorrerà ai parametri del decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale), che consentono di ponderare i variegati compiti attribuiti all’esperto.

Tali compiti, difatti, non si esauriscono nella mera stima dell’immobile, considerata dall’art. 13 del decreto ministeriale 30 maggio 2002 con riguardo alla eterogenea peculiarità dei singoli cespiti, ma comprendono anche le verifiche urbanistico-edilizie (art. 11), la verifica di rispondenza tecnica alle norme e gli accertamenti in materia di rilievi topografici e planimetrici (art. 12), la verifica della congruità del canone di locazione (art. 16).

Il giudice potrà applicare il criterio residuale delle vacazioni (art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, recante «Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria»), allo scopo di tenere nel debito conto il tempo impiegato dall’esperto per adempiere all’incarico anche con riguardo alle attività che non trovino un puntuale riscontro nei parametri tabellari.

L’ordinamento offre dunque al prudente apprezzamento del giudice, anche mediante l’applicazione congiunta dei diversi criteri di liquidazione, gli strumenti più efficaci per proporzionare il compenso alla difficoltà dell’incarico e alla più vasta gamma dei compiti, senza dar luogo a duplicazioni di sorta e senza svilire l’impegno assicurato dall’ausiliario.

5.2.4.– Al caso di specie, dunque, non si attagliano le enunciazioni della sentenza n. 192 del 2015, menzionate dal rimettente a sostegno delle censure.

Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui aveva disposto la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all’ausiliario del magistrato, questa Corte ha censurato «un significativo e drastico intervento di riduzione dei compensi» (punto 5.1. del Considerato in diritto), che aveva decurtato in misura apprezzabile compensi da lungo tempo non adeguati alle variazioni del costo della vita.

Diverso è il caso sottoposto all’odierno scrutinio della Corte. Il legislatore non ha provveduto a una riduzione radicale dei compensi degli esperti, ma, nell’àmbito di un più articolato disegno, finalizzato a incentivare la competitività delle esecuzioni immobiliari, ha introdotto un nuovo criterio di liquidazione, già presente nel sistema e correlato, in maniera non irragionevole, al valore di vendita.

5.3.– La disposizione censurata non incorre nelle censure di irragionevolezza formulate dal rimettente, neppure nella parte in cui rimanda la liquidazione definitiva del compenso al momento della vendita.

Tale previsione, difatti, è il corollario di un criterio di determinazione del compenso parametrato al valore di vendita e immune, per le ragioni sin qui esposte, dai vizi denunciati.

Inoltre, il legislatore, nel temperare il rigore di tale previsione con un appropriato correttivo, consente la liquidazione di acconti nella non trascurabile misura del 50 per cento del valore di stima. Anche in quest’àmbito, dunque, la disciplina dettata dal d.l. n. 83 del 2015 ha attuato un bilanciamento non irragionevole tra i diversi interessi rilevanti e non ha mancato di apprestare tutela anche al diritto dei professionisti di ricevere – senza dilazioni ingiustificate – un compenso adeguato all’impegno garantito.

6.– Da tali considerazioni discende la non fondatezza di tutte le censure proposte dal Tribunale di Vicenza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili gli interventi spiegati dall’Associazione dei periti e degli esperti - Istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario (APE nazionale), dall’Associazione dei periti e degli esperti della Toscana - Istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario (APE Toscana), dalla Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica (RPT) e dall’associazione «E-Valuations: Estimo e Valutazioni - Associazione valutatori immobiliari indipendenti»;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 161, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 14, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, sollevate dal Tribunale ordinario di Vicenza, in funzione di giudice dell’esecuzione immobiliare, in riferimento agli artt. 3, 36, 41, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, «quest’ultimo in relazione al principio di proporzionalità, quale principio generale del diritto comunitario primario», con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2019.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

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