Corte Costituzionale, Ordinanza n.205 del 24/09/2020

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Pronunce della Corte costituzionale - Errore materiale nella sentenza n. 186 del 2020 - Correzione

È disposto che nella sentenza n. 186 del 2020 sia corretto il seguente errore materiale: nel dispositivo, al capo numero 3), le parole «dell'art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015» siano sostituite dalle seguenti: «dell'art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 113 del 2018».

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ORDINANZA N. 205

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Mario Rosario MORELLI; Giudici : Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 186 del 9-31 luglio 2020.

Udito nella camera di consiglio dell’8 settembre 2020 il Giudice relatore Daria de Pretis;

deliberato nella camera di consiglio dell’8 settembre 2020.

Considerato che nel dispositivo, al capo numero 3), della sentenza n. 186 del 2020 è indicato – come disposizione oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione – l’art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), anziché l’art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha introdotto l’anzidetto art. 4, comma 1-bis;

che, sebbene la norma impugnata sia la medesima, è necessario indicare l’art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 113 del 2018 come oggetto della questione sollevata in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., attenendo quest’ultima a un vizio esclusivo del decreto-legge.

Ravvisata la necessità di correggere tale errore materiale.

Visto l’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che, nella sentenza n. 186 del 2020, nel dispositivo, al capo numero 3), le parole «dell’art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015» siano sostituite dalle seguenti: «dell’art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 113 del 2018».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 settembre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

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