ORDINANZA N. 210
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Mario Rosario MORELLI; Giudici : Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 167 del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, nel procedimento penale a carico di C. L., con ordinanza del 7 ottobre 2019, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2020.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell’8 settembre 2020 il Giudice relatore Stefano Petitti;
deliberato nella camera di consiglio dell’8 settembre 2020.
Ritenuto che, con ordinanza del 7 ottobre 2019 (reg. ord. n. 2 del 2020), il Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 167 del codice penale, nella parte in cui esso, nella sua «comune e dominante interpretazione giurisprudenziale», non prevede l’ipotesi di revoca della declaratoria di estinzione del reato conseguente a sospensione condizionale della pena «nei casi in cui sopravvenga alla pronuncia l’accertamento dell’avvenuta commissione, da parte dell’interessato, nei termini stabiliti, di un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole»;
che il giudice a quo premette che l’articolo censurato è stato invocato dalla difesa al fine di veder dichiarata l’estinzione del reato per cui C. L. è stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile il 15 maggio 2009, ad una pena condizionalmente sospesa, sulla base dell’assunto di non aver egli commesso reati nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza;
che il rimettente è chiamato a pronunciarsi su tale richiesta ai sensi dell’art. 676 del codice di procedura penale;
che, a suo avviso, sussiste il requisito della rilevanza perché dalla soluzione delle questioni aventi ad oggetto l’art. 167 cod. pen. «dipende evidentemente il tipo di valutazione demandata a questo Giudice circa il contenuto della declaratoria da adottare, nonché circa la situazione fattuale posta a fondamento della richiesta dell’interessato, con particolare riferimento agli oneri dimostrativi imposti all’istante»;
che le questioni sarebbero non manifestamente infondate, in riferimento ai menzionati parametri costituzionali, alla luce delle considerazioni che seguono;
che, ad avviso del rimettente, al soggetto condannato con pena condizionalmente sospesa che chieda dichiararsi l’estinzione del reato, secondo quanto prevede la norma censurata, per non aver egli commesso nel termine di cinque anni (se la condanna è per delitto) o di due anni (se la condanna è per contravvenzione) un delitto o una contravvenzione della stessa indole, sarebbe imposta la prova negativa volta a dimostrare la mancata commissione di condotte illecite nel periodo stabilito;
che tale prova negativa si rivelerebbe peraltro difficilmente esigibile se al richiedente fosse demandato l’onere di dimostrare la mancata commissione di tali condotte anche in relazione a fatti che egli avrebbe potuto compiere ma che non sono, all’atto della richiesta, oggetto di indagine;
che «risvolto logicamente necessitato» dell’impossibilità di imporre al richiedente una tale probatio diabolica sarebbe pertanto, ad avviso del rimettente, la provvisorietà del provvedimento di estinzione del reato adottato dal giudice ai sensi del censurato art. 167 cod. pen.;
che, a dispetto di ciò, l’art. 167 cod. pen. non prevede alcuna possibilità di revoca dell’ordinanza estintiva, «peraltro in evidente (ed ingiustificata) asimmetria con l’analoga previsione di estinzione per indulto di cui all’art. 1 L. n. 241/2006, che al co. 3 prevede espressamente la possibilità di revoca del già emesso provvedimento estintivo»;
che anche nel consolidato diritto vivente le ordinanze emesse in sede di incidente di esecuzione aventi ad oggetto la declaratoria di estinzione del reato nelle ipotesi basate sul mancato rilievo di attività criminosa in un dato periodo sono irrevocabili (viene richiamata Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 29 settembre 2016-6 febbraio 2017, n. 5501);
che la previsione di tale irrevocabilità si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.;
che, in particolare, sarebbe manifestamente irragionevole, e quindi lesiva del primo parametro richiamato, l’attribuzione di effetti definitivi e permanenti ad un accertamento di natura asseritamente sommaria e provvisoria;
che, oltre a ciò, sarebbe palese l’ingiustificata disparità di trattamento derivante dall’irrevocabilità dell’accertamento imposto al giudice dall’art. 167 cod. pen., a fronte della disciplina contenuta nell’art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 2006, n. 241 (Concessione di indulto), secondo la quale l’indulto è revocabile dal giudice nel caso in cui il soggetto da esso beneficiato commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni;
che sarebbe leso, altresì, l’art. 27 Cost., perché la contestata irrevocabilità della declaratoria di estinzione del reato vanificherebbe, nel caso in cui venisse accertato che il soggetto condannato con pena condizionalmente sospesa abbia compiuto reati nel periodo interessato, ogni funzione rieducativa della pena, in ragione della rinuncia a punire colui che sia riconosciuto responsabile di altro reato;
che, infine, entrambi i parametri costituzionali evocati sarebbero menomati per il fatto che dall’interpretazione che assume l’irrevocabilità della declaratoria di estinzione del reato di cui alla norma censurata deriverebbe la sostanziale inoperatività della previsione contenuta nell’art. 168, primo comma, numero 1), cod. pen. in materia di revoca della sospensione, nel caso in cui la commissione del nuovo reato emergesse successivamente all’emissione del provvedimento estintivo, «in palese spregio di qualsiasi canone di ragionevolezza, parità di trattamento (rispetto a casi identici in cui – per una qualsiasi evenienza – tale commissione emergesse in epoca precedente) e finalità rieducativa»;
che, con atto depositato l’11 febbraio 2020, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;
che l’Avvocatura generale premette che su analoga questione, avente tuttavia ad oggetto l’art. 676 cod. proc. pen., questa Corte si è già pronunciata, nel senso della manifesta inammissibilità, con ordinanza n. 101 del 2019;
che anche nel presente caso emergono profili di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, perché il giudice rimettente avrebbe omesso di considerare, così «sottraendosi ad ogni confronto sul punto», che la commissione del reato che si pone come ostativa alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all’art. 167 cod. pen. deve essere accertata con sentenza passata in giudicato (vengono richiamate l’ordinanza di questa Corte n. 107 del 1998 e la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima penale, 30 gennaio-7 aprile 2017, n. 17878);
che, sulla base di ciò, le questioni sarebbero state sollevate in via astratta e ipotetica, perché il giudice rimettente avrebbe dovuto attingere alle risultanze del casellario giudiziale, non essendo egli chiamato a pronunciarsi su una richiesta di revoca della declaratoria di estinzione del reato a fronte dell’accertata commissione di ulteriore reato nel periodo di sospensione della pena;
che le questioni sarebbero inammissibili anche perché, con esse, il rimettente mira a ottenere una pronuncia sfavorevole al condannato, in contrasto con la riserva di valutazione discrezionale affidata in questa materia al legislatore;
che le questioni sarebbero comunque infondate, perché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire un termine oltre il quale rinunciare all’esercizio della potestà punitiva, e non sarebbe irragionevole che la declaratoria di estinzione del reato, pur se pronunciata sulla base delle risultanze disponibili al momento della pronuncia, possa restare ferma anche laddove emerga in un secondo momento la prova della non meritevolezza della pronuncia estintiva, in ragione della necessità di salvaguardare principi quale quello di certezza delle situazioni giuridiche.
Considerato che il Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 167 del codice penale, nella parte in cui esso non prevede la revoca della declaratoria di estinzione del reato nel caso in cui sopravvenga a tale pronuncia l’accertamento dell’avvenuta commissione, da parte del condannato con pena condizionalmente sospesa e nei termini stabiliti, di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole;
che secondo il rimettente la norma censurata sarebbe irragionevole, per il fatto di attribuire effetti definitivi ad un accertamento, quale quello avente ad oggetto l’avvenuta estinzione del reato conseguente al decorso dei termini di sospensione condizionale della pena, ritenuto invece di natura sommaria e provvisoria;
che la norma censurata si porrebbe altresì in contrasto col principio che assegna alla pena una funzione rieducativa, in ragione della rinuncia a punire chi si renda responsabile di altro reato non conosciuto al momento dell’adozione della dichiarazione di estinzione del reato;
che le questioni così prospettate sono manifestamente inammissibili;
che questa Corte, con ordinanza n. 101 del 2019, ha dichiarato manifestamente inammissibili per aberratio ictus analoghe questioni di legittimità costituzionale, aventi in quel caso ad oggetto l’art. 676 del codice di procedura penale relativo alle competenze del giudice dell’esecuzione, rinvenendo comunque nell’ordinanza introduttiva «plurimi profili di inammissibilità»;
che il rimettente ha, quindi, riproposto tali analoghe questioni, ripetendo le medesime argomentazioni impiegate a supporto dell’incostituzionalità dell’art. 676 cod. proc. pen.;
che la sostanziale coincidenza degli argomenti addotti in quell’occasione a sostegno dell’incostituzionalità dell’art. 676 cod. proc. pen. con quelli di cui all’atto introduttivo del presente giudizio, benché aventi ad oggetto l’art. 167 cod. pen., conduce a ritenere che anch’esso risulti segnato da diversi profili di inammissibilità;
che, innanzitutto, l’ordinanza omette di descrivere adeguatamente la fattispecie del giudizio a quo, non indicando il reato per cui il soggetto richiedente è stato condannato, né dando conto dell’adempimento degli eventuali obblighi a questi imposti ai sensi dell’art. 165 cod. pen., che si pone come pregiudiziale, secondo quanto previsto dal medesimo art. 167 cod. pen., al fine di poter dichiarare l’estinzione del reato;
che l’ordinanza ha omesso anche di indicare se l’istanza di declaratoria di estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. sia stata suffragata da adeguata certificazione e, in particolare, se sia stato prodotto il certificato del casellario giudiziale di cui all’art. 24 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)»;
che tali omissioni risultano particolarmente significative perché il giudice a quo, come correttamente rilevato dall’Avvocatura generale, manca comunque di confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale (ordinanza n. 107 del 1998) e di legittimità (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 30 gennaio-7 aprile 2017, n. 17878), secondo cui la condizione alla quale è sottoposta la declaratoria di estinzione del reato, in caso di sospensione condizionale della pena, è unicamente la mancata commissione di un nuovo reato, nel termine stabilito, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. (da ultimo, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 22 novembre 2019-9 aprile 2020, n. 11759);
che, dunque, siffatte lacune descrittive non consentono a questa Corte di verificare l’effettiva rilevanza delle questioni sollevate dal rimettente (ordinanze n. 147, n. 108 e n. 92 del 2020, n. 203 e n. 64 del 2019);
che, inoltre, deve rilevarsi che, pur a fronte delle disfunzioni che caratterizzano l’istituto della sospensione condizionale della pena e, in particolare, rendono non agevole il coordinamento tra la declaratoria di estinzione di cui all’art. 167 cod. pen. e il sopraggiungere di sentenze irrevocabili di condanna relative a fatti compiuti nei termini stabiliti dall’art. 163 cod. pen., le questioni sollevate sono in ogni caso inammissibili perché il giudice rimettente ha sollevato un dubbio relativo a una mera eventualità, consistente nell’astratta possibilità che il condannato, che abbia fatto richiesta di estinzione del reato, abbia compiuto, nel termine quinquennale, reati non ancora oggetto di accertamento, dei quali tuttavia l’ordinanza non offre alcun elemento dimostrativo;
che ulteriore profilo di inammissibilità è dato dal rilievo che l’odierno rimettente è chiamato a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., sull’estinzione del reato e non sulla revoca della medesima, una volta che sia intervenuto l’accertamento della commissione del reato con sentenza passata in giudicato nei termini previsti, il che vale, da una diversa prospettiva, a rendere premature e puramente astratte le odierne questioni;
che, per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la questione incidentale è inammissibile in quanto ipotetica o prematura se l’applicazione della norma censurata è solo eventuale e successiva, ciò che esclude la rilevanza attuale della stessa (sentenze n. 139 del 2020 e n. 217 del 2019; ordinanze n. 259 del 2016 e n. 161 del 2015).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 167 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 settembre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA