SENTENZA N. 255
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Mario Rosario MORELLI; Giudici : Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Sardegna 16 settembre 2019, n. 16, recante «Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)», e «in particolare dell’art. 1, comma 5», della medesima legge regionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-22 novembre 2019, depositato in cancelleria il 27 novembre 2019, iscritto al n. 111 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;
udito nell’udienza pubblica del 4 novembre 2020 il Giudice relatore Giuliano Amato;
uditi l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Sonia Sau per la Regione autonoma Sardegna, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020;
deliberato nella camera di consiglio del 4 novembre 2020.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 18-22 novembre 2019 e depositato il successivo 27 novembre (reg. ric. n. 111 del 2019), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e all’art. 3, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948 (Statuto speciale per la Sardegna), questione di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Sardegna 16 settembre 2019, n. 16, recante «Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)» e «in particolare dell’art. 1, comma 5», della medesima legge regionale.
1.1.– Tale disposizione prevede che «[l]a Regione è autorizzata a finanziare annualmente l’AREUS per le attività rese dalle associazioni onlus e cooperative sociali convenzionate con il Servizio di emergenza-urgenza 118. La spesa è quantificata in euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (missione 13 - programma 02 - titolo 1). A decorrere dall’anno 2022, al finanziamento della medesima spesa si provvede, ai sensi dell’articolo 38, comma l, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli l e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni, nei limiti dello stanziamento annualmente iscritto, per le medesime finalità, in conto della missione 13 - programma 02 - titolo 1 con le relative leggi annuali di bilancio».
2.- Secondo la difesa statale l’art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2019 legittimerebbe in maniera stabile lo strumento convenzionale per lo svolgimento del servizio di emergenza-urgenza nei confronti di due tipologie di enti del terzo settore specificamente individuati, ovvero le associazioni onlus e le cooperative sociali.
L’art. 57, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», invece, consentirebbe l’affidamento in convenzione dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, in via prioritaria, soltanto alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore, aderenti a una rete associativa e accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente. Inoltre, l’affidamento diretto potrebbe aversi solo nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, esso «garantisca l’espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione».
Al di fuori dello strumento convenzionale resterebbe obbligatoria la modalità pubblicistica dell’appalto di servizi (anche nel regime alleggerito o dell’affidamento diretto), come avrebbe già precisato la giurisprudenza amministrativa (viene richiamata la pronuncia del Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 22 febbraio 2018, n. 1139).
2.1.- La formulazione della disposizione impugnata, pertanto, si porrebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto la «tutela della concorrenza», in adesione ai principi comunitari, costituisce materia di competenza esclusiva statale.
In primo luogo, infatti, le norme impugnate farebbero riferimento allo strumento della convenzione anche per le cooperative sociali, che risulterebbero escluse in virtù dell’art. 57 cod. terzo settore.
In secondo luogo, il legislatore regionale avrebbe effettuato un’individuazione imprecisa dei soggetti per i quali è invece ammesso lo strumento della convenzione (le associazioni onlus), affiancando alla forma giuridica (associazione) una qualificazione di carattere fiscale (tra l’altro in via di superamento), che non consentirebbe neppure in via temporanea di essere utilizzata in sostituzione della disposizione statale. Infatti, sebbene le organizzazioni di volontariato siano onlus di diritto e, ai sensi dell’art. 32 cod. terzo settore, possano avere solo forma associativa, ciò non precluderebbe ad altre tipologie di enti di assumere, allo stato, la qualificazione fiscale di onlus.
2.2.- Le norme regionali in esame, peraltro, contrasterebbero anche con i limiti dettati dall’art.3, primo comma, dello statuto reg. Sardegna, secondo cui la potestà legislativa regionale è esercitata in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica.
3.– Con atto depositato il 20 dicembre 2019 si è costituita in giudizio la Regione autonoma Sardegna, chiedendo il rigetto del ricorso.
3.1.- In via preliminare, la difesa regionale eccepisce l’inammissibilità della questione riguardo alle doglianze concernenti la violazione dei limiti fissati dallo statuto regionale.
Il ricorso, infatti, sarebbe sul punto estremamente generico, limitandosi a indicare in via generale i vincoli alla potestà legislativa regionale, senza in alcun modo argomentare quale limite statutariamente imposto sarebbe stato travalicato, né esplicare in che modo la disposizione contestata realizzerebbe il denunciato contrasto.
3.2.- Nel merito la questione sarebbe comunque infondata, poiché la disposizione regionale in esame è inserita in una legge di bilancio, che, per quanto in essa espressamente stabilito, non avrebbe alcun contenuto precettivo, né portata sostanziale.
Si tratterebbe, infatti, di una mera disposizione finanziaria di autorizzazione di spesa, che non conterrebbe alcuna indicazione relativa alle modalità di scelta dei soggetti a cui affidare il servizio, limitandosi a quantificare le risorse attribuite all’Azienda regionale emergenza urgenza Sardegna (AREUS) per remunerare quelli convenzionati.
Vero è che il codice del terzo settore, all’art. 57, disciplina l’affidamento diretto del servizio di emergenza-urgenza, definendolo dapprima affidamento in convenzione, poi espressamente affidamento diretto. Tuttavia, la disposizione impugnata si porrebbe a valle della scelta degli affidatari del servizio di cui trattasi, i quali, con qualunque procedura siano stati individuati tra quelle previste e disciplinate dalla normativa sovraregionale, dovrebbero necessariamente sottoscrivere con l’AREUS una convenzione che regoli le modalità di erogazione e di finanziamento del servizio.
Ed è a tale convenzione che si riferirebbe la norma di cui trattasi.
Non sarebbe pertanto ravvisabile alcuna violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal momento che l’autorizzazione di spesa impugnata non si proporrebbe d’intervenire in materia di affidamento del servizio di trasporto di emergenza-urgenza, né si presterebbe a essere interpretata in tal senso.
In ogni caso, quella prospettata dalla Regione resistente sarebbe l’unica interpretazione costituzionalmente orientata e, pertanto, la norma non potrebbe che essere giudicata costituzionalmente legittima.
Considerato in diritto
1.– Con ricorso iscritto al n. 111 del registro ricorsi 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione autonoma Sardegna 16 settembre 2019, n. 16, recante «Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)» e «in particolare» l’art. 1, comma 5, della medesima legge regionale.
1.1.– Tale disposizione prevede che «[l]a Regione è autorizzata a finanziare annualmente l’AREUS per le attività rese dalle associazioni onlus e cooperative sociali convenzionate con il Servizio di emergenza-urgenza 118. La spesa è quantificata in euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (missione 13 - programma 02 - titolo 1). A decorrere dall’anno 2022, al finanziamento della medesima spesa si provvede, ai sensi dell’articolo 38, comma l, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli l e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni, nei limiti dello stanziamento annualmente iscritto, per le medesime finalità, in conto della missione 13 - programma 02 - titolo 1 con le relative leggi annuali di bilancio».
2.– Secondo la parte ricorrente, facendo riferimento allo strumento della convenzione per soggetti quali le cooperative sociali e le associazioni onlus, la normativa regionale impugnata si porrebbe in contrasto con l’art. 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», che consentirebbe l’affidamento in convenzione dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, in via prioritaria, soltanto alle organizzazioni di volontariato.
2.1.– In tal modo, il legislatore regionale sarebbe intervenuto su profili ascrivibili alla materia della tutela della concorrenza, con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Inoltre, sarebbero violati i limiti dettati dall’art. 3, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), secondo cui la potestà legislativa regionale è esercitata in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica.
3.– In via preliminare, va precisato che la parte ricorrente impugna tutta la legge reg. Sardegna n. 16 del 2019 e «in particolare» l’art. 1, comma 5, della medesima legge regionale, argomentando però le proprie censure solo riguardo a tale specifica disposizione.
Pur nell’imprecisa formulazione della questione, deve pertanto ritenersi che la stessa abbia ad oggetto il solo art. 1, comma 5, della citata legge regionale, a cui va quindi limitato lo scrutinio di questa Corte.
4.- Sempre in via preliminare la difesa della Regione autonoma Sardegna ha eccepito l’inammissibilità della questione per genericità, in particolare per quanto concerne l’individuazione delle competenze statutarie, limitandosi la parte ricorrente a indicare i vincoli previsti per la potestà legislativa regionale di cui all’art. 3 dello statuto reg. Sardegna, senza specificare quale limite sarebbe stato violato, né in cosa consisterebbe tale violazione.
4.1.- L’eccezione non è fondata.
4.1.1.- Vero è che l’Avvocatura generale dello Stato non specifica a quali competenze statutarie andrebbe ricondotta la disciplina in questione, la quale, attenendo ai servizi socio-sanitari, parrebbe semmai riconducibile all’art. 4, primo comma, lettere h) e i), dello statuto regionale, ossia alle materie «assistenza e beneficenza pubblica» e «igiene e sanità pubblica». Disposizioni che, tra l’altro, delineano forme di autonomia meno ampie rispetto a quelle individuate dall’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., nella specie la «tutela della salute» (sentenza n. 134 del 2006) e i «servizi sociali».
Nondimeno, questa Corte ha più volte sottolineato che l’omissione dell’indicazione delle competenze statutarie non inficia di per sé l’ammissibilità della questione quando dal ricorrente siano evocate disposizioni statali espressione di competenze trasversali e configurabili, quindi, quali norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che costituiscono un limite alla potestà legislativa primaria delle Regioni speciali (tra le tante, sentenze n. 16 del 2020, n. 166 e n. 153 del 2019, n. 201 del 2018 e n. 103 del 2017). Il ricorrente, inoltre, può comunque dedurre la violazione dell’art. 117 Cost. e postulare che la normativa ecceda dalle competenze statutarie quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile (così la sentenza n. 151 del 2015).
Nel caso di specie, sebbene non possa negarsi la poca precisione delle censure, può comunque ritenersi che le stesse si fondino sul presupposto che l’art. 57 cod. terzo settore opera comunque quale limite alla potestà legislativa regionale, sia considerando l’assetto di competenze di cui al Titolo V, Parte II, della Costituzione, sia quello regolato dallo statuto speciale. La qual cosa, sebbene siano invocati i limiti alla competenza primaria della Regione, varrebbe in ogni caso anche considerando, più correttamente, le competenze statutarie di tipo concorrente, soggette anche al rispetto dei principi fondamentali della materia.
5.- Nel merito la questione non è fondata.
5.1.- Come accennato, la disposizione regionale impugnata interviene nella disciplina dei servizi socio-sanitari, nella specie il servizio di emergenza e urgenza, riguardo al quale, per quanto concerne l’affidamento del servizio, vengono effettivamente in gioco anche profili attinenti alla «tutela della concorrenza», specie ove s’introducano discipline di favore per gli enti del terzo settore (si vedano le sentenze n. 131 del 2020, n. 185 del 2018 e n. 286 del 2016).
Va sottolineato che, ai sensi della direttiva 2014/24/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, resta in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza, ma a quello di solidarietà, che può prevedere l’affidamento tramite modalità estranee al regime dei contratti pubblici o comunque attraverso un regime di evidenza pubblica alleggerito. Inoltre, il considerando n. 28 e l’art. 10, lettera h), della direttiva escludono dal campo di applicazione della stessa taluni specifici servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli, forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, tra cui è individuato proprio il trasporto sanitario di emergenza e urgenza.
La normativa europea è stata recepita dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che lascia impregiudicata la facoltà di affidare i medesimi servizi sociali individuati dalla direttiva 2014/24/UE attraverso modalità diverse dall’appalto di servizi, escludendoli dal campo di applicazione del medesimo codice (art. 17), e prevede per altri servizi sociali specifiche discipline; in relazione a queste, sono oggi espressamente fatte salve le diverse modalità previste dal codice del terzo settore (artt. 30, comma 8, 59, comma 1, e 140, comma 1, come modificati, rispettivamente, dall’art. 8, comma 5, lettere 0a, a-quater, e c-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120).
5.2.- Tra gli strumenti alternativi per l’affidamento dei servizi sociali rientra senz’altro la convenzione.
Così, già l’art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e l’art. 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), regolavano le convenzioni, rispettivamente, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.
Per quanto riguarda le cooperative sociali, la disciplina si ritrova nella legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), la quale, all’art. 9 stabilisce che le Regioni determinino le modalità di raccordo dell’attività dei servizi socio-sanitari con le cooperative sociali e che adottino convenzioni-tipo per regolare i rapporti tra queste ultime e le amministrazioni pubbliche.
Con specifico riferimento al settore sanitario va poi ricordato l’art. 1, comma 18, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che regola gli accordi tra il Servizio sanitario nazionale e le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo, rinviando all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) per l’individuazione di tali soggetti.
Sulla materia è intervenuto l’art. 56 cod. terzo settore, che ha abrogato la previgente normativa concernente le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Ai sensi di tale disposizione, le convenzioni possono essere stipulate con le organizzazioni iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore, quando siano più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e abbiano ad oggetto lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale e prevedano esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L’individuazione dei soggetti con cui stipulare la convenzione deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.
L’art. 57 cod. terzo settore, invece, prevede la facoltà per le amministrazioni di affidare il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, in via prioritaria e tramite convenzioni per l’affidamento diretto, alle sole organizzazioni di volontariato. Per tale tipologia di convenzioni sono previsti specifici e ulteriori requisiti rispetto al già ricordato art. 56. In primo luogo, non venendo richiamato il comma 1 di tale articolo, le stesse possono essere disposte anche in assenza della valutazione preliminare di maggior favore rispetto al mercato. In secondo luogo, è necessario che l’affidamento diretto garantisca l’espletamento di un servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà. Da ultimo, si richiede l’adesione dei potenziali affidatari a una rete associativa, nonché l’accreditamento ai sensi della normativa regionale in materia.
Infine, è in questa sede rilevante che, in riferimento alle cooperative sociali, il codice del terzo settore prevede che restino disciplinate dalla legge n. 381 del 1991 (art. 40), aggiungendo che le disposizioni dello stesso codice si applicano agli enti del terzo settore oggetto di una disciplina speciale solo in quanto compatibili e non derogate da tale disciplina (art. 3, comma 1).
5.3.- Entro tale cornice la Regione autonoma Sardegna, già in attuazione della normativa antecedente al codice del terzo settore, è intervenuta a regolare lo strumento della convenzione.
Così, l’art. 13 della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell’attività di volontariato e modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, e alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 3) stabilisce, per le convenzioni con le organizzazioni di volontariato, che le stesse vengano stipulate sulla base dell’esperienza specifica maturata nel settore di attività oggetto della convenzione, delle qualifiche professionali dei volontari, della spesa prevista per il rimborso del costo delle prestazioni e delle modalità di formazione e aggiornamento dei volontari.
Riguardo alle cooperative sociali, l’art. 11 della legge della Regione autonoma Sardegna 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale), in attuazione della legge n. 381 del 1991, ha attribuito alla Giunta regionale l’adozione di appositi schemi di convenzione-tipo, mentre l’art. 14 della medesima legge regionale prevede, per l’aggiudicazione della gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, una valutazione comparata costi-qualità desunta su omologhi servizi pubblici o privati.
Con specifico riferimento al servizio territoriale di soccorso di emergenza e urgenza, in attuazione delle indicate norme regionali, la Regione autonoma Sardegna ha adottato specifici schemi di convenzione (da ultimo con deliberazione della Giunta regionale della Sardegna 22 febbraio 2019, n. 9/35), limitati alle cooperative sociali e alle organizzazioni di volontariato.
5.4.- Ciò precisato, l’art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2019, oggetto d’impugnazione, stanzia le somme da destinare annualmente all’Azienda regionale emergenza urgenza Sardegna (AREUS) per il triennio 2020-2021 relativamente alle attività rese dai soggetti convenzionati con il servizio di emergenza e urgenza, individuando altresì le modalità di finanziamento per le annualità successive.
Tale disposizione, pertanto, non regola essa stessa le modalità di affidamento del servizio di emergenza e urgenza, sebbene faccia riferimento alle convenzioni con gli enti del terzo settore. Si tratta di una formulazione probabilmente poco felice, in particolare in quanto non individua in modo chiaro i soggetti che possono essere affidatari del servizio in convenzione, facendo tra l’altro ricorso a una qualificazione di carattere fiscale, quella di onlus, di per sé poco consona a individuare precisamente gli affidatari del servizio in questione.
Ciò non toglie, tuttavia, che la possibilità di affidare il servizio di emergenza e urgenza tramite convenzione a enti del terzo settore diversi dalle organizzazioni di volontariato non trova la sua fonte nella disposizione impugnata, bensì nelle ricordate norme che regolano la materia, come attuate dalla Regione autonoma Sardegna.
In tal senso, l’art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2019 risulta inidoneo a ledere l’art. 57 cod. terzo settore, che semmai sarebbe intervenuto sugli aspetti regolati dalla previgente legislazione regionale.
5.5.- D’altra parte, non è di palmare evidenza che il citato art. 57 abbia voluto limitare l’istituto convenzionale, per il servizio di emergenza e urgenza, soltanto alle organizzazioni di volontariato, come dedotto dalla parte ricorrente, restringendo così il campo degli affidatari rispetto alla ricordata normativa europea e al codice degli appalti, che includono tale servizio tra quelli per cui è possibile derogare alle procedure di evidenza pubblica.
La disposizione è esplicita nell’indicare la facoltà di affidare con convenzione il servizio alle associazioni di volontariato «in via prioritaria». Il che pone un problema interpretativo di soluzione non univoca, sul quale non fornisce argomenti la difesa dello Stato, così come non li fornisce riguardo all’applicabilità dell’art. 57 alle cooperative sociali, in ragione del rapporto tra il codice del terzo settore e la legge n. 381 del 1991, che lo stesso codice sembra qualificare come disciplina speciale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 16 settembre 2019, n. 16, recante «Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e all’art. 3, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE