ORDINANZA N. 91
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall’art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), promosso dal Tribunale ordinario di Trieste, in funzione di giudice dell’esecuzione, nel procedimento vertente tra Genagricola spa, Agenzia delle entrate-Riscossione e Gestore dei Servizi Energetici GSE spa, con ordinanza del 24 ottobre 2017, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2018.
Visti gli atti di costituzione della Genagricola spa e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 marzo 2019 il Giudice relatore Giovanni Amoroso.
Ritenuto che con ordinanza del 24 ottobre 2017, il Tribunale ordinario di Trieste, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e, «ove occorra, anche» dell’art. 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248;
che il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui – prevedendo l’inammissibilità sia delle opposizioni regolate dall’art. 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, sia delle opposizioni regolate dall’art. 617 cod. proc. civ. relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo – costringe «il contribuente a subire in ogni caso l’esecuzione, ancorché ingiusta; con la sola possibilità di presentare ex post una richiesta di rimborso di quanto ingiustamente percetto dalla pubblica amministrazione, o suo concessionario per la riscossione, ovvero di agire per il risarcimento del danno»;
che, ad avviso del giudice a quo, l’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e, «ove occorra», l’art. 3, comma 4, lettera a), del d.l. n. 203 del 2005, «che assoggetta la specifica funzione esattoriale svolta da Agenzia Entrate Riscossione al regime agevolato del D.p.r. n. 602/1973 (e dunque anche al suo art. 57)», si porrebbero in contrasto con l’art. 3 Cost., per la disparità di trattamento tra contribuenti che viene a determinarsi a seconda che il debito riguardi, o no, tributi per i quali l’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), prevede la giurisdizione tributaria;
che violati sarebbero anche l’art. 24 Cost., per la menomazione del diritto di difesa derivante dalla limitazione dei casi in cui è ammessa l’opposizione all’esecuzione; l’art. 111 Cost., per violazione del principio secondo cui la giurisdizione attuata mediante il giusto processo non può prescindere dalla possibilità di addivenire a una pronuncia nel merito; l’art. 113 Cost., per essere limitata e impedita la tutela del contribuente contro una determinata categoria di atti della pubblica amministrazione;
che la Genagricola spa si è costituita in giudizio con atto depositato il 13 marzo 2018, aderendo alle osservazioni formulate dal giudice rimettente e domandando che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate fondate;
che con atto depositato in pari data, si è costituita in giudizio anche l’Agenzia delle entrate-Riscossione, domandando che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o comunque, nel merito, manifestamente infondate;
che con atto depositato sempre nella medesima data, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o comunque manifestamente infondate;
che con memoria depositata il 13 febbraio 2019, la Genagricola spa ha ricordato che questa Corte, con sentenza n. 114 del 2018 - esaminando due ordinanze redatte dal medesimo giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Trieste, di tenore sostanzialmente analogo a quella attualmente all’esame - ha già dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 602 del 1973.
Considerato che oggetto dell’incidente di costituzionalità è solo l’art. 57, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e non anche l’art. 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, seppur indicato nel dispositivo dell’ ordinanza di rimessione, ma soltanto «ove occorra» e senza che alcuna censura nei suoi confronti sia mossa dal Tribunale rimettente;
che questa Corte, con sentenza n. 114 del 2018, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 602 del 1973, come sostituito dall’art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 del codice di procedura civile;
che il giudizio a quo ha ad oggetto l’opposizione ad esecuzione ex art. 615 cod.proc.civ., proposta da un contribuente che contesta il diritto di procedere alla riscossione coattiva cui è assoggettato;
che, in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata, le questioni sono divenute prive di oggetto (ex multis, ordinanze n. 137 del 2017, n. 38 e n. 34 del 2017, n. 181 e n. 4 del 2016) e devono, quindi, essere dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trieste, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2019.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE