Corte Costituzionale, Sentenza n.250 del 26/11/2020

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Ricorso in via principale - Coerenza della motivazione rispetto al petitum - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per contraddittorietà della motivazione rispetto al petitum in rapporto all'art. 117, comma secondo, lett. l), Cost., nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2019. L'impugnativa investe esplicitamente solo la parte della disposizione regionale che produrrebbe, ad avviso del ricorrente, l'effetto di violare quanto previsto dalla disciplina statale. Conseguentemente, è a tale specifico profilo che il ricorrente riferisce la dedotta violazione del parametro evocato in materia di ordinamento civile.

Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Possibilità, anche nel secondo semestre del 2019, per gli enti locali di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., e all'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta - dell'art. 1, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2019, che, nel modificare l'art. 6 della legge reg. Valle d'Aosta n. 12 del 2018, introduce il comma 5-bis, secondo cui, per l'anno 2019, gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 70% della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità. La disposizione regionale - interpretata nel senso di consentire alle amministrazioni regionali la stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa solo entro il 30 giugno 2019, in conformità del termine previsto dalla disposizione statale di cui all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - costituisce esercizio della competenza regionale in materia di ordinamento e organizzazione degli uffici, così consentendo una adeguata programmazione dei fabbisogni e delle esigenze delle amministrazioni destinatarie. Né è ravvisabile la lesione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione al parametro interposto costituito dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, che fissa nel 50% il limite della spesa sostenuta per le medesime finalità. La predetta disposizione statale non è infatti applicabile alla Regione Valle d'Aosta, atteso lo specifico quadro regolatorio che rimette al metodo pattizio la determinazione delle modalità del concorso della medesima Regione all'assolvimento degli obblighi derivanti dalle misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. (Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2013, n. 173 del 2012; ordinanza n. 267 del 2012).

Ricorso in via principale - Erronea trasposizione nel ricorso della disposizione impugnata - Mero errore materiale dedotto dalla illustrazione dei motivi di impugnazione - Ininfluenza sulla corretta individuazione della doglianza e sulla conseguente delimitazione del thema decidendum - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea trasposizione nel ricorso della disposizione impugnata, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2019. La difesa statale, nel riportare nella premessa del ricorso una previsione diversa da quella che nella successiva illustrazione dei motivi risulta realmente impugnata, è incorsa in un lapsus calami che non pregiudica la corretta individuazione né della disposizione realmente impugnata, né delle correlate argomentazioni né, dunque, dello stesso thema decidendum. (Precedenti citati: sentenze n. 228 del 2017, n. 14 del 2017).

Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Procedure selettive interne - Differimento di un anno, fino al 2021, dell'efficacia temporale delle procedure selettive per la progressione verticale tra le categorie o le posizioni riservate al personale di ruolo - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, dei principi di uguaglianza, di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e di accesso al pubblico impiego mediante concorso, eccedenza dalle competenze regionali statutarie - Insussistenza - Non fondatezza della questione

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, 117, secondo comma, lett. l), Cost., e all'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta - dell'art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2019, che differisce di un anno, fino al 2021, il triennio di operatività (2018-2020) della disciplina relativa alle progressioni verticali previsto dall'art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017. La disposizione impugnata costituisce esercizio della competenza regionale in materia di ordinamento e organizzazione degli uffici. Essa, infatti, non incide né sulla struttura della indicata normativa interposta, né sui requisiti per accedere alle progressioni verticali, né sul procedimento previsto, limitandosi a differirne l'operatività di un anno a causa di specifici motivati problemi organizzativi riscontrati in sede attuativa della medesima disposizione statale.

Ricorso in via principale - Ricorso del Governo - Omessa individuazione dei motivi di eccedenza delle competenze statutarie regionali rispetto agli evocati parametri statali interposti - Riferimento alle norme statali fondamentali nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa individuazione dei motivi di eccedenza delle competenze statutarie regionali rispetto agli evocati parametri statali interposti, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019. Poiché le competenze statutarie della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di «ordinamento degli enti locali» e di «finanze regionali e locali» devono essere esercitate in armonia con la Costituzione e i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, le norme regionali in materia non possono inficiare ovvero depotenziare le finalità che disposizioni statali, come quelle recate dal d.lgs. n. 118 del 2011, richiamato quale parametro interposto, perseguono per dare attuazione al principio della armonizzazione dei bilanci pubblici e della correlata unitarietà, a tal fine, del sistema contabile dello Stato nei suoi elementi essenziali. (Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 119 del 2019).

Ricorso in via principale - Impugnazione di norma regionale il cui termine di attuazione è già decorso - Permanenza dell'interesse del ricorrente a conseguire una declaratoria di illegittimità costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di interesse, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019. L'essere già decorso il termine indicato nella disposizione impugnata non rende irrilevante la sua declaratoria di illegittimità costituzionale, permanendo l'interesse del Governo ricorrente a conseguire una declaratoria in ordine alla competenza esclusiva dello Stato in materia, anche al fine di evitare la possibilità di interventi normativi replicativi ovvero emulativi di quello regionale impugnato. In materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, costituisce poi preciso interesse dello Stato conseguire la rimozione dall'ordinamento della specifica disposizione impugnata, a prescindere dalla vigenza di norme legislative regionali che ne costituirebbero il presupposto di legittimazione, non potendo queste ultime legittimare interventi normativi della Regione che stabiliscano una diversa disciplina di aspetti fondamentali dettati dalla normativa statale. (Precedente citato: sentenza n. 80 del 2017).

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Posticipazione al 31 maggio 2019 del termine di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'art. 18, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 118 del 2011, l'art. 6, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019, che differisce al 31 maggio 2019 il termine di approvazione da parte degli enti locali regionali del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018. È esigenza ineludibile, ai fini dell'attuazione del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici, che sia lo Stato a determinare una data unica e comune per l'approvazione del rendiconto da parte delle amministrazioni pubbliche, e che solo lo Stato possa, quindi, disporre un differimento dei termini previsti in via ordinaria per l'approvazione dei documenti di bilancio, ivi compreso il rendiconto, a ragione di sopraggiunte rilevanti esigenze. La scansione temporale degli adempimenti del ciclo di bilancio, dettati dalla normativa statale, è infatti funzionale a realizzare la unitaria rappresentazione dei dati della contabilità nazionale, imponendosi anche alle Regioni a statuto speciale, in quanto parti della "finanza pubblica allargata". (Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2017, n. 6 del 2017, n. 184 del 2016, n. 40 del 2014, n. 39 del 2014, n. 60 del 2013).

Ricorso in via principale - Coerenza della motivazione rispetto al petitum - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per contraddittorietà della motivazione rispetto al petitum, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019. Sebbene sia stato impugnato integralmente il comma in parola, il Governo ricorrente censura la disposizione limitatamente alla parte in cui viene confermato quanto previsto dall'art. 6, comma 5-bis, della legge reg. Valle d'Aosta n. 12 del 2018 e a ciò va, dunque, riferita la richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale.

Ricorso in via principale - Adeguata motivazione in relazione al parametro costituzionale evocato - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per motivazione per relationem riguardo alla violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019. Il ricorrente si limita a impugnare espressamente la disposizione regionale in riferimento alla sola lesione della competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione al parametro interposto costituito dalla disposizione dettata dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Salvaguardia dell'efficacia dei contratti e delle convenzioni stipulati e in essere alla data di entrata in vigore di altra legge regionale, a conferma di una disciplina già oggetto di impugnativa e dichiarata non fondata - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica ed eccedenza dalle competenze regionali statutarie - Insussistenza - Non fondatezza della questione

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e all'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta - dell'art. 6, comma 7, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019, che conferma quanto stabilito dall'art. 6, comma 5-bis, della legge reg. Valle d'Aosta n. 12 del 2018, secondo cui, per l'anno 2019, gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 70% della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità. Come affermato in occasione dello scrutinio della norma confermata - già dichiarata non fondata con la medesima pronuncia - la disposizione dettata dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, evocata come parametro interposto, non è applicabile alla Regione autonoma Valle d'Aosta, in ragione dello specifico quadro regolatorio che rimette al metodo pattizio la determinazione delle modalità del concorso della medesima Regione all'assolvimento degli obblighi derivanti dalle misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. Ciò comporta la non configurabilità, ad opera della disposizione in esame, della lesione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

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SENTENZA N. 250

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Mario Rosario MORELLI; Giudici : Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 4, e 2 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 27 marzo 2019, n. 1, recante «Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), e altre disposizioni urgenti», e dell’art. 6, commi 6 e 7, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 31 maggio-5 giugno 2019 e il 27 giugno-2 luglio 2019, depositati in cancelleria il 5 e il 28 giugno 2019, iscritti, rispettivamente, ai numeri 67 e 75 del registro ricorsi 2019 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 30 e 34, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visti gli atti di costituzione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

udito nell’udienza pubblica del 22 settembre 2020 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi gli avvocati dello Stato Gianna Maria De Socio e Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

deliberato nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso depositato il 5 giugno 2019 e iscritto al registro ricorsi n. 67 del 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 27 marzo 2019, n. 1, recante «Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), e altre disposizioni urgenti», in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, nonché dell’art. 2 della medesima legge regionale, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97, quarto comma, Cost., nonché di entrambe le disposizioni in riferimento all’art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta).

1.1.– L’art. 1, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2019, nell’inserire il comma 5-bis all’art. 6 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 24 dicembre 2018, n. 12, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali», attribuisce agli enti locali la facoltà, per l’anno 2019, di «avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 70 per cento della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità».

Il ricorrente deduce che la previsione regionale viola plurime previsioni della Carta costituzionale, contrastando con diverse disposizioni statali evocate come parametri interposti.

1.1.1.– In primo luogo, essa, nella parte in cui stabilisce che gli enti locali possono avvalersi per l’anno 2019 di personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, lederebbe la riserva esclusiva posta a favore del legislatore statale dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di «ordinamento civile». Ciò in quanto il combinato disposto degli artt. 5, comma 1, lettera a), e 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», che hanno introdotto il comma 5-bis all’art. 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), vieta alle amministrazioni pubbliche di stipulare a decorrere dal 1° luglio 2019 contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Inoltre, la disposizione impugnata lederebbe il medesimo parametro costituzionale in quanto non è conforme alla previsione di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, che limita la possibilità per la pubblica amministrazione di ricorrere ai contratti di collaborazione «al fine di scongiurare alla radice il rischio di ricorso abuso alle collaborazioni esterne pur in presenza di un elevato numero di dipendenti pubblici» (è citata la sentenza di questa Corte n. 43 del 2016).

La difesa statale ritiene che nella fattispecie non potrebbe essere invocata «la potestà legislativa regionale sull’ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione (art. 2, Statuto speciale) o quella di integrare e attuare le leggi della Repubblica (successivo art. 3)», poiché la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali è riconducibile alla disciplina generale dei rapporti di lavoro e dunque alla materia «ordinamento civile».

1.1.2.– In secondo luogo, il ricorrente assume che la disposizione regionale viola, altresì, la competenza statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» poiché non è in linea con le disposizioni dell’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che costituiscono principi generali nella predetta materia.

Il predetto articolo, evocato come parametro interposto dal ricorrente, stabilisce che a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche «possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009» e che, nei confronti delle amministrazioni che in tale anno non hanno sostenuto spese per le medesime finalità, il limite del 50 per cento «è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009».

In riferimento a tale ultima previsione la difesa statale rappresenta che «da un’interrogazione dei dati relativi al costo per lavoro flessibile sostenuto dalla regione Valle d’Aosta nel 2009, non risulta che la stessa ricada nella possibilità prevista dall’ultimo capoverso dell’art. 9, comma 28 del DL n. 78/2010, dal momento che la Regione risulta aver sostenuto tali tipologie di spesa, il che impedisce di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 9, co. 28 citato». Inoltre, evidenzia che «l’applicazione della disposizione regionale in esame comporterebbe maggiori oneri dato che, dai calcoli effettuati sui dati estrapolati dal conto annuale, il 70% della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 risulta maggiore rispetto al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009».

1.2.– Il ricorrente dubita, altresì, della legittimità costituzionale dell’art. 2 della medesima legge reg. Valle d’Aosta n. 1 del 2019, che «dispone modificazioni all’articolo 5-bis della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21, in materia di procedure selettive interne, prevedendo, in particolare, la sostituzione – nella rubrica e nel comma 1 dello stesso articolo 5-bis – delle parole “per il triennio 2018/2020” con le seguenti: “per il triennio 2019/2021”».

Innanzitutto, nel prorogare di un anno la disciplina delle progressioni verticali prevista per il triennio 2018-2020 dall’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017, violerebbe la riserva statale nella materia «ordinamento civile», attesa la riconducibilità a tale materia della predetta disciplina.

Il ricorrente evidenzia che la disposizione statale evocata come parametro interposto reintroduce, in deroga a quanto previsto dall’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, «ancorché per un periodo limitato, le progressioni verticali, attraverso la previsione di concorsi interamente riservati al personale interno, così come previsto dalla previgente normativa (ante Riforma Brunetta), piuttosto che mediante riserva di posti in concorsi pubblici (cfr. Corte conti, Sez, contr., delib. 23 marzo 2018, n. 42)».

Quanto alla riconducibilità dell’intervento regionale censurato alla materia «ordinamento civile», la difesa statale evidenzia che la esso riguarda la disciplina delle progressioni di carriera (le cosiddette progressioni verticali tra le aree mediante concorsi interamente riservati al personale in servizio) che interessa esclusivamente il personale già dipendente, sicché inciderebbe in materia di ordinamento civile, atteso che «la giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare che, in materia di pubblico impiego, “gli interventi legislativi che (...) dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere” devono essere ricondotti alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile».

1.2.1.– Il ricorrente deduce, poi, che la disposizione impugnata, nel contemplare un’ultrattività per il solo territorio regionale della disciplina derogatoria contenuta nell’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017, «finisce per introdurre una disciplina di favore per il personale della sola regione Valle d’Aosta, incompatibile sia con l’art. 3 della Costituzione, sia con gli articoli 51, primo comma, e 97, quarto comma, della Carta fondamentale».

In proposito, il ricorrente sostiene che la disciplina speciale dettata dall’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017 deve essere qualificata come «"principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica" cui deve uniformarsi la Regione nell’esercizio della potestà legislativa nelle materie di cui all’art. 2 della legge costituzionale n. 4 del 1948». Ciò perché la predetta disciplina statale, «nel perseguire l’obbiettivo di valorizzare le professionalità interne alle pubbliche amministrazion[i], realizza (sia in ragione della sua temporaneità, sia in considerazione del numero limitato di posti destinato ai concorsi cd. riservati) un ragionevole bilanciamento tra i principi di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, quello secondo cui “tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge” di cui all’articolo 51, primo comma, della Costituzione e quelli di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e di accesso al pubblico impiego mediante concorso di cui all’articolo 97 della Costituzione».

1.3.– Da ultimo, la difesa statale afferma che, per le argomentazioni innanzi rappresentate, entrambe le disposizioni regionali impugnate eccedono altresì la competenza legislativa esclusiva della Regione di cui all’art. 2 dello statuto speciale per la Valle d’Aosta.

2.– Con atto depositato in data 3 luglio 2019 la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato.

2.1.– Relativamente alla questione promossa nei confronti dell’art. 1, comma 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 1 del 2019, la resistente in via preliminare rileva che la lesione della competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., si riferisce solo alla particolare figura dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Essa pertanto sarebbe «inammissibile per contraddittorietà della motivazione rispetto al petitum e l’eventuale declaratoria d’incostituzionalità, nella denegata ipotesi di accoglimento, dovrà essere dunque circoscritta ai soli contratti di collaborazione coordinata e continuativa».

Nel merito la difesa regionale assume l’infondatezza della questione.

Innanzitutto rappresenta che il ricorso omette di considerare che il divieto statale di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa non ha efficacia immediata, ma decorre dal 1° luglio 2019, poiché l’art. 22, comma 8, del d.lgs. n. 75 del 2017 stabilisce che «[i]l divieto di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° luglio 2019».

Pertanto, ad avviso della resistente, «il legislatore regionale non ha inteso autorizzare la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa oltre il termine stabilito dal citato art. 22, comma 8 – dunque in violazione del divieto statale – ma si è limitato a prevedere che sino a quando sarà consentito l’impiego di tale formula contrattuale (cioè fino al 30 giugno 2019), gli Enti Locali valdostani potranno farvi ricorso, purché nel rispetto del limite di spesa individuato dal gravato art. 1, comma 4».

2.1.1.– Riguardo alla prospettata lesione dei principi posti dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, la difesa regionale ne assume l’insussistenza in quanto «l’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, invocato dallo Stato quale norma interposta, non trova diretta applicazione alla Valle».

La resistente rappresenta che «[c]on sentenza n. 260 del 2013 (e, già prima, con sentenza n. 173 del 2012), la Corte costituzionale ha infatti evidenziato, in una fattispecie analoga all’odierna, come “il concorso della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste all’assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall’ordinamento dell’Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica fissate dalla normativa statale è rimesso, per le annualità successive al 2010, alle misure previste nell’accordo stesso e nella legge che lo recepisce”», e chiarendo la stessa Corte «che “gli artt. 9, comma 28, e 14, comma 24-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 (che dispongono esclusivamente per gli anni successivi al 2010) sono applicabili a detta Regione solo, eventualmente, attraverso le misure fissate nell’accordo e approvate con legge ordinaria dello Stato. Essi, dunque, non trovando diretta applicazione nei confronti di tale Regione autonoma, non possono violarne l’autonomia legislativa e finanziaria”».

Richiamato il «principio consensualistico che informa i rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali nel nostro sistema costituzionale (cfr., fra molte, Corte cost., sentt. nn. 193 del 2012; 74 del 2009; 82 del 2007; 353 del 2004)», ed evidenziata la particolare autonomia legislativa e finanziaria riconosciuta alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dal proprio statuto speciale (artt. 2, comma 1, lettere a e b; 3, comma 1, lettera f; 4; 12 e 50) e dalle relative norme di attuazione, la difesa regionale afferma che la giurisprudenza costituzionale ha stabilito che «l’obiettivo di contenimento delle spese per il personale deve essere realizzato dagli enti ad autonomia speciale in via prioritaria mediante lo strumento degli accordi da esso stesso previsto” (così, ad es., sent. n. 169 del 2007)».

2.2.– In ordine alla questione di legittimità costituzionale promossa nei confronti dell’art. 2 della legge reg. Valle d’Aosta n. 1 del 2019, la difesa regionale preliminarmente eccepisce che nel ricorso è riportata una formulazione che nulla ha a che vedere con quella della disposizione impugnata «con ogni conseguente valutazione spettante a questa Corte in punto di ammissibilità della doglianza».

2.2.1.– La questione sarebbe comunque infondata nel merito.

La difesa della Regione rappresenta che «l’art. 5-bis della l.r. n. 21 del 2017, introdotto dall’art. 16, comma 4, della l.r. n. 2 del 2018 e poi modificato dalla l.r. n. 12 del 2018 (nessuna di queste previsioni, si sottolinea, è stata impugnata a suo tempo dallo Stato), disciplina per la Valle d’Aosta le modalità relative alle procedure selettive interne riservate al personale già dipendente di pubbliche Amministrazioni».

Ciò premesso, afferma che la disciplina recata dalla disposizione impugnata non contrasta con la disposizione statale evocata dal ricorrente come parametro interposto, poiché «si configura quale atto di recepimento, adeguamento ed esecuzione di quanto da essa previsto, oltre a costituire necessario e legittimo esercizio della competenza legislativa esclusiva regionale in materia di “ordinamento degli uffici” e di “ordinamento degli enti locali”, garantita, rispettivamente, dall’art. 2, comma 1, lettere a) e b) della l. cost. n. 4 del 1948».

In particolare, la resistente afferma che la disposizione impugnata, nell’intervenire in materia di procedure selettive per la progressione verticale del personale di ruolo, incide in un ambito materiale che attiene alle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale “superiore”, e non già in materia riconducibile all’«ordinamento civile», in quanto «non incide sulla struttura del rapporto di lavoro del personale dipendente della Regione; non altera il contenuto del contratto di lavoro regolato dalla legge dello Stato; non introduce alcuna modalità di progressione di carriera verticale difforme da quella prevista dal legislatore nazionale».

Comunque, ad avviso della difesa regionale, «lo slittamento in avanti» del termine previsto dalla disposizione statale di cui all’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017, disposto dalla norma impugnata, «si giustifica ampiamente alla luce delle peculiarità organizzative e dimensionali della Regione Valle d’Aosta e dei suoi Enti Locali e strumentali, facenti parte del comparto unico di contrattazione come definito dalla l.r. n. 22 del 2010, senza che ciò possa dare luogo ad alcuna disparità di trattamento».

La decisione di traslare in blocco il triennio sarebbe, difatti, «originata dall’esigenza di procedere all’adeguamento rispetto alla disciplina statale e al recepimento di quanto a tal fine previsto dalla successiva l.r. n. 12 del 2018», che «ha modificato le modalità di svolgimento delle procedure selettive disciplinate dalla l.r. n. 21 del 2017, accentrandole, per tutti gli enti pubblici valdostani, in capo alla Regione, la quale opera per il tramite della struttura regionale competente in materia di personale». Tale modifica avrebbe, dunque, precluso l’avvio per l’anno 2018 delle selezioni interne, sicché lo slittamento del termine, operato dalla disposizione regionale, consentirebbe correttamente di avviare le procedure a partire dall’anno 2019, in tal modo ripristinando il periodo triennale di vigenza previsto dalla normativa statale di riferimento.

2.2.2.– Da ultimo, in riferimento alla asserita violazione dell’art. 3 Cost., prospettata dal ricorrente, la difesa regionale assume che l’estensione al 2021 della disciplina recata dalla disposizione statale «consente legittimamente ai dipendenti pubblici valdostani di poter beneficiare dei concorsi riservati per un triennio “pieno”, in condizioni di parità rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici». Per contro, «accedendo alla (infondata) tesi statale, verrebbe a determinarsi una irragionevole disparità di trattamento: si creerebbe, infatti, una cerchia di dipendenti pubblici, quelli valdostani, discriminati sulla base della mera localizzazione geografica, in quanto impossibilitati ad avvalersi per un triennio intero della particolare modalità di progressione verticale di carriera di cui al richiamato art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017».

3.– Con il secondo ricorso, depositato in data 28 giugno 2019 e iscritto al reg. ric. n. 75 del 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, impugna, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., l’art. 6, comma 6, della legge della Regione Valle d’Aosta 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali), nonché, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. e all’art. 2 dello statuto, l’art. 6, comma 7, della medesima legge regionale.

3.1.– L’art. 6, comma 6, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2019 dispone: «[a]i sensi dell’articolo 29, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), il termine di approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018 è posticipato al 31 maggio 2019».

Ad avviso del ricorrente, la disposizione regionale incide nella materia del «sistema tributario e contabile dello Stato» devoluta dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., alla competenza esclusiva statale.

Ciò in quanto la materia è disciplinata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che pone i principi contabili generali omogenei cui tutte le Regioni – incluse quelle a statuto speciale – e gli enti locali devono uniformarsi. Nello specifico, la lettera b), del comma 1 dell’art. 18 (Termini di approvazione dei bilanci) del predetto decreto legislativo, stabilisce che le amministrazioni pubbliche approvano il rendiconto entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo.

A sostegno, l’Avvocatura generale dello Stato richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui «l’armonizzazione dei bilanci pubblici è una competenza esclusiva dello Stato, che non può subire deroghe territoriali, neppure all’interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite» (sentenza n. 80 del 2017), a nulla rilevando la esistenza di una potestà regionale (provinciale, nel caso della sentenza ora citata, che riguardava la Provincia autonoma di Bolzano). Tale materia trova il suo limite esterno, afferma la difesa statale, nella legislazione statale ed europea in materia di vincoli finanziari. nella determinazione delle procedure di programmazione e contabili degli enti locali insistenti sul proprio territorio, poiché la potestà di esprimere nella contabilità di tali enti locali le peculiarità connesse e conseguenti all’autonomia costituzionalmente garantita alla Regione «trova il suo limite esterno nella legislazione statale ed europea in materia di vincoli finanziari (in tal senso, la sentenza n. 6 del 2017, riferita alla Regione autonoma Sardegna)».

Il ricorrente evidenzia che «[i]n sostanza, senza l’uniformità dei linguaggi assicurata dall’armonizzazione dei conti pubblici a livello nazionale non sarebbe possibile alcun consolidamento della finanza pubblica allargata, il quale – essendo una sommatoria dei singoli bilanci delle amministrazioni pubbliche – non può che avvenire in un contesto espressivo assolutamente omogeneo» (sentenza n. 80 del 2017).

3.1.1.– Sulla scorta di quanto così rilevato, la difesa statale ritiene che la posticipazione del termine da parte della norma regionale impugnata costituisce un vulnus all’evidenziata esigenza di uniformità e armonizzazione, a nulla rilevando la natura solo formale della difformità con la norma statale.

In particolare evidenzia che la citata sentenza n. 80 del 2017, pur avendo ad oggetto la rilevanza di una modifica del (diverso) termine per la presentazione del bilancio di previsione, afferma principi applicabili anche nel caso in esame, là dove stabilisce che «la deroga al termine generale previsto dal d.lgs. n. 118 del 2011 non costituisce uno scostamento meramente formale poiché la «norma interposta – pur contenuta nel decreto di armonizzazione dei bilanci – per effetto delle strette interrelazioni tra i principi costituzionali coinvolti è servente al coordinamento della finanza pubblica, dal momento che la sincronia delle procedure di bilancio è collegata alla programmazione finanziaria statale e alla redazione della manovra di stabilità, operazioni che presuppongono da parte dello Stato la previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei (sentenza n. 184 del 2016)».

3.2.– Il ricorrente dubita, inoltre, della legittimità costituzionale del comma 7 dello stesso art. 6 della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2019, secondo cui: «[f]ermo restando quanto stabilito dall’articolo 6, comma 5-bis, della L.R. 12/2018, resta salva l’efficacia dei contratti e delle convenzioni stipulati e in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 1 [Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021) e altre disposizioni urgenti]. Resta comunque esclusa dal calcolo del limite percentuale massimo di cui all’articolo 6, comma 5-bis, della L.R. 12/2018 la spesa destinata all’impiego, con contratti di lavoro flessibile, di personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità e all’utilizzo di lavoratori socialmente utili».

Ad avviso della difesa statale, la disposizione impugnata, nella parte in cui conferma quanto previsto dall’art. 6, comma 5-bis, della legge reg. n. 12 del 2018, contrasterebbe con l’art. 2 dello statuto speciale per la Valle d’Aosta e con l’art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento alla competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

La difesa statale premette che l’art. 1, comma 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 1 del 2019, che introduce all’art. 6 della legge reg. n. 12 del 2018 il citato comma 5-bis, è stato già oggetto di impugnativa con il ricorso iscritto al n. 67 del registro ricorsi del 2019, per aver previsto la possibilità per gli enti locali di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 70 per cento della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009, in difformità della previsione di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, costituente principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica, al quale devono adeguarsi Regioni, Province autonome, enti locali e enti del servizio sanitario nazionale.

In proposito l’Avvocatura generale dello Stato ribadisce quanto già dedotto in sede di ricorso n. 67 del 2019, ovvero che «[d]alla verifica dei dati relativi al costo per il lavoro flessibile sostenuto dalla regione Valle d’Aosta nel 2009, non risultava che la stessa avesse sostenuto tali tipologie di spese, e doveva pertanto essere escluso che rientrasse nella possibilità di avvalersi della previsione contenuta all’ultimo capoverso dell’art. 9, comma 28 del DL n. 78/2010, ossia della facoltà di utilizzare come parametro di riferimento la media delle spese sostenute per il personale a tempo determinato o con convenzioni e co.co.co nel triennio 2007-2009», e che «ove si fosse consentita l’applicazione della disposizione regionale in esame, ne sarebbero conseguiti maggiori oneri per la Regione, dato che, dai calcoli effettuati sui dati estratti dal conto annuale, il 70% della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 risultava maggiore rispetto al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009».

Il ricorrente afferma dunque di impugnare per le medesime ragioni la disposizione dell’art. 6, comma 7, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2019, in quanto, nel ribadire l’efficacia e validità della norma di cui all’art. 1, comma 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 1 del 2019, oggetto della precedente impugnazione, presenta gli stessi vizi ivi denunciati in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., relativamente alla materia del coordinamento della finanza pubblica.

3.2.1.– La disposizione regionale violerebbe, parimenti, la previsione dell’art. 2 dello statuto speciale per la Valle d’Aosta, «che, tanto nell’ipotesi di competenza legislativa esclusiva, quanto in quella di competenza concorrente, pone comunque limiti alla stessa (che deve esercitarsi “in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”)». Tra tali principi vanno ascritti quelli dettati dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, che, pertanto, costituisce la norma interposta che è stata violata.

4.– Con atto depositato in data 25 luglio 2019 si è costituita la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, eccependo l’inammissibilità della questione e deducendone comunque l’infondatezza nel merito.

4.1.– In riferimento alla censura relativa all’art. 6, comma 6, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2019, la difesa regionale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità per mancata individuazione dei motivi di eccedenza delle competenze statutarie regionali rispetto ai parametri indicati nel ricorso, non avendo il ricorrente operato nessun riferimento «alla particolare autonomia finanziaria e contabile riconosciuto alla Valle dal proprio Statuto e dalle relative norme di attuazione».

In proposito viene richiamata la giurisprudenza costituzionale secondo cui «nei confronti delle Autonomie Speciali, e in un ambito materiale inciso, come nella specie, dalle competenze statutarie, l’omissione di ogni argomentazione sulle ragioni dell’applicazione, nella specie, delle norme del Titolo V, Parte II, della Costituzione, secondo quanto previsto dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”), determina l’inammissibilità del ricorso statale (tra le altre, Corte cost., sentenze nn. 315 del 2013; 288 del 2013; 90 del 2011)».

4.1.1.– La difesa della Regione eccepisce, altresì, l’inammissibilità della questione per difetto d’interesse sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, essendo ormai scaduto il termine del 31 maggio 2019, fissato dalla disposizione impugnata, e risultando la finalità sollecitatoria sottesa alla previsione regionale ormai esaurita, la difesa regionale sostiene che «dall’accoglimento del motivo di ricorso non potrebbe derivare alcun effetto ordinamentale» con conseguente «inammissibilità della doglianza per difetto di interesse».

Inoltre, la censura sarebbe inammissibile «tenuto conto che il suo eventuale accoglimento non potrebbe comunque, in nessun caso, rimuovere il vizio lamentato dallo Stato», in quanto la norma impugnata «è stata adottata in aderenza a quanto già previsto dal più volte richiamato art. 29, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2015, che non è mai stato impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri e che consente agli Enti Locali, come visto, di approvare il rendiconto consuntivo “entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge regionale”»; disposizione che, dunque, «rimarrebbe valida ed efficace anche nella denegata ipotesi di annullamento dell’art. 6, comma 6. Con conseguente inammissibilità della censura, anche sotto l’esposto versante, per difetto di interesse».

4.1.2.– Nel merito la questione promossa nei confronti dell’art. 6, comma 6, della legge reg. Valle d’Aosta n. 1 del 2019 sarebbe comunque infondata per essere stata «legittimamente adottata dal legislatore regionale nell’esercizio delle proprie competenze normative in materia di “ordinamento degli enti locali” e di “finanze regionali e locali”, garantite, rispettivamente, dall’art. 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 1, lettera f), dello Statuto speciale valdostano, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in combinato disposto con gli articoli 117, commi 3 e 4, 119 Cost. e 10 della legge cost. n. 3 del 2001».

Sul punto la resistente rappresenta che «[l]a competenza legislativa della Valle nelle predette materie è altresì assicurata dalle norme di attuazione del relativo Statuto – le quali, secondo l’insegnamento costante della Corte, per la loro “particolare competenza separata e riservata, risultano caratterizzate da particolare forza e valore e, di conseguenza, sottratte, anche in assenza di un’espressa clausola di salvaguardia, alla possibilità di abrogazione o di deroga da parte di norme di legge ordinaria” (tra le molte, Corte cost., sent. n. 191 del 1991; sent. n. 206 del 1975). Ciò, avuto particolare riguardo al d.lgs. 28 dicembre 1989, n. 431 (“Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d’Aosta in materia di finanze regionali e comunali”), il cui art. 6 riserva alla Regione, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, il potere di emanare norme “in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli Enti Locali della Valle d’Aosta e delle loro aziende”».

4.1.3.– Sotto altro profilo la difesa della resistente assume «che se un interesse costituzionalmente rilevante può essere ravvisato nella necessità che i bilanci di previsione degli Enti Locali siano approvati in maniera “sincronica”, nel rispetto del termine di legge posto dalla norma interposta di cui all’art. 18, d.lgs. n. 118 del 2011, le medesime conclusioni non possono valere per la diversa ipotesi di approvazione del rendiconto consuntivo».

Ciò in ragione delle diverse funzioni dei due strumenti: «mentre l’approvazione del bilancio di previsione è servente al coordinamento della finanza pubblica, risultando la sincronia delle procedure di bilancio fondamentale in quanto collegata alla programmazione finanziaria statale e alla redazione della manovra di stabilità – operazioni, queste, che presuppongono da parte dello Stato la previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli finanziari nazionali ed europei – altrettanto non può dirsi per l’approvazione del rendiconto consuntivo».

Secondo la difesa regionale il rendiconto «assolve al diverso scopo di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull’andamento economico e sui fluissi finanziari dell’Ente Locale, costituendo semplicemente, quindi, la rappresentazione plastica delle attività svolte dagli amministratori per l’attuazione dei programmi e per l’assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali», e che in tale prospettiva, il rendiconto di esercizio «costituisce lo strumento attraverso il quale il corpo elettorale verifica i risultati politici degli amministratori, confrontando il programma proposto con quanto effettivamente realizzato».

4.1.4.– In ogni caso, la resistente assume che il differimento di un mese del termine di approvazione da parte degli enti locali del rendiconto di gestione per il 2018 «non è in grado di frustrare l’esigenza di base prevista dal d.lgs. n. 118 del 2011, ossia quella di garantire la rappresentazione uniforme dei fenomeni giuridici ed economici sottesi alla struttura matematica dei bilanci», in quanto non sarebbe «nemmeno astrattamente in grado di ledere il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, come dimostra, all’evidenza, il fatto che il Governo non abbia invocato alcuna violazione, ad opera del legislatore regionale, dell’art. 81 Cost.».

A conferma della asserita non inerenza del rendiconto consuntivo al coordinamento della finanza pubblica a livello nazionale, la difesa regionale evidenzia che il Presidente del Consiglio dei ministri non ha impugnato l’analoga previsione contenuta nell’art. 38, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni della L.R. n. 19/2013, della L.R. n. 9/2009 e L.R. n. 26/2014 concernenti gli enti locali), secondo cui «[i] Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale».

Sempre sul punto, la difesa della Regione rappresenta che la sentenza n. 80 de1 2017, richiamata dal ricorrente, aveva ad oggetto disposizioni contabili, introdotte dalla Provincia autonoma di Bolzano, che comportavano effetti diversi, ben più ampi e incisivi di quelli recati dalla impugnata disposizione adottata dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, che «non reca alcuna disciplina in materia contabile in grado di ribaltare la struttura del sistema di armonizzazione, come delineato dal d.lgs. n. 118 del 2011».

Conclusivamente, la difesa regionale insiste nell’assumere che la disposizione impugnata «trova fondamento in tutte le norme di rango costituzionale e in quelle di attuazione più sopra ricordate», realizzando «una semplice integrazione della disciplina statale di riferimento, in grado di tenere conto delle particolari esigenze di contabilità della finanza locale valdostana, senza in alcun modo distorcere le regole dell’armonizzazione poste dal legislatore statale».

4.2.– La resistente deduce parimenti la inammissibilità e la infondatezza della questione di legittimità costituzionale promossa nei confronti dell’art. 6, comma 7, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2019, in riferimento alla lesione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

4.2.1.– Preliminarmente, la difesa regionale evidenzia «come lo Stato impugni integralmente il comma 7, per poi svolgere doglianze che si appuntano solo sulla particolare figura dei contratti a tempo determinato, sulle convenzioni e sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa, non anche sull’ulteriore aspetto relativo all’esclusione, dal calcolo del limite percentuale massimo, di quella parte di spesa destinata al “personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità e all’utilizzo di lavoratori socialmente utili”. In parte qua la censura si rivela, quindi, inammissibile per contraddittorietà della motivazione rispetto al petitum».

4.2.2.– La difesa regionale eccepisce anche l’inammissibilità della questione «nella parte in cui il Governo ha fatto valere l’illegittimità derivata dell’art. 6, comma 7, semplicemente invocando i “medesimi vizi” fatti valere con riferimento alla precedente legge regionale già impugnata, dunque articolando le censure per relationem, in maniera generica e meramente assertiva», in riferimento al vizio lamentato dall’Avvocatura con il precedente ricorso n. 67 del 2019, relativo alla presunta violazione, ad opera dell’art. 1, comma 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 1 del 2019, della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, con la conseguenza che la relativa censura, sebbene fatta valere con il precedente ricorso n. 67 del 2019, risulta nella specie inammissibile per difetto assoluto di motivazione.

4.2.3.– Ad avviso della resistente, la questione è, comunque, infondata del merito «per l’assorbente ragione che l’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, invocato dallo Stato quale norma interposta, non può trovare diretta applicazione alla Valle».

Al riguardo, vengono riproposte le argomentazioni già svolte sul punto nell’atto di costituzione nel giudizio instaurato a seguito del ricorso n. 67 del 2019, con il richiamo alle sentenze di questa Corte n. 260 del 2013 e n. 173 del 2012, che hanno escluso l’applicabilità diretta alla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste della disposizione statale evocata dal ricorrente come parametro interposto, nonché alla giurisprudenza costituzionale relativa al principio consensualistico che informa i rapporti finanziari tra Stato e Regioni a statuto speciale, anche alla luce della particolare autonomia legislativa e finanziaria riconosciuta alla Regione dal proprio statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

4.2.4.– «[N]ella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che il gravato art. 6, comma 7, della l. r. n. 4 del 2019 sia stato validamente impugnato dal Governo anche per violazione del limite dell’ordinamento civile», la resistente afferma che, diversamente da quanto sostenuto nel «più volte citato ricorso n. 16 del 2019 [recte: n. 67 del 2019], non interviene sulla disciplina del pubblico impiego privatizzato eccedendo indebitamente la propria competenza e vanificando il divieto statale».

Sul punto, la difesa della Regione ripercorre l’iter argomentativo prospettato nell’atto di costituzione nel giudizio relativo al ricorso n. 67 del 2019.

In particolare, ribadisce che la disposizione impugnata «non ha inteso autorizzare la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa oltre il termine stabilito dal citato art. 22, comma 8 – dunque in violazione del divieto statale – ma si è limitato a prevedere che sino a quando sarà consentito l’impiego di tale formula contrattuale (cioè fino al 30 giugno 2019), gli Enti Locali valdostani potranno farvi ricorso, purché nel rispetto del limite di spesa individuato dal gravato art. 1, comma 4», e che, conseguentemente, non comporta la violazione del divieto recato dall’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001.

4.2.5.– Da ultimo, la difesa regionale assume l’inammissibilità e l’infondatezza anche della censura relativa al «presunto contrasto tra l’art. 6, comma 6, della l.r. n. 4 del 2019, rispetto all’art. 2 dello Statuto speciale valdostano, in forza del quale la competenza legislativa regionale dovrebbe comunque esercitarsi nel rispetto dei “principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali nelle riforme economico-sociali della Repubblica”, tra i quali sarebbero annoverabili “i principi posti dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, che costituisce, nel contesto, la norma interposta che è stata violata”».

La censura sarebbe, innanzitutto, inammissibile «in quanto formulata in maniera generica e perplessa (cfr. Corte cost., sent. n. 197 del 2009), invocando il Governo la lesione di presunti “principi” recati dall’art. 9, comma 28, senza tuttavia chiarire a quali di essi si stia facendo riferimento».

Al contempo, la resistente assume la infondatezza nel merito della censura «considerata la posizione differenziata della Valle in relazione al concorso agli obiettivi di finanza pubblica, riconosciuta in più occasioni dalla Corte, e tenuto conto del relativo potere di prevedere, per i propri Comuni, autonomi limiti di spesa per il lavoro flessibile, compatibili con le peculiari dimensioni, di organico e di bilancio».

5.– In prossimità dell’udienza la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha depositato nei due giudizi memorie difensive nelle quali, ribadite le conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti di costituzione, ha svolto ulteriori argomentazioni in riferimento alla dedotta illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2019 (oggetto del ricorso n. 67 del 2019) e dell’art. 6, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2019 (oggetto del ricorso n. 75 del 2019).

In particolare, la difesa regionale assume che il ricorrente non avrebbe addotto elementi probatori in ordine alla violazione da parte della disposizione regionale impugnata della percentuale di spesa autorizzata dalla norma statale interposta, così come riguardo alla impossibilità di avvalersi di tale previsione statale, per non aver sostenuto la Regione nel 2009 spese per la tipologia di assunzioni ivi contemplata, con conseguente esclusione della stessa possibilità di ricorrere ad esse.

Inoltre, ad avviso della resistente, l’Avvocatura dello Stato avrebbe omesso di ricordare che l’art. 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), per gli anni 2018 e 2019, avrebbe elevato dal 50 al 70 per cento la quota della spesa sostenuta nel triennio 2007-2009 per le medesime finalità, già contemplata dall’art. 9, comma 28 del d.l. n. 78 del 2010.

Considerato in diritto

1.– Questa Corte è chiamata ad esaminare i due ricorsi indicati in epigrafe, promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nei confronti di alcune disposizioni di due leggi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste: gli artt. 1, comma 4, e 2 della legge della Regione Valle d’Aosta 27 marzo 2019, n. 1, recante «Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), e altre disposizioni urgenti», con il ricorso iscritto al n. 67 del registro ricorsi 2019; i commi 6 e 7 dell’art. 6 della legge della Regione Valle d’Aosta 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali), con il ricorso iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2019.

I ricorsi devono essere riuniti attesa la sostanziale identità e sovrapposizione delle questioni di legittimità costituzionali dell’art. 1, comma 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 1 del 2019, promossa con il primo ricorso, e dell’art. 6, comma 7, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2019, promossa con il secondo ricorso.

2.– Con il ricorso n. 67 del 2019 è, innanzitutto, impugnato l’art. 1, comma 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 1 del 2019 che, nel modificare l’art. 6 della legge della Regione Valle d’Aosta 24 dicembre 2018, n. 12, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali», introduce il comma 5-bis, secondo cui «[p]er l’anno 2019, gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 70 per cento della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità».

La disposizione regionale, nella parte in cui consentirebbe agli enti locali della Regione di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche nel secondo semestre 2019, sarebbe lesiva dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile.

Ciò in quanto violerebbe il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a decorrere dal 1° luglio 2019, previsto dal combinato disposto dell’art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e dell’art. 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

Inoltre, la disposizione regionale lederebbe al contempo il comma 6 del medesimo art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, che stabilisce i presupposti di legittimità richiesti per la stipula da parte delle pubbliche amministrazioni di contratti di lavoro autonomo.

Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto anche con l’art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento alla competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto non contempla il rispetto del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, stabilito dalla norma interposta di cui all’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, costituente principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Infine la disposizione regionale eccederebbe la competenza legislativa della Regione, poiché l’art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) impone che la potestà legislativa regionale sia esercitata «[i]n armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica […] nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

2.1.1.– Preliminarmente occorre rilevare l’inconferenza di quanto dedotto dalla difesa regionale nella memoria depositata in prossimità dell’udienza in ordine alla mancata indicazione da parte del ricorrente della disciplina dettata dall’art. 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

Difatti, tale disposizione non assume rilevo ai fini del presente giudizio in quanto non trova applicazione nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Essa, invero, prevede che nelle (sole) Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, per esigenze connesse agli eventi sismici che le hanno colpite, possa procedersi negli anni 2018 e 2019 ad assunzioni di personale a tempo determinato, elevando a tal fine la percentuale del 50 per cento, prevista dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, al 70 per cento.

2.1.2.– Sempre in via preliminare, va disattesa la eccezione di inammissibilità della prima censura sollevata dalla difesa regionale per asserita contraddittorietà della motivazione rispetto al petitum, riferendosi la censura statale alla sola tipologia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, mentre la disposizione impugnata contempla anche le assunzioni di personale a tempo determinato e con convenzione.

L’impugnativa investe, difatti, esplicitamente proprio la parte della disposizione regionale che produrrebbe, ad avviso del ricorrente, l’effetto di consentire agli enti locali regionali di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche nel secondo semestre del 2019, diversamente dalla disciplina statale che limita tale possibilità al primo semestre. Conseguentemente, è a tale specifico profilo che il ricorrente riferisce la dedotta violazione della competenza statale in materia di «ordinamento civile».

2.2.– Nel merito le censure non sono comunque fondate.

2.2.1.– Riguardo alla prima censura, occorre precisare il quadro normativo di riferimento, attesa la sinteticità della illustrazione effettuatane dal ricorrente.

Il divieto di stipulare, a decorrere dal 1° luglio 2009, contratti di collaborazione, posto dall’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 – introdotto dall’art. 5 del d.lgs. n. 75 del 2017 – si riferisce ai «contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». La medesima disposizione stabilisce la nullità dei contratti posti in essere in violazione del divieto.

Il comma 6 del medesimo art. 7 dispone che «[f]ermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono fra fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria» in presenza dei «presupposti di legittimità» successivamente indicati nella disposizione stessa.

La censura è, dunque, riferibile alla prospettata portata derogatoria della disposizione regionale impugnata, là dove consentirebbe la stipula di contratti di collaborazione aventi le caratteristiche indicate dal ricordato art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, anche nel secondo semestre del 2019, in violazione del termine ultimo (30 giugno 2019) posto dalla disciplina statale, che è ricondotta all’«ordinamento civile».

Ma, come correttamente rilevato dalla difesa della Regione, la disposizione regionale deve, tuttavia, essere interpretata nel senso di consentire alle amministrazioni regionali la stipula dei contratti in oggetto solo entro il 30 giugno 2019, in conformità, pertanto, del termine previsto dalla disposizione statale. In tal modo l’intervento regionale risulta compatibile con l’ordinamento statale.

Nel rilevare che la disposizione impugnata non altera né incide sull’istituto contrattuale in esame, di cui implicitamente richiama la cogenza, questa Corte individua la finalità perseguita dal legislatore regionale in quella di consentire per l’anno 2019 agli enti regionali di avvalersi di personale ricorrendo ad alcune tipologie flessibili di rapporto di lavoro, tra le quali i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, entro determinati limiti di spesa, ma pur sempre nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti per la stipula di tali contratti dal legislatore nazionale, ivi compreso, pertanto, il rispetto del suddetto termine del 30 giugno 2019.

In tale contesto l’intervento in esame costituisce espressione della competenza regionale in materia di ordinamento e organizzazione degli uffici, poiché svolge la funzione di indicare e predeterminare gli ambiti di spesa entro i quali le amministrazioni destinatarie sono autorizzate nel 2019 a reclutare personale tramite le tipologie contrattuali indicate, in relazione ai propri fabbisogni ed esigenze, così consentendo una adeguata programmazione.

2.2.2.– La seconda censura concerne la disposizione regionale nella parte in cui stabilisce il limite del 70 per cento della spesa storica entro il quale gli enti locali delle Regioni possono stipulare nel 2019 contratti di lavoro “flessibile”, in quanto ritenuta dal ricorrente lesiva della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione al parametro interposto costituito dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, che prevede limiti diversi e inferiori.

Questa Corte si è già espressa per la non applicabilità diretta della predetta disposizione statale alla Regione Valle d’Aosta, atteso lo specifico quadro regolatorio in materia di concorso della medesima Regione all’assolvimento degli obblighi derivanti dalle misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale.

Difatti, nella sentenza n. 173 del 2012, nell’ordinanza n. 267 del 2012 e nuovamente nella sentenza n. 260 del 2013, questa Corte ha rilevato che successivamente all’entrata in vigore, con il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, della disposizione dettata dall’art. 9, comma 28, lo Stato e la Regione Valle d’Aosta hanno concluso in data 11 novembre 2010 un accordo «per il coordinamento della finanza pubblica nell’ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione», in dichiarata applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’art. 119 della Costituzione), al fine di modificare l’ordinamento finanziario della Regione e di definire specifiche norme di coordinamento finanziario.

Il predetto accordo stabiliva che gli obiettivi finanziari pattuiti «sono approvati con legge ordinaria dello Stato».

In attuazione dell’accordo e dei suoi obiettivi finanziari, è quindi intervenuta la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)», il cui art. 1, ai commi 160 e seguenti, ne riproduce i contenuti dando ad essi natura e cogenza legislativa.

Il predetto metodo pattizio nel determinare le modalità di concorso della Regione autonoma Valle d’Aosta agli obiettivi di finanza pubblica ha trovato conferma nell’accordo sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Ministro dell’economia e delle finanze in data 16 novembre 2018, i cui contenuti sono stati recepiti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), art. 1, commi da 876 a 879. In particolare, il comma 877 dispone che: «[i]l contributo alla finanza pubblica della regione autonoma Valle d’Aosta è stabilito nell’ammontare complessivo di 194,726 milioni di euro per l’anno 2018, 112,807 milioni di euro per l’anno 2019 e 102,807 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con i predetti contributi sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018», mentre il comma 878 prevede: «[è] fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito il contributo posto a carico della regione Valle d’Aosta, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere incrementato per un periodo limitato di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento».

Tale accordo, dunque, non contempla specifiche previsioni nella materia poiché si limita a quantificare complessivamente gli effetti del contributo della Regione al risanamento della finanza pubblica.

La disposizione regionale impugnata interviene, pertanto, nella vigenza di un quadro ordinamentale analogo a quello in considerazione del quale questa Corte nelle ricordate sentenze ha affermato la non diretta applicabilità alla Regione Valle d’Aosta della disposizione di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, evocata come parametro interposto dal ricorrente. Pertanto, tale statuizione va confermata nel caso di specie.

Ne consegue la declaratoria di infondatezza della questione in esame.

Resta ferma, naturalmente, l’esigenza di un costante e puntuale monitoraggio da parte delle competenti istituzioni dell’effettivo perseguimento e conseguimento degli obiettivi finanziari stabiliti dalle ricordate disposizioni di legge inerenti le modalità di concorso della Regione Valle d’Aosta alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

2.3.– Il ricorrente dubita, poi, della legittimità costituzionale dell’art. 2 della medesima legge regionale n. 1 del 2019, che differisce di un anno, ovvero al 2021, il triennio di operatività (2018-2020) della disciplina relativa alle progressioni verticali previsto dall’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017.

Innanzitutto, essa contrasterebbe con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché prevede una disciplina delle progressioni di carriera del personale regionale (nella specie, le cosiddette progressioni verticali tra le aree mediante concorsi interamente riservati) difforme per durata a quanto contemplato dall’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017. Secondo il ricorrente tale disciplina statale, poiché opera nei confronti dei dipendenti già in servizio, integra un aspetto regolatorio del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato e, pertanto, afferisce a materia riconducibile all’«ordinamento civile».

La disposizione impugnata, nel differire di un anno l’operatività della disposizione statale, sarebbe, altresì, lesiva dell’art. 3 Cost., in quanto introdurrebbe una disciplina di favore per il personale della sola Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, e degli artt. 51, primo comma, e 97, quarto comma, Cost., in riferimento al principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e di accesso al pubblico impiego mediante concorso.

Infine, l’intervento regionale eccederebbe la competenza legislativa della Regione poiché l’art. 2 dello statuto speciale per la Valle d’Aosta impone che la potestà legislativa regionale sia esercitata «[i]n armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica […] nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

2.3.1.– Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente a motivo dell’erronea trasposizione nel ricorso della disposizione impugnata.

In effetti, nella premessa del ricorso viene riportata una previsione diversa da quella che nella successiva illustrazione dei motivi risulta realmente impugnata.

Tuttavia, è evidente che la difesa statale è incorsa in un lapsus calami che non pregiudica la corretta individuazione né della disposizione realmente impugnata, né delle correlate argomentazioni né, dunque, dello stesso thema decidendum (ex multis, sentenze n. 228 e n. 14 del 2017).

2.3.2.– Nel merito la questione non è fondata.

Come prospettato dalla resistente, la disposizione impugnata non costituisce una violazione della competenza statale in materia di «ordinamento civile», espressa nella disposizione evocata come parametro interposto, bensì esercizio della competenza regionale in materia di ordinamento e organizzazione degli uffici.

La disposizione regionale non incide sulla struttura disposizione statale, ovvero sui requisiti per accedere alle progressioni verticali né sul procedimento previsto, limitandosi a differirne l’operatività di un anno.

La Regione afferma che tale differimento è stato causato da problemi organizzativi riscontrati in sede attuativa della disposizione statale.

Le criticità così dedotte dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste risultano oggettivamente accertate.

In proposito la difesa regionale richiama la modifica ad opera dell’art. 8 della legge regionale n. 12 del 2018 delle modalità attuative delle progressioni in oggetto e allega la nota 18 giugno 2019, prot. n. 13661, del coordinatore del dipartimento del personale e organizzazione della Regione attestante che «nel corso dell’anno 2018 ed a tutt’oggi, l’Amministrazione regionale non si è avvalsa, né per proprio conto né per conto degli enti locali, della facoltà prevista dall’art. 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75/2015 - c.d. Riforma Madia».

Nel medesimo senso depongono i lavori preparatori concernenti la disposizione regionale impugnata.

La Regione, dunque, riconosce la precettività della disposizione statale, anche in riferimento all’individuazione del periodo triennale di vigenza, ma ne ha differito la decorrenza a causa della specifica situazione determinatasi nell’ambito regionale. Ciò anche per evitare gli effetti pregiudizievoli per il personale interessato, che altrimenti conseguirebbero dalla riduzione a due anni del lasso temporale di tre anni della operatività della disciplina prevista dalla disposizione statale.

Si è, dunque, in presenza di un intervento espressione dell’autonomia regionale volto ad adattare a specifiche motivate esigenze l’assetto normativo dettato dall’ordinamento statale con l’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017, adeguando il periodo di vigenza da esso previsto alla peculiare situazione verificatasi nell’ambito regionale.

Va d’altra parte rilevato che la disciplina statale invocata dal ricorrente come parametro interposto, vigente all’atto dell’emanazione della disposizione regionale impugnata, è stata successivamente modificata in senso ad essa conforme dall’art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, proprio sostituendo le parole «[p]er il triennio 2018-2020» con quelle «[p]er il triennio 2020-2022», oltre che elevando al 30 per cento la misura del 20 per cento dei numeri di posti per tali procedure selettive rispetto al numero previsto nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

3.– Nel secondo ricorso, iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2019, la difesa statale impugna i commi 6 e 7 dell’art. 6 della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2019.

3.1.– Il comma 6 dell’art. 6 della citata legge regionale differisce al 31 maggio 2019 il termine di approvazione da parte degli enti locali regionali del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018.

Ad avviso del ricorrente, ciò viola la competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva allo Stato la determinazione unitaria del termine per l’approvazione del rendiconto da parte delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali, attraverso il parametro interposto dell’art. 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), secondo cui le amministrazioni pubbliche approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell’anno successivo.

3.2.– Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa regionale.

3.2.1.– Viene innanzitutto eccepita la mancata individuazione da parte del ricorrente dei motivi di eccedenza delle competenze statutarie regionali rispetto ai parametri indicati nel ricorso, mancando ogni riferimento «alla particolare autonomia finanziaria e contabile riconosciuta alla Valle dal proprio Statuto e dalle relative norme di attuazione».

L’eccezione non è fondata.

Il ricorrente assume la violazione, ad opera della disposizione regionale impugnata, della specifica competenza statale nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», in conformità alla delibera del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019.

Il previo confronto del ricorrente con le competenze legislative assegnate dallo statuto speciale alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in conformità all’indirizzo espresso, tra le altre, nelle sentenze di questa Corte n. 25 del 2020 e n. 119 del 2019, porta a concludere nel senso che le competenze in materia di «ordinamento degli enti locali» e di «finanze regionali e locali» della resistente richiamate dalla difesa regionale debbono essere esercitate in armonia con la Costituzione e i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico della Repubblica. Pertanto le norme regionali in materia non possono inficiare ovvero depotenziare le finalità che disposizioni statali, come quelle recate dal d.lgs. n. 118 del 2011, perseguono per dare attuazione al principio della armonizzazione dei bilanci pubblici e dalla correlata unitarietà, a tal fine, del sistema contabile dello Stato nei suoi elementi essenziali.

In proposito, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che, significativamente, l’art. 1 del predetto decreto legislativo, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ha reso ancor più cogente l’obbligo per le Regioni di ottemperare alle previsioni dettate dal decreto stesso, stabilendo che «[a] decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto».

3.2.2.– Viene, altresì, eccepita la inammissibilità della questione per difetto di interesse sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, la difesa regionale assume che il decorso del termine del 31 maggio 2019 – previsto dalla disposizione regionale impugnata per l’approvazione dei rendiconti – renderebbe irrilevante la sua declaratoria di illegittimità costituzionale.

L’eccezione non è fondata.

Permane, difatti, l’interesse del ricorrente a conseguire una declaratoria in ordine alla competenza esclusiva dello Stato in materia, anche al fine di evitare la possibilità di interventi normativi replicativi ovvero emulativi di quello regionale impugnato.

Sotto altro profilo, la carenza di interesse viene motivata dalla resistente in base alla considerazione che la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata non potrebbe in ogni caso rimuovere il vizio lamentato dallo Stato.

Ciò in quanto la disposizione regionale sarebbe stata adottata in virtù dell’art. 29 (Termine di approvazione dei documenti contabili degli enti locali), comma 1, della legge della Regione Valle d’Aosta 11 dicembre 2015, n. 19, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali», secondo cui «[g]li enti locali approvano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge regionale»; disposizione che rimarrebbe valida anche in caso di accoglimento del ricorso in esame.

Innanzitutto, questa Corte rileva che costituisce preciso interesse dello Stato conseguire la rimozione dall’ordinamento della specifica disposizione impugnata, a prescindere dalla vigenza di norme legislative regionali che, secondo la difesa della resistente, ne costituirebbero il presupposto di legittimazione.

D’altro canto, la ricognizione del quadro normativo non conforta, a sua volta, l’assunto della difesa regionale.

Già l’art. 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d’Aosta in materia di finanze regionali e comunali) afferma che la potestà regionale di emanare norme in materia di bilanci e di rendiconti deve avvenire non solo nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilità degli enti locali, ma anche delle disposizioni relative alla normalizzazione e al coordinamento dei conti pubblici di cui al Titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) e al d.P.R. 19 giugno 1979, n. 421 (Coordinamento delle disposizioni regolanti la contabilità delle province e dei comuni con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335).

Alla luce di tale quadro normativo devono essere quindi letti l’art. 13 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta) e, a maggior ragione, la ricordata disposizione dell’art. 29, comma 1, della legge reg. n. 19 del 2015.

Una lettura costituzionalmente compatibile della predetta disposizione induce difatti a ritenere che essa non può legittimare interventi normativi della Regione che stabiliscano una diversa disciplina di aspetti così fondamentali dettati dalla normativa statale, poiché ciò determinerebbe la sostanziale elusione di quanto disposto dal ricordato ultimo periodo dell’art. 1 del d.lgs. n. 118 del 2011, come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 126 del 2014 a tutela dell’effettività del principio costituzionale dell’armonizzazione dei bilanci pubblici (in tal senso, la già richiamata sentenza n. 80 del 2017).

Conseguentemente le misure adottabili in base alla predetta normativa regionale vanno circoscritte ad aspetti che completano e integrano la disciplina statale e che siano oggettivamente e strettamente correlati e funzionali a specifiche esigenze locali.

3.3.– Nel merito la questione è fondata.

L’iter argomentativo del ricorrente risulta persuasivo, in quanto coerente con la giurisprudenza di questa Corte in argomento (ex plurimis, sentenze n. 80 e n. 6 del 2017, n. 184 del 2016, n. 40 e n. 39 del 2014, e n. 60 del 2013).

In particolare, le diffuse argomentazioni svolte nelle pronunce n. 184 del 2016 e n. 80 del 2017 costituiscono punto di riferimento anche per la decisione dell’odierna questione.

Questa Corte ha già evidenziato che la scansione temporale degli adempimenti del ciclo di bilancio, dettati dalla normativa statale, risulta funzionale a realizzare la unitaria rappresentazione dei dati della contabilità nazionale, e si impone anche alle Regioni a statuto speciale, in quanto parti della “finanza pubblica allargata”.

In questa prospettiva, il differimento del termine di uno degli adempimenti cardine di tale ciclo, quale è l’approvazione del rendiconto della gestione, non configura uno scostamento meramente formale, atteso che «la sincronia delle procedure di bilancio è collegata alla programmazione finanziaria statale» e alla redazione delle connesse manovre finanziarie, operazioni che richiedono la previa conoscenza da parte dello Stato di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei (in tal senso, sentenza n. 184 del 2016).

Ne deriva che la tempistica dettata dal legislatore statale per l’approvazione dei documenti di bilancio, nel costituire elemento coessenziale per il conseguimento dell’indicato obiettivo, è sottratta alla possibilità di interventi anche da parte delle Regioni a statuto speciale.

Ciò al fine di evitare una nuova frammentazione del quadro regolatorio, che la competenza esclusiva assegnata allo Stato in sede di riforma della Carta costituzionale ha inteso superare allo scopo di assicurare un contestuale, e dunque efficace, monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica.

Del resto, il rilievo dell’ottemperanza del termine annuale dettato dalla disciplina statale per l’approvazione del rendiconto trova implicita conferma nel principio contabile generale costituito dalla “annualità” dell’approvazione dei documenti di bilancio, sia di previsione che di rendicontazione, contemplato all’Allegato 1 del d.lgs. n. 118 del 2011, come affermato dall’art. 3 del medesimo decreto legislativo.

In tale contesto, diversamente da quanto asserito dalla difesa regionale, non rileva, dunque, che lo scostamento stabilito dalla disposizione impugnata sia di un solo mese, tanto più ove si consideri che il presente giudizio afferisce a profili di competenza.

3.3.1.– La difesa regionale sostiene, in via gradata, una diversa linea argomentativa che fa leva sulla specifica funzione del rendiconto, rispetto alla cui approvazione sincronica non sarebbe ravvisabile un interesse costituzionalmente rilevante, come invece nel caso dell’approvazione del bilancio preventivo.

A sostegno viene dedotta la diversità dei due strumenti e, specificamente, la funzione del rendiconto quale strumento che consente al corpo elettorale di verificare l’attuazione del programma proposto dagli amministratori. Tale funzione renderebbe l’approvazione del documento «non strumentale e servente rispetto al coordinamento della finanza pubblica».

L’argomentazione non è condivisibile.

Il rendiconto opera in termini di responsabilità degli amministratori per l’impiego di risorse finanziarie pubbliche nel rispetto dei canoni di legalità, efficienza, efficacia ed economicità della gestione amministrativa.

In tal modo esso assicura certamente anche la funzione evidenziata dalla difesa regionale che, tuttavia, tralascia di considerare la connotazione e le implicazioni prettamente giuridiche del rendiconto, come strumento di verifica della regolarità dei conti e della correttezza delle spese effettuate dalle pubbliche amministrazioni, ai fini della chiusura del ciclo di bilancio attraverso il confronto con i dati previsionali.

La stessa magistratura contabile ha ripetutamente evidenziato che il rendiconto della gestione «rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l’intera gestione dell’ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone gli eventuali spostamenti e analizzandone le ragioni» (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione 10 ottobre 2018, n. 367/2018/PRSE; in termini adesivi, ex plurimis, Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, deliberazione 4 dicembre 2019, n. 57/2019/PRSE).

L’esigenza del rispetto del termine posto dal legislatore statale è tanto più evidente ove si consideri che dall’approvazione del rendiconto decorre quello di trasmissione dei dati da parte dell’amministrazione interessata alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Diversamente, dunque, da quanto prospettato dalla resistente, il rendiconto assume, nell’ambito dell’armonizzazione della finanza pubblica, rilievo analogo a quello del bilancio di previsione, operando sinergicamente con esso, nella comune funzione di complessiva legittimazione dell’operato dell’amministrazione nell’ambito del ciclo di bilancio, e nel costituire la base per la costruzione dei dati nazionali utili alla programmazione finanziaria dello Stato, alla verifica dell’osservanza degli impegni assunti a livello nazionale ed europeo, alla determinazione delle conseguenti manovre di bilancio.

Basti del resto rilevare che l’art. 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) prevede l’allegazione del rendiconto al successivo bilancio di previsione, posto che la veridicità e attendibilità di quanto rappresentato in tale bilancio potrebbero essere negativamente incise dall’assenza ovvero dalla mancata approvazione del rendiconto.

Da qui l’esigenza ineludibile, ai fini dell’attuazione del principio dettato dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che sia lo Stato a determinare una data unica e comune anche per l’approvazione del rendiconto da parte delle amministrazioni pubbliche, e che solo lo Stato possa, quindi, disporre un differimento dei termini previsti in via ordinaria per l’approvazione dei documenti di bilancio, ivi compreso il rendiconto, a ragione di sopraggiunte rilevanti esigenze.

4.– Il ricorrente dubita, poi, della legittimità costituzionale del comma 7 del medesimo art. 6 della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2019, nella parte in cui conferma quanto stabilito dall’art. 6, comma 5-bis, della legge reg. Valle d’Aosta n. 12 del 2018, già oggetto di impugnativa con il ricorso n. 67 del 2019.

Secondo la difesa statale la disposizione viola innanzitutto l’art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento alla competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Ciò perché non rispetta il limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, stabilito dalla norma interposta di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, costituente principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Inoltre, la disposizione impugnata sarebbe lesiva dell’art. 2 dello statuto speciale per la Valle d’Aosta, che impone che la potestà legislativa regionale sia esercitata «[i]n armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica […] nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», principi tra i quali rientrano quelli dettati dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.

4.1.– In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa regionale.

4.1.1.– In relazione alla dedotta circostanza che lo Stato impugni integralmente il comma 7 dell’art. 6 della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2019, per poi svolgere doglianze solo su taluni profili contemplati dalla disposizione, si evidenzia che il ricorrente censura la disposizione limitatamente alla parte in cui viene confermato quanto previsto dall’art. 6, comma 5-bis, della legge regionale n. 12 del 2018, ovvero dalla disposizione già oggetto di censura nel ricorso n. 67 del 2019. A ciò va, dunque, riferita la richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale formulata dal ricorrente.

4.1.2.– Parimenti non sono condivisibili le deduzioni svolte dalla difesa regionale in ordine alla asserita motivazione per relationem del ricorrente, in riferimento alle argomentazioni addotte sulla stessa problematica nel ricorso n. 67 del 2019, riguardo alla violazione della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.

Difatti, come si è appena rilevato, il ricorrente, al di là di qualche incertezza lessicale, si limita a impugnare espressamente la disposizione regionale in riferimento alla sola lesione della competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione al parametro interposto costituito dalla disposizione dettata dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. Dunque la questione è proposta solo in riferimento a tale ultimo parametro, già evocato nella questione promossa in sede di ricorso n. 67 del 2019, rispetto al quale il ricorrente ripropone pedissequamente il medesimo iter argomentativo.

4.2.– Nel merito la questione non è fondata.

Nei confronti della censura in esame, valgono, difatti, le stesse considerazioni e conclusioni cui questa Corte è pervenuta nei confronti dell’analoga questione prospettata dal ricorrente nel ricorso n. 67 del 2019.

La già ravvisata non applicabilità diretta alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste della disposizione dettata dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, evocata dal ricorrente come parametro interposto, comporta difatti la non configurabilità, neppure ad opera della disposizione in esame, della lesione costituzionale dedotta dal ricorrente, là dove conferma quanto previsto dalla prima disposizione impugnata con il ricorso n. 67 del 2019.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 6, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali);

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 27 marzo 2019, n. 1, recante «Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), e altre disposizioni urgenti», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, e all’art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Valle d’Aosta n. 1 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, 117, secondo comma, lettera l), Cost., e all’art. 2 dello statuto speciale per la Valle d’Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 7, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. e all’art. 2 dello statuto speciale per la Valle d’Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2020.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

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