Corte Costituzionale, Ordinanza n.125 del 23/06/2020

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Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti di coloro che siano sottoposti a misura di sicurezza personale - Applicazione automatica, anziché discrezionale, da parte del prefetto - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata - Conseguente sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità della questione

È dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti a misura di sicurezza. Con la sentenza n. 24 del 2020, la disposizione censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima in senso puntualmente conforme al petitum del rimettente. (Precedente citato: sentenza n. 24 del 2020)

Circolazione stradale - Patente di guida - Conseguimento di una nuova patente in caso di revoca nei confronti di coloro che siano sottoposti a misura di sicurezza personale - Esclusione per il triennio successivo, anche in caso di sopraggiunta cessazione dello stato di pericolosità - Denunciata violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione

È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede che la persona destinataria del provvedimento di revoca non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno tre anni, anche nel caso in cui sopravvenga, prima dello scadere di detto termine, un provvedimento giurisdizionale dichiarativo della cessazione del suo stato di pericolosità. La censurata previsione riguarda una fattispecie logicamente e temporalmente diversa da quella oggetto del giudizio a quo, nel quale si controverte, a monte, in ordine ad un provvedimento di revoca della patente e non ad un successivo, e comunque eventuale, provvedimento di negato rilascio di una «nuova patente» per mancato decorso del prescritto triennio dalla revoca del titolo precedente.

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ORDINANZA N. 125

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 120, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria nel procedimento vertente tra G. F. e il Ministero dell’interno e altro, con ordinanza del 12 novembre 2019, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Udito il Giudice relatore Mario Rosario Morelli nella camera di consiglio del 26 maggio 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a);

deliberato nella camera di consiglio del 26 maggio 2020.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile proposto avverso un provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida a persona sottoposta alla misura della libertà vigilata, l’adito Tribunale ordinario di Reggio Calabria, motivatane la rilevanza, ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, «nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti a misura di sicurezza», e del comma 3 dello stesso art. 120 cod. strada, per contrasto con gli art. 3 e 27 Cost. «nella parte in cui prevede […] che “la persona destinataria del provvedimento di revoca non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno tre anni” anche nel caso in cui sopravvenga, prima dello scadere dei tre anni, un provvedimento giurisdizionale dichiarativo della cessazione dello stato di pericolosità del medesimo soggetto».

Considerato che la prima delle due riferite questioni è manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto, in quanto, con la recente sentenza n. 24 del 2020, la disposizione di cui al comma 2, in parte qua, dell’art. 120 cod. strada è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima in senso puntualmente conforme al petitum del rimettente;

che la questione relativa al comma 3 del predetto art. 120 cod. strada è, a sua volta, manifestamente inammissibile, poiché la censurata previsione di non conseguibilità di una nuova patente, «prima che siano decorsi almeno tre anni» dalla revoca del titolo, è fattispecie logicamente e temporalmente diversa da quella oggetto del giudizio a quo, nel quale si controverte, a monte, in ordine ad un provvedimento di revoca della patente e non ad un successivo, e comunque eventuale, provvedimento di negato rilascio di una «nuova patente» per mancato decorso del prescritto triennio dalla revoca del titolo precedente.

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 3, cod. strada, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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