Corte Costituzionale, Sentenza n.212 del 14/10/2020

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Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Procura speciale - Omessa indicazione del nominativo dell'avvocato al quale la procura stessa è conferita - Inammissibilità

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010, è dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio della società Auchan spa, in quanto nella procura speciale a margine delle deduzioni depositate non è indicato il nominativo dell'avvocato al quale la procura stessa è conferita. L'attribuzione del potere rappresentativo al legale non può ritenersi desumibile dalla circostanza che l'avvocato indicato nell'epigrafe dell'atto sia lo stesso che abbia certificato l'autenticità della sottoscrizione in calce alla procura del legale rappresentante della società, trattandosi di un soggetto cui non era stato conferito alcun mandato.

Rilevanza della questione incidentale - Corretta individuazione della norma censurata - Ammissibilità delle questioni

Sono ammissibili, sotto il profilo della rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010. La disposizione censurata è stata correttamente indicata dal giudice a quo.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Impugnativa stragiudiziale dell'atto datoriale (nel caso di specie: provvedimento di trasferimento del lavoratore) - Inefficacia dell'impugnazione se non seguita, entro centottanta giorni, dagli adempimenti indicati dalla legge - Ricomprensione, tra questi, del deposito del ricorso cautelare ante causam ex artt. 669-bis, 669-ter e 700 cod. proc. civ. - Omessa previsione - Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010, nella parte in cui non prevede che l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 cod. proc. civ. La norma censurata dal Tribunale di Catania, sez. lavoro, nell'escludere, secondo la giurisprudenza assurta a diritto vivente, che anche la proposizione del ricorso per provvedimento d'urgenza possa impedire l'inefficacia dell'impugnazione stragiudiziale del provvedimento datoriale e dare accesso alla tutela giurisdizionale, è contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza. Ciò in considerazione sia dell'idoneità riconosciuta dalla disposizione censurata alla richiesta di attivazione della procedura conciliativa o arbitrale, sia del fatto che la domanda di tutela cautelare è idonea a far emergere il contenzioso insito nell'impugnazione dell'atto datoriale. Né l'emersione del contenzioso può dirsi svalutata dalla circostanza che i provvedimenti di urgenza ante causam hanno, per effetto della legge n. 80 del 2005, sul piano degli effetti una definitività "condizionata" alla mancata introduzione del giudizio di merito; invero, una volta definita la vicenda cautelare, ben può il datore di lavoro assumere l'iniziativa per far venir meno ogni eventuale incertezza sul rapporto giuridico sostanziale in essere, promuovendo egli stesso il giudizio di merito. (Precedenti citati: sentenza n. 155 del 2014). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la tutela cautelare è strumentale all'effettività di quella giurisdizionale e, pur potendo venire variamente configurata e modulata, è necessaria e deve essere effettiva, costituendo espressione paradigmatica del principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione. Essa, infatti, in quanto preordinata ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, e in particolare a non lasciare vanificato l'accertamento del diritto, costituisce uno strumento fondamentale e inerente a qualsiasi sistema processuale, anche indipendentemente da una previsione espressa. (Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2010, n. 403 del 2007, n. 165 del 2000, n. 437 del 1995, n. 318 del 1995, n. 253 del 1994 e n. 190 del 1985; ordinanza n. 225 del 2017). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, sebbene in materia di conformazione degli istituti processuali il legislatore goda di ampia discrezionalità, e il controllo di costituzionalità debba limitarsi a riscontrare se sia stato o meno superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, nel relativo sindacato deve essere verificato che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti. (Precedenti citati: sentenze n. 71 del 2015, n. 17 del 2011, n. 229 del 2010, n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 1130 del 1988; ordinanza n. 141 del 2001).

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento di questioni ulteriori

Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010, restano assorbite le ulteriori questioni sollevate in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.

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SENTENZA N. 212

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Mario Rosario MORELLI; Giudici : Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come modificato dall’art. 1, comma 38, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), promosso dal Tribunale ordinario di Catania, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra S. S. e la Auchan spa, con ordinanza del 17 maggio 2019, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visti l’atto di costituzione della Auchan spa nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 settembre 2020 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

udito l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 22 settembre 2020.

Ritenuto in fatto

1.- Il Tribunale ordinario di Catania, sezione lavoro, con ordinanza del 17 maggio 2019, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che l’impugnazione stragiudiziale di cui al primo comma della stessa disposizione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dagli adempimenti ivi indicati, anche dal deposito del ricorso cautelare ante causam ex artt. 669-bis, 669-ter e 700 del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 3, 24, 111, 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

2.- Il giudice rimettente riferisce che un lavoratore disabile aveva impugnato, con ricorso d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., anteriore alla causa, il provvedimento con il quale il datore di lavoro ne aveva disposto il trasferimento presso un’altra sede (in una diversa regione isolana) e che, nel costituirsi nel procedimento cautelare, la società resistente aveva formulato due eccezioni di decadenza, fondate, l’una, sulla mancata impugnazione stragiudiziale della comunicazione di trasferimento entro il termine di sessanta giorni previsto dal primo comma dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 e, l’altra, sull’omessa impugnazione giudiziale, nel termine di decadenza di centottanta giorni contemplato dal secondo comma della stessa disposizione, mediante la proposizione di un ricorso di merito ex art. 414 cod. proc. civ. ovvero la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato. In particolare, per la difesa della parte datoriale, la proposizione, prima dello spirare del termine in questione, di un ricorso d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. non potrebbe ritenersi idonea a impedire la predetta decadenza.

Il Tribunale di Catania, ciò premesso in fatto, ritenuto di poter superare la prima eccezione di decadenza perché l’impugnazione stragiudiziale era stata in realtà tempestivamente proposta, assume che, al fine della statuizione sulla domanda di tutela in via d’urgenza del lavoratore - il quale non aveva proposto, entro il termine previsto a pena di decadenza dall’impugnazione degli atti datoriali ivi contemplati dall’art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), il ricorso di merito, né formulato richiesta di conciliazione o di arbitrato – è rilevante la decisione sulle sollevate questioni di legittimità costituzionale, stante il costante indirizzo interpretativo della Corte di cassazione, costituente ormai diritto vivente, secondo cui il ricorso cautelare ante causam non è idoneo a impedire la decadenza da tale impugnazione.

In punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale rimettente sottolinea che la norma denunciata determina il risultato paradossale di precludere al giudice della cautela, adito con ricorso ante causam, di pronunciarsi sulla domanda del ricorrente, ove il termine di decadenza di cui all’art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966 spiri nelle more del processo, per intervenuta inoppugnabilità dell’atto.

Il Tribunale ritiene, quindi, che la disposizione censurata, comporti una sanzione eccessivamente grave, sproporzionata e irragionevole rispetto agli obiettivi perseguiti con la sua introduzione, nella misura in cui impedisce definitivamente al lavoratore, per motivi meramente formali e di rito, di avere una decisione sulla sua impugnazione, ancorché abbia attivamente e tempestivamente contestato l’atto datoriale con la proposizione di un mezzo idoneo, come il ricorso cautelare, ad anticipare gli effetti del giudizio di merito.

La sproporzione della sanzione rispetto alle esigenze di certezza del datore di lavoro deriva – sottolinea il giudice rimettente – dalla circostanza che le stesse potrebbero essere perseguite anche riconoscendo l’idoneità del ricorso cautelare a impedire il verificarsi della decadenza, sia in quanto il procedimento introdotto dallo stesso è destinato a concludersi con una decisione anticipatoria degli effetti della sentenza di merito, sia per la possibilità riconosciuta a entrambe le parti in causa, e quindi anche al datore di lavoro, di instaurare il giudizio di merito ove ne abbiano interesse.

Osserva il giudice rimettente che la disposizione denunciata renderebbe inutiliter data un’eventuale ordinanza cautelare di accoglimento pronunciata prima dello spirare del termine di decadenza nell’ipotesi in cui, entro lo stesso termine, non venga proposto ricorso di merito o comunicato il tentativo di conciliazione o la richiesta di arbitrato.

Assume, dunque, il Tribunale che la preclusione all’accesso alla tutela giurisdizionale finisce per gravare – con una sanzione eccessiva rispetto allo scopo perseguito - sulla parte debole del rapporto, violando tanto il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., quanto gli artt. 24 e 111 Cost. in tema di giusto processo e l’art. 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, primo comma, CEDU, poiché la Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte ritenuto illegittime le limitazioni all’accesso alla tutela giurisdizionale per motivi formali, prive di uno scopo legittimo ovvero in caso di sproporzione tra mezzo impiegato e scopo, pur legittimo, perseguito.

Nella prospettazione del giudice a quo, inoltre, i dubbi di legittimità sollevati sono ulteriormente corroborati, in ordine alla dedotta irragionevolezza (ex art. 3 Cost.) della norma censurata, dalla circostanza che quest’ultima, interpretata dal diritto vivente nel senso di non attribuire alcuna rilevanza al ricorso cautelare, la assegna invece espressamente ad atti di natura stragiudiziale, che possono concludersi anche senza la definitiva regolazione dei rapporti tra le parti, come la richiesta di tentativo di conciliazione e di arbitrato, neppure prevedendo, come avviene per l’ipotesi del mancato accordo per l’espletamento di tali mezzi, che dopo la conclusione del giudizio cautelare il lavoratore possa incardinare il giudizio di merito entro un determinato termine.

Secondo il giudice rimettente, tale complessivo assetto normativo deve ritenersi irragionevole, poiché la domanda cautelare ante causam è atto almeno equipollente al tentativo di conciliazione o alla richiesta di arbitrato rispetto alla manifestazione al datore di lavoro dell’interesse del lavoratore a ottenere la rimozione dell’atto impugnato. L’incoerenza del sistema sarebbe tanto più evidente per il sostanziale impedimento della tutela cautelare in relazione ad atti fortemente incisivi sulla sfera giuridica del lavoratore, come il licenziamento e il trasferimento, in relazione ai quali il dipendente avrebbe maggiore esigenza di ricorrere alla tutela d’urgenza.

Sottolinea, inoltre, il Tribunale di Catania che il contrasto della disposizione denunciata con i parametri invocati si disvelerebbe anche per la ragione che, sul piano letterale, nell’espressione «ricorso» utilizzata dall’art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, si presterebbe a rientrare anche il ricorso cautelare, con conseguente incertezza della parte in ordine ai mezzi di difesa di cui può disporre.

3.– Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso dal rimettente, si è costituita la parte datoriale Auchan spa.

Nelle proprie deduzioni scritte, la società ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità delle questioni sollevate dal giudice a quo per erronea identificazione della norma di legge oggetto di censura, costituita, piuttosto che dall’art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, dall’art. 32, comma 3, della legge n. 183 del 2010, che ha esteso la decadenza ivi contemplata anche ad altri atti, tra i quali il trasferimento del lavoratore.

Nel merito, la società deduce la manifesta infondatezza delle questioni, in relazione a ciascuno dei parametri invocati. Osserva, per un verso, che non è precluso al lavoratore l’accesso alla tutela cautelare, ben potendo lo stesso, entro il termine di decadenza, da ritenersi a tal fine congruo, di centottanta giorni contemplato dalla norma, una volta proposto il ricorso cautelare, dare inizio al giudizio di merito. La società sottolinea, per altro verso, rispetto alla denunciata irragionevolezza della norma per aver previsto una disciplina “più favorevole” con riferimento alla richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato, l’inidoneità del tertium comparationis, costituito dal ricorso cautelare, in virtù della possibilità, mediante i predetti strumenti, di addivenire a una risoluzione della controversia con mezzi alternativi rispetto a quello giudiziario.

La difesa di Auchan spa esclude infine che possa ritenersi sussistente, in virtù del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, un’incertezza per il lavoratore circa la nozione di «ricorso», cui fa riferimento la disposizione censurata.

4.– Con atto del 29 ottobre 2019, è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto delle questioni sollevate dall’ordinanza di rimessione per manifesta infondatezza.

In particolare, premesso lo scopo delle modifiche introdotte dall’art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010 all’art. 6, primo e secondo comma, della legge n. 604 del 1966, e richiamata la costante giurisprudenza costituzionale circa l’ampia discrezionalità del legislatore ordinario nella conformazione degli istituti processuali, la difesa dello Stato evidenzia che, nel non breve termine complessivo di «duecentoquaranta giorni» previsto dalla predetta disposizione normativa, il lavoratore, che si avvale di un difensore tecnico, ben può depositare tempestivamente il ricorso di merito dopo aver proposto la domanda cautelare ante causam.

La difesa erariale osserva, inoltre, che i provvedimenti a strumentalità cosiddetta attenuata, come quelli d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., determinano, in contrasto con le finalità della decadenza contemplata dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966, una permanente instabilità nella regolamentazione del rapporto, non essendo previsto un termine perentorio per l’instaurazione del giudizio di merito.

Rileva, per altro verso, la difesa statale che la proposizione del ricorso cautelare non sarebbe comparabile con la possibilità per la parte di avvalersi di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, quali la conciliazione e l’arbitrato.

Infine, l’obbligo della difesa tecnica del lavoratore, in uno alla consolidata giurisprudenza di legittimità sulla questione, renderebbero infondata, secondo l’Avvocatura, la censura circa la lesione dell’affidamento della parte rispetto all’interpretazione del termine «ricorso» da parte della giurisprudenza di legittimità.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Catania, sezione lavoro, con ordinanza del 17 maggio 2019, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che l’impugnazione stragiudiziale di cui al primo comma della stessa disposizione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dagli adempimenti ivi indicati, anche dal deposito del ricorso cautelare ante causam proposto ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 del codice di procedura civile.

In particolare, il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale della predetta norma, nel testo novellato dall’art. 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, ossia nel senso di ritenere non ricompreso nel termine «ricorso» idoneo a impedire il maturare della decadenza, contemplata dalla stessa norma, anche il ricorso per provvedimento d’urgenza ante causam, in quanto finisce con il precludere, nella sostanza, l’accesso del lavoratore, a fronte di incisivi atti datoriali, alla tutela cautelare, pur costituzionalmente necessaria ex art. 24 Cost.

Il Tribunale rimettente obietta che la disposizione censurata, da un lato, finisce per impedire al giudice della cautela, adito con ricorso ante causam, di pronunciarsi sulla domanda del ricorrente ove il termine di decadenza, di cui all’art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, spiri nelle more dello stesso procedimento cautelare, per intervenuta inoppugnabilità dell’atto e, dall’altro, ha l’effetto di rendere inutiliter data persino un’eventuale ordinanza di accoglimento della domanda cautelare nell’ipotesi in cui, entro il previsto termine di decadenza, non venga proposto il ricorso di merito o comunicata alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.

Inoltre, il giudice a quo rileva che la disposizione censurata contempla una sanzione irragionevole, in quanto sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti con la sua introduzione, impedendo al lavoratore, per motivi meramente formali e di rito, l’impugnazione di un atto che pure abbia attivamente e tempestivamente contestato con la proposizione di un mezzo idoneo ad anticipare gli effetti del giudizio di merito, come il ricorso cautelare. In particolare, osserva che lo scopo perseguito dalla norma, ovvero l’esigenza di certezza del datore di lavoro rispetto all’emersione del contenzioso giudiziario sull’atto datoriale, ben potrebbe essere soddisfatto riconoscendo l’idoneità del ricorso cautelare a impedire il verificarsi della decadenza, sia in quanto destinato a concludersi con una decisione anticipatoria degli effetti della sentenza di merito, sia per la possibilità riconosciuta a entrambe le parti in causa, e quindi anche al datore di lavoro, di instaurare il giudizio di merito ove ne abbiano interesse.

Pertanto il Tribunale ritiene che l’art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui non ricomprende il ricorso per provvedimento d’urgenza ante causam tra quelli idonei a impedire la decadenza dallo stesso prevista, violi tanto il principio di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., quanto gli artt. 24 e 111 Cost. in tema di giusto processo, nonché l’art. 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, primo comma, CEDU, poiché la Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte ritenuto illegittime le limitazioni all’accesso alla tutela giurisdizionale per motivi formali, prive di uno scopo legittimo ovvero sproporzionate rispetto allo scopo, pur legittimo, perseguito.

Sotto un distinto, ma correlato profilo, il giudice rimettente sottolinea, in relazione allo stesso parametro di cui all’art. 3 Cost., che la disposizione censurata risulta irragionevole anche perché, pur non assegnando alcuna rilevanza, al fine di impedire la decadenza, alla proposizione di un ricorso cautelare, ritiene invece idonei, oltre al ricorso introduttivo del giudizio di merito, anche atti di natura stragiudiziale, che possono concludersi senza la definitiva regolazione dei rapporti tra le parti, come la richiesta di tentativo di conciliazione e di arbitrato.

Sarebbe ingiustificatamente deteriore – secondo il giudice rimettente – il trattamento processuale riservato al ricorso per provvedimento d’urgenza ante causam, con cui il lavoratore ricorrente riversa direttamente in una sede giudiziaria – quale non è né il procedimento di conciliazione, né quello arbitrale – l’impugnazione stragiudiziale già comunicata al datore di lavoro.

2.– In via pregiudiziale, deve essere dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio della società Auchan spa in quanto nella procura speciale a margine delle deduzioni depositate non è indicato il nominativo dell’avvocato al quale la procura stessa è conferita.

L’attribuzione del potere rappresentativo al legale non può ritenersi desumibile, peraltro, dalla circostanza che l’avvocato indicato nell’epigrafe dell’atto sia lo stesso che abbia certificato l’autenticità della sottoscrizione in calce alla procura del legale rappresentante della società, trattandosi di un soggetto cui non era stato conferito alcun mandato.

3.– Va inoltre preliminarmente affermato che sussistono le condizioni di ammissibilità delle questioni di costituzionalità sollevate.

Quanto alla loro rilevanza, deve considerarsi che nel giudizio a quo il lavoratore ha impugnato stragiudizialmente, nel previsto termine di decadenza di sessanta giorni, il trasferimento disposto dal datore di lavoro da un’unità produttiva a un’altra (sita in altra regione isolana) e, nell’ulteriore termine di centottanta giorni, ha proposto ricorso al giudice ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 cod. proc. civ. per ottenere in via d’urgenza ante causam l’annullamento del trasferimento, contestandone la legittimità e facendo valere anche la sua condizione di disabile, così invocando la disciplina speciale – e di maggior favore – del trasferimento.

Dopo l’instaurazione del contradditorio, il giudice adito, sentite le parti, è chiamato a decidere se può proseguire con il compimento degli «atti di istruzione necessari» (ex art. 669-sexies cod. proc. civ.) per poi pronunciare, o no, il provvedimento d’urgenza richiesto dal ricorrente, oppure deve arrestarsi per essere sopravvenuta l’inefficacia dell’impugnazione del trasferimento, atteso che nel suddetto termine di centottanta giorni il lavoratore ha sì proposto il ricorso per provvedimento d’urgenza, ma non anche il ricorso ordinario ai sensi dell’art. 414 cod. proc. civ.

È quindi rilevante, al fine dell’adozione di tale decisione, il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal giudice rimettente in riferimento ai plurimi parametri sopra richiamati.

La disposizione censurata è stata correttamente indicata dal giudice a quo nell’art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, come novellato dall’art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010, che prevede appunto il regime della perdita di efficacia dell’impugnazione stragiudiziale comunicata dal lavoratore ai sensi del primo comma della stessa norma, applicabile a una serie di atti datoriali e negoziali riguardanti il rapporto di lavoro, tra cui proprio il trasferimento comunicato dal datore di lavoro e adottato ai sensi dell’art. 2103 del codice civile, come atto unilaterale di gestione del rapporto, condizionato alla sussistenza di «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive».

4.– Passando al merito delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Catania, è opportuno premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nel quale si colloca la disposizione censurata.

L’art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966, nella sua formulazione originaria, contemplava l’onere per il lavoratore di impugnare, a pena di decadenza, il solo licenziamento entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione ovvero da quella dei relativi motivi (se non contestuale a quella del licenziamento), con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà dello stesso di impugnare il recesso datoriale.

Una volta assolto tempestivamente il predetto onere, operava il regime ordinario dell’azione diretta all’accertamento del vizio dell’atto di recesso datoriale. In particolare, il lavoratore poteva proporre l’azione giudiziaria di annullamento del licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo, previsti rispettivamente dagli artt. 1 e 3 della stessa legge n. 604 del 1966, entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 1442 cod. civ.

L’introduzione del regime della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, previsto dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), ha comportato che l’eventuale ritardo nella proposizione dell’azione di annullamento del licenziamento rendeva più gravose per il datore di lavoro le conseguenze dell’accoglimento della domanda, essendo quest’ultimo tenuto a risarcire il danno patito dal lavoratore nella misura di un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione ordinata dal giudice, nel regime poi novellato dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali).

Una situazione analoga – e anzi ancor più accentuata – poteva verificarsi in caso di ritardo da parte del lavoratore nell’esercitare l’azione di nullità – questa invece non soggetta a prescrizione ai sensi dell’art. 1422 cod. civ. – riferita all’apposizione del termine al contratto di lavoro in mancanza delle condizioni di legge che consentivano l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Questo assetto normativo, rimasto per lungo tempo vigente, è stato modificato dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010.

L’intervento del legislatore ha seguito una duplice direttrice.

Da una parte, la prescrizione della previa impugnativa, anche stragiudiziale, entro il termine di decadenza di sessanta giorni, di cui è onerato il lavoratore che intenda contestare l’atto datoriale (art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966), è stata estesa – ad opera del suddetto art. 32, commi 3 e 4 – dal licenziamento a una serie di atti negoziali (quale la clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro) e datoriali di gestione del rapporto, tra cui in particolare il trasferimento del lavoratore, oggetto del giudizio promosso innanzi al giudice rimettente. La contestazione stragiudiziale della validità dell’atto, da parte del lavoratore che ne assume la illegittimità, è stata assoggettata all’onere della previa impugnazione stragiudiziale nel medesimo termine di decadenza (di sessanta giorni), originariamente previsto per la sola fattispecie del licenziamento. L’art. 32, comma 2, della legge n. 183 del 2010, ha poi precisato che tale onere della previa impugnativa stragiudiziale riguarda tutti i casi di invalidità del licenziamento e quindi non solo l’annullabilità, ma anche la nullità dell’atto.

Dall’altra parte, è stato introdotto (nell’art. 6, secondo comma, censurato) un nuovo e ulteriore termine, ritenuto dalla giurisprudenza essere anch’esso di decadenza, sollecitatorio dell’iniziativa giudiziaria del lavoratore, il cui mancato rispetto è sanzionato con l’inefficacia sopravvenuta della precedente impugnativa stragiudiziale e quindi con il venir meno di un presupposto per l’esercizio dell’azione, sia essa di annullamento che di nullità.

In particolare, l’art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010 ha riformulato i primi due commi dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966.

Ha stabilito, al primo comma, che «[i]l licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso».

Ha poi prescritto, al secondo comma, che l’impugnazione è inefficace se, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni – poi ridotto a centottanta giorni dall’art. 1, comma 38, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), ma comunque di durata sufficiente ad assicurare l’accesso alla tutela giurisdizionale (ciò di cui, in realtà, non dubita il giudice rimettente) – essa non è seguita dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Ha aggiunto poi che, qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

Inoltre, il medesimo art. 32, ai commi 3 e 4, ha contemplato, come evidenziato, l’estensione della disciplina del novellato art. 6, primo e secondo comma, a una serie di ulteriori fattispecie, tra cui quella del trasferimento del lavoratore.

Ha infatti previsto (al comma 3), nella formulazione originaria (poi modificata, ma in termini che non rilevano ai fini dell’esame delle presenti questioni di legittimità costituzionale), che le disposizioni di cui all’art. 6 della legge n. 604 del 1966, come modificato dal comma 1 dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010, «si applicano inoltre: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile; c) al trasferimento ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; d) all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo».

Lo stesso art. 32 ha altresì stabilito (al comma 4) che le medesime disposizioni si applicano anche: «a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto».

Con la modifica dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 e l’estensione della sua operatività, prevista dall’art. 32, commi 3 e 4, della legge n. 183 del 2010, il legislatore ha quindi perseguito l’intento di evitare che un possibile contenzioso, attivabile dal lavoratore, possa rimanere latente per tutto il tempo di prescrizione dell’azione di annullamento ovvero per un tempo lungo e indefinito in caso di azione di nullità.

Il legislatore, in vero, non ha modificato il regime dell’imprescrittibilità di quest’ultima, né quello della prescrizione quinquennale della prima, con la previsione di un unico, uniforme, termine di decadenza. Il legislatore è invece intervenuto in modo indiretto, introducendo, proprio nel censurato secondo comma dell’art. 6, un meccanismo sollecitatorio dell’iniziativa del lavoratore che intenda esercitare l’azione di annullamento o di nullità dell’atto datoriale, quale nella specie il trasferimento (o altre fattispecie negoziali elencate nei commi 3 e 4 dell’art. 32 citato).

Anche il trasferimento del lavoratore da un’unità produttiva a un’altra, oggetto del giudizio a quo, può essere sia annullabile – ove, in ipotesi, non ricorrano «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive», come prescrive l’art. 2103 cod. civ. – sia nullo, ove, ad esempio, risulti essere discriminatorio ex art. 15 della legge n. 300 del 1970. Ancorché rimanga diverso – perché non derogato – l’ordinario regime della prescrizione, è invece uniforme il regime della decadenza dell’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale, quale previsto dalla disposizione censurata. Nell’una e nell’altra fattispecie – quella della nullità e quella dell’annullabilità dell’atto – il legislatore del 2010 ha voluto che il lavoratore dia apertamente seguito alla sua contestazione dell’atto datoriale e coltivi l’impugnazione stragiudiziale nella sede giudiziaria, portandola innanzitutto alla cognizione di un giudice, oppure la faccia valere in una sede conciliativa o arbitrale.

Pertanto, la ratio dell’attuale formulazione del censurato art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, può essere individuata nell’esigenza, ritenuta dal legislatore meritevole di tutela, di far emergere in tempi brevi il contenzioso sull’atto datoriale.

Questa Corte, proprio con riferimento all’estensione delle decadenze contemplate dai primi due commi dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 a una nuova fattispecie (ossia a quella dei contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato), ha già precisato che la finalità della norma è «quella di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla scadenza del termine apposto al contratto» (sentenza n. 155 del 2014).

La direttrice lungo la quale va condotto lo scrutinio delle prospettate censure di legittimità costituzionale è, dunque, l’indicata finalità acceleratoria dei tempi di emersione del contenzioso relativo alla contestata validità – sub specie dell’annullabilità o della nullità – di una serie di atti negoziali riguardanti il rapporto di lavoro, quale, nel caso in esame, il trasferimento contro cui ricorre il lavoratore nel giudizio a quo.

Nell’ottica di questa finalità va anche considerato che le norme contenute nell’art. 6, primo e secondo comma, della legge n. 604 del 1966 sono disposizioni di natura eccezionale ex art. 14 delle disp. prel. cod. civ. – e quindi di stretta interpretazione – in quanto derogatorie della disciplina generale delle impugnative negoziali, nella misura in cui l’azione di nullità e quella di annullamento risultano entrambe condizionate dalla previa proposizione di una tempestiva impugnativa stragiudiziale, poi coltivata nella sede giudiziaria (o analoga) entro un termine di decadenza.

5.– Ciò premesso, può ora esaminarsi innanzitutto la denunciata violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

Sotto questo profilo, la questione è fondata, con conseguente assorbimento degli altri parametri.

6.– Per conservare l’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale prevista dal primo comma dell’art. 6 – evitando così che nel termine di decadenza di cui al secondo comma della stessa disposizione sopravvenga l’inefficacia della stessa con il conseguente venir meno di un presupposto dell’azione di annullabilità o di nullità dell’atto – il lavoratore può percorrere tre strade alternative.

Quella principale è costituita dalla possibilità, per il lavoratore che ha proposto l’impugnativa stragiudiziale, di riversare quest’ultima nella sede contenziosa mediante il «deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro». Benché il riferimento testuale della disposizione sia al «ricorso» tout court, la specificazione che segue, secondo cui resta «ferma […] la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso», mostra che in realtà è (indirettamente) richiamato il ricorso ordinario, il quale appunto deve contenere fin dalla sua proposizione l’indicazione specifica dei documenti offerti in comunicazione (art. 414, numero 5, cod. proc. civ.). In tal senso è la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 9 dicembre 2019, n. 32073) che ha pertanto negato che l’inefficacia sopravvenuta dell’impugnazione stragiudiziale sia esclusa anche dalla proposizione del ricorso al giudice del lavoro per ottenere la tutela cautelare d’urgenza ante causam ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 cod. proc. civ.; il quale appunto, quanto alla forma della domanda, non è soggetto alle preclusioni tipiche del ricorso ordinario nel processo del lavoro.

La giurisprudenza ha poi riconosciuto che costituisce ricorso ordinario, ai fini della disposizione censurata, anche quello che, dopo la legge n. 183 del 2010, è stato introdotto dall’art. 1, comma 48, della legge n. 92 del 2012 per la domanda avente ad oggetto, in particolare, l’impugnativa di quei licenziamenti che ricadono nella fattispecie di cui al precedente comma 47, benché il suo contenuto sia quello più essenziale prescritto dall’art. 125 cod. proc. civ. e non sia invece richiesta inizialmente l’indicazione specifica dei documenti offerti in comunicazione.

Anche se questo rito speciale e quello uniforme per i procedimenti cautelari sono entrambi connotati da un’istruttoria semplificata deformalizzata – essendo previsto, sia per il primo (art. 1, comma 49, della legge n. 92 del 2012), sia per il secondo (art. 669-sexies cod. proc. civ.), che il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili – la giurisprudenza (in particolare, Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 15 novembre 2018, n. 29429) ha sottolineato la differenza tra un giudizio (quello ordinario) che può concludersi con la formazione della cosa giudicata formale (art. 324 cod. proc. civ.) e un giudizio (quello cautelare anticipatorio del merito) che si conclude invece con un provvedimento non pienamente stabile, la cui autorità non è invocabile in un diverso procedimento (art. 669-octies, nono comma, cod. proc. civ.), ma che – pur rimanendo efficace senza che le parti debbano necessariamente iniziare il giudizio di merito (art. 669-octies, sesto comma, cod. proc. civ.) – può comunque essere travolto dalla pronuncia eventualmente resa in quest’ultimo giudizio, ove una parte abbia esercitato la facoltà di promuoverlo.

7.– La disposizione censurata prevede, poi, due ulteriori possibilità per il lavoratore che abbia proposto l’impugnazione stragiudiziale: la «comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato».

È la stessa legge n. 183 del 2010 che, all’art. 31, ha altresì dettato nuove norme in tema sia di tentativo (facoltativo) di conciliazione, sia di arbitrato. Da una parte, ha sostituito gli artt. 410 e 411 cod. proc. civ. sul procedimento di conciliazione innanzi alla relativa commissione individuata secondo i criteri di cui all’art. 413 cod. proc. civ.; dall’altra, ha dettato un’articolata disciplina per la risoluzione della controversia innanzi al collegio arbitrale, intervenendo sugli artt. 412, 412-ter e 412-quater cod. proc. civ.

Esercitando una di queste due facoltà alternative alla proposizione di un ricorso al giudice con l’instaurazione di un giudizio contenzioso – ossia la domanda volta all’attivazione della procedura di conciliazione oppure la richiesta di costituzione di un collegio arbitrale – non si verifica la decadenza prevista dalla disposizione censurata. È esclusa la perdita di efficacia dell’impugnazione sempre che la conciliazione o l’arbitrato richiesti non siano rifiutati dalla controparte datoriale o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento.

Il dato testuale della disposizione censurata è inequivocabile, come ha chiarito la giurisprudenza (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 1° giugno 2018, n. 14108): il rifiuto o il mancato accordo riguardano l’attivazione – non già la conclusione – della procedura conciliativa o arbitrale. Ciò, peraltro, conferma che la finalità della disposizione censurata è – come già sopra rilevato – l’emersione del contenzioso potenzialmente recato dall’impugnazione stragiudiziale.

Nell’evenienza in cui il lavoratore veda sbarrata la strada di questi due canali alternativi, in ragione del difetto di consenso della controparte datoriale all’espletamento della procedura conciliativa o arbitrale, lo stesso censurato art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966 recupera la via giudiziaria ordinaria: il ricorso al giudice deve essere depositato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

Se invece la procedura conciliativa si conclude positivamente con un accordo delle parti, questo, quantunque versato nel relativo verbale reso esecutivo dal giudice, non costituisce certo cosa giudicata formale (art. 324 cod. proc. civ.), né sostanziale (art. 2909 cod. civ.).

Parimenti, l’art. 412-quater cod. proc. civ. prevede espressamente che il lodo aggiudicativo del merito della controversia, emanato a conclusione dell’arbitrato (irrituale), sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli artt. 1372 e 2113, quarto comma, cod. civ., ed è impugnabile ai sensi dell’art. 808-ter cod. proc. civ. Anche in tal caso, non c’è la prospettiva della cosa giudicata, ma un accertamento di tipo negoziale.

8.- Orbene, in questo complesso meccanismo processuale, la mancata previsione anche del ricorso per provvedimento d’urgenza ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 cod. proc. civ., quale atto idoneo a impedire, se proposto nel termine di decadenza, l’inefficacia dell’impugnazione stragiudiziale del primo comma dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, e a dare accesso alla tutela giurisdizionale, è contraria al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), se posta in comparazione con l’idoneità riconosciuta, invece, dalla stessa disposizione censurata alla richiesta di attivazione della procedura conciliativa o arbitrale.

Ed è, altresì, contraria al principio di ragionevolezza (riconducibile anch’esso all’art. 3 Cost.), in riferimento alla finalità sottesa alla previsione del termine di decadenza in esame, essendo la domanda di tutela cautelare idonea a far emergere il contenzioso insito nell’impugnazione dell’atto datoriale.

9.– Occorre infatti premettere che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte riconosciuto che la tutela cautelare è strumentale all’effettività della tutela giurisdizionale e, pur potendo venire variamente configurata e modulata, essa è necessaria e deve essere effettiva (sentenze n. 236 del 2010, n. 403 del 2007; n. 165 del 2000, n. 437 e n. 318 del 1995, n. 190 del 1985; ordinanza n. 225 del 2017), costituendo espressione paradigmatica del principio per il quale «la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione» (sentenza n. 253 del 1994). Essa, infatti, in quanto preordinata ad assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, e in particolare a non lasciare vanificato l’accertamento del diritto, costituisce uno strumento fondamentale e inerente a qualsiasi sistema processuale, anche indipendentemente da una previsione espressa (sentenza n. 403 del 2007).

Con la riforma contenuta nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), il legislatore ha accentuato, seguendo il modello di altri sistemi processuali, la natura autonoma della tutela cautelare (e quindi della relativa azione) rispetto a quella di merito, rendendo soltanto funzionale, almeno per i provvedimenti cautelari anticipatori e per quelli di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., il relativo nesso di strumentalità, stante l’idoneità di detti provvedimenti a restare efficaci indipendentemente dall’instaurazione del giudizio di merito, divenuta per gli stessi solo eventuale.

In sostanza, i provvedimenti cautelari “a strumentalità attenuata” – ossia quelli previsti dall’art. 669-octies, sesto comma, cod. proc. civ. – sono caratterizzati da una sorta di “definitività” condizionata in modo risolutivo a una differente decisione assunta nel giudizio di merito, eventualmente incardinato dalla parte in causa che non si ritenga soddisfatta dall’assetto di interessi provvisorio, ma potenzialmente stabile, recato dal provvedimento cautelare, e che voglia ottenere una pronuncia sul merito del diritto controverso, idonea al giudicato sostanziale, sempre che nelle more essa non abbia posto in essere, anche in ipotesi con la prolungata inerzia, atti incompatibili con la volontà di rimuovere il provvedimento d’urgenza di accoglimento o di rigetto della domanda cautelare.

Il legislatore ha così introdotto un nuovo modello di tutela che può esitare in un provvedimento celere, reso, sul presupposto del periculum in mora, a cognizione sommaria e a seguito di un procedimento deformalizzato, che si iscrive nell’ambito di una più ampia tendenza normativa, espressa anche mediante riti di natura diversa (semplificati, sommari, camerali), a svincolare la decisione concreta della lite dalla necessità dell’accertamento con il “crisma” del giudicato sostanziale.

Un segno dell’evoluzione del procedimento cautelare per provvedimento d’urgenza è costituito dal mutamento di giurisprudenza in tema di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio dalla società ai sensi dell’art. 2533 cod. civ.; opposizione che il socio può proporre al tribunale nel termine, ritenuto essere di decadenza, di sessanta giorni dalla sua comunicazione. Tale termine – come evidenziato dal rimettente – è rispettato non solo con la notifica di un ordinario atto di citazione, ma anche con il ricorso per provvedimento d’urgenza ante causam atteso che «il rimedio cautelare anticipatorio presenta nell’attuale sistema ordinamentale le caratteristiche di una azione, in quanto potenzialmente idoneo a soddisfare attraverso l’intervento giudiziario l’interesse sostanziale della parte, anche in via definitiva» (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 25 maggio 2016, n. 10840).

10.– Vi è, altresì, che nel processo del lavoro la tutela cautelare riveste un’importanza peculiare in quanto il ritardo della risposta di giustizia comporta un pregiudizio particolarmente grave, atteso che le controversie regolate dagli artt. 409 cod. proc. civ. e seguenti hanno spesso ad oggetto situazioni sostanziali di rilievo costituzionale in quanto attinenti alla dignità del lavoro.

La cruciale importanza della tutela d’urgenza nell’ambito delle controversie di lavoro ha avuto da tempo riconoscimento nella giurisprudenza di questa Corte con l’affermazione – fatta con riferimento ai diritti dei lavoratori del settore pubblico, assoggettati, all’epoca, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in un processo che non prevedeva ancora una tutela cautelare diversa dalla sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato – del principio per il quale dall’art. 700 cod. proc. civ. è lecito enucleare la direttiva secondo cui, quante volte il diritto assistito da fumus boni iuris è minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria, spetta al giudice il potere di emanare i provvedimenti d’urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito (sentenza n. 190 del 1985).

11.– Deve poi considerarsi, sotto altro profilo, che lo scopo perseguito dal legislatore ordinario, nell’ambito della propria discrezionalità, mediante la legge n. 183 del 2010 con la riformulazione del secondo comma dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 – ossia quello di far emergere tempestivamente il contenzioso avente ad oggetto l’impugnativa dell’atto datoriale – si giustifica senz’altro perché è funzionale a superare l’incertezza, gravante sul datore di lavoro e suscettibile di incidere in modo significativo sull’organizzazione e sulla gestione dell’impresa. È a tal fine che è stata introdotta la perdita di efficacia dell’impugnativa stragiudiziale dell’atto datoriale, se non coltivata tempestivamente nella sede giudiziaria o in altra analoga (quella conciliativa o arbitrale).

Ma, rispetto a tale legittimo scopo del legislatore, l’inidoneità del ricorso per provvedimento d’urgenza ante causam a impedire la decadenza di cui al secondo comma dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 costituisce una conseguenza sproporzionata, nonchè irragionevole.

Infatti, con la proposizione del ricorso cautelare la controversia sull’atto impugnato è portata dinanzi al giudice ed è quindi raggiunto lo scopo di far emergere il contenzioso su tale atto, affinché il datore di lavoro non resti in uno stato di perdurante incertezza circa la sorte dello stesso.

A fronte della proposizione di un ricorso cautelare d’urgenza, non sussiste più il rischio che il regime della decadenza in esame vuole evitare – ovvero quello di una contestazione della legittimità del trasferimento (o di un altro atto datoriale, quale innanzitutto il licenziamento) che rimanga silente per lungo tempo, nel solo rispetto del termine prescrizionale dell’azione di annullamento o addirittura senza questo limite nel caso di imprescrittibilità dell’azione di nullità – perché il lavoratore è già uscito allo scoperto nel momento in cui ha adito il giudice della cautela.

Né l’emersione del contenzioso può dirsi svalutata dalla circostanza che i provvedimenti di urgenza ante causam – come in genere quelli cautelari anticipatori del contenuto della decisione di merito – sono assoggettati al regime della strumentalità attenuata introdotto dalla legge n. 80 del 2005 e hanno dunque, sul piano degli effetti, una definitività “condizionata” alla mancata introduzione del giudizio di merito. Invero, una volta definita la vicenda cautelare, ben può il datore di lavoro assumere l’iniziativa per far venir meno ogni incertezza sul rapporto giuridico sostanziale in essere – ove ne residui alcuna – promuovendo egli stesso il giudizio di merito.

Pertanto, la sanzione della perdita di efficacia dell’impugnativa del trasferimento, ovvero di un altro atto datoriale assoggettato al regime di cui al secondo comma dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, nonostante il tempestivo deposito di un ricorso cautelare, è sproporzionata rispetto al fine perseguito dal legislatore e si pone, altresì, in contrasto con il principio di ragionevolezza.

È costante l’orientamento di questa Corte nel senso che, sebbene in materia di conformazione degli istituti processuali il legislatore goda di ampia discrezionalità, e il controllo di costituzionalità deve limitarsi a riscontrare se sia stato o meno superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, nel relativo sindacato deve essere verificato che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi proprio attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti (ex plurimis, sentenze n. 71 del 2015, n. 17 del 2011, n. 229 e n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 1130 del 1988; ordinanza n. 141 del 2001).

12.– In conclusione e in sintesi, se l’effetto di precludere la perdita di efficacia dell’impugnazione dell’atto datoriale consegue alla circostanza che la doglianza del lavoratore, recata dall’impugnazione dell’atto datoriale, è portata innanzi a una commissione di conciliazione o a un collegio arbitrale, ove il datore di lavoro accetti l’espletamento della procedura, analogo effetto non può disconoscersi, senza che sia leso il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), alla più pregnante iniziativa del lavoratore che proponga la sua impugnazione direttamente alla cognizione di un giudice, sia esso anche il giudice della tutela cautelare, iniziativa alla quale – diversamente dal procedimento di conciliazione e arbitrato – il datore di lavoro non può sottrarsi. La tutela cautelare, essendo riconducibile all’esercizio della giurisdizione (art. 24, primo comma, Cost.) e alla garanzia del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.), non può avere un trattamento deteriore rispetto ai sistemi alternativi di composizione della lite, qual è l’inidoneità, prevista dalla disposizione censurata – secondo la giurisprudenza, che nella fattispecie costituisce diritto vivente – a precludere l’inefficacia dell’impugnazione dell’atto datoriale.

Inoltre, con il promovimento dell’azione cautelare da parte del lavoratore, il contenzioso conseguente all’impugnazione dell’atto datoriale emerge in piena luce e si avvia sul binario della composizione giudiziale senza che ci sia più il rischio di pretese del lavoratore latenti per lungo tempo. La realizzazione della finalità sottesa alla norma censurata rende sproporzionata, e quindi irragionevole (ancora ex art. 3 Cost.), la sanzione della perdita di efficacia dell’impugnazione per la mancata proposizione anche del ricorso ordinario; attività processuale ulteriore, priva di concreta utilità fin quando non è definito il procedimento cautelare e che ridonda in un ingiustificato onere per il lavoratore.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966 è quindi fondata in riferimento all’art. 3 Cost., con assorbimento degli altri parametri.

Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010, nella parte in cui non prevede che l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 cod. proc. civ.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come sostituito dall’art. 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), nella parte in cui non prevede che l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 del codice di procedura civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

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