ORDINANZA N. 269
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19), nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, promossi dal Tribunale ordinario di Mantova con ordinanze del 19 e del 22 maggio 2020 e dal Tribunale ordinario di Pavia con ordinanza del 25 maggio 2020, iscritte, rispettivamente, ai numeri 82, 104 e 116 del registro ordinanze 2020 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 28, 36 e 38, prima serie speciale, dell’anno 2020.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 novembre 2020 il Giudice relatore Stefano Petitti;
deliberato nella camera di consiglio del 19 novembre 2020.
Ritenuto che, con ordinanza del 19 maggio 2020, iscritta al reg. ord. n. 82 del 2020, il Tribunale ordinario di Mantova ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19), nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, nella parte in cui prevede che lo svolgimento mediante collegamento da remoto dell’udienza civile, che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario, per contrasto con gli artt. 3, 32, 77 e 97 della Costituzione;
che il rimettente premette che il procedimento pendente dinnanzi a sé era stato originato da una domanda proposta ai sensi dell’art. 702-bis del codice di procedura civile nel luglio 2019, e aveva subito una serie di rinvii dapprima per esigenze di integrazione del contraddittorio e poi per superare il periodo di sospensione delle udienze disposto dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 per effetto dell’art. 83, commi 1 e 2 del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, come modificato dall’art. 36, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40;
che il giudice a quo espone, quindi, che l’originaria formulazione dell’art. 83, comma 7, lettera f), del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, nel consentire, quale misura adottabile dai capi degli uffici giudiziari per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, lo svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, non prevedeva in quale luogo dovesse trovarsi il giudice per utilizzare la “stanza virtuale” dell’applicativo individuato dall’amministrazione giudiziaria;
che il rimettente rileva come soltanto con la modifica dell’art. 83, comma 7, lettera f), del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, apportata dall’art. 3, comma 1, lettera c), del d.l. n. 28 del 2020, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 70 del 2020, sia stata poi aggiunta, dopo le parole «lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire», la specificazione «con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario», così obbligando il giudice a recarsi presso l’ufficio giudiziario per poter accedere alla propria “stanza virtuale”, che invece potrebbe essere tecnicamente utilizzata a prescindere dal luogo fisico dal quale si trova collegato il magistrato;
che, quanto alla rilevanza, il rimettente assume che la stessa non possa essere esclusa in considerazione del limitato periodo temporale di applicabilità della norma denunciata (periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, termine finale poi anticipato al 30 giugno 2020 in forza dell’art. 3 del d.l. n. 28 del 2020, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 70 del 2020);
che, in proposito, il giudice a quo osserva, da un lato, che un ulteriore rinvio della causa sarebbe del tutto inopportuno e, dall’altro, che non può affatto escludersi l’eventualità del protrarsi della situazione epidemiologica, soprattutto alla luce della elevata diffusività del contagio da COVID-19 nei territori sui quali insiste il proprio ufficio;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale di Mantova rileva che l’obbligo della presenza del giudice nell’ufficio giudiziario durante lo svolgimento dell’udienza mediante collegamento da remoto, previsto dalla disposizione censurata è sancito per il solo giudice civile, e non anche per qualsiasi altro magistrato (sia esso penale, amministrativo, contabile, tributario), venendosi così a creare una evidente disparità di trattamento di situazioni analoghe;
che la manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento che la norma denunciata riserva alle modalità di partecipazione all’udienza civile da parte del giudice sarebbe, per il rimettente, resa ancora più evidente dal fatto che, nella situazione epidemiologica in cui versano i territori lombardi, essa costringe il solo magistrato civile a recarsi presso l’ufficio giudiziario per utilizzare l’applicativo individuato dal Ministero della giustizia, esponendosi, nel corso del viaggio e della permanenza nei locali del tribunale, al rischio di essere contagiato o di contagiare altri soggetti;
che la norma censurata sarebbe irragionevole altresì per non aver considerato l’inadeguatezza delle dotazioni informatiche degli uffici giudiziari al fine di sopportare il flusso di dati generato ove tutti i magistrati dell’ufficio utilizzassero contemporaneamente la banda internet per svolgere l’udienza in collegamento da remoto;
che, a supporto delle proprie argomentazioni, il rimettente riporta un ampio stralcio del parere sul d.l. n. 28 del 2020, relativamente al settore civile, reso dal Consiglio superiore della magistratura (approvato con delibera 14 maggio 2020), in cui si è affermato che non è individuabile la ratio della modifica dell’art. 83, comma 7, lettera f), operata dall’art. 3, comma 1, lettera c), del citato d.l. n. 28 del 2020, atteso che la presenza necessaria del giudice nell’ufficio giudiziario nulla aggiunge alla qualità del contraddittorio;
che la disposizione censurata, ad avviso del rimettente, sarebbe altresì contraddittoria anche rispetto a quanto stabilito dal comma 12-quinquies del medesimo art. 83, secondo il quale «[d]al 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge»;
che, infatti, la contemporanea operatività delle due norme imporrebbe al giudice civile di recarsi in ufficio per accedere alla “stanza virtuale” ed utilizzare il collegamento da remoto, consentendogli poi di collegarsi nuovamente da qualsiasi altro luogo per procedere alla deliberazione della decisione;
che, secondo il rimettente, sarebbe inoltre violato l’art. 77 Cost., essendosi illegittimamente utilizzato un decreto-legge per modificare la legge di conversione di un precedente decreto-legge appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ovvero, in particolare, per introdurre il censurato obbligo della presenza del giudice nell’ufficio giudiziario;
che, d’altra parte, la disposizione censurata si rivelerebbe anche contraria al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché in contrasto con la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. l del 4 marzo 2020 (Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa), ove si sottolinea l’importanza del ricorso al lavoro agile, alla flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili ovvero infondate;
che, ad avviso della difesa dello Stato, l’ordinanza di rimessione sarebbe carente innanzi tutto nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento, peraltro ormai modificato dallo ius superveniens, costituito in primo luogo dalla legge n. 70 del 2020 che, nel convertire il d.l. n. 28 del 2020, ha modificato la norma censurata, eliminando le parole «con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario» e ha aggiunto le seguenti: «il luogo posto nell’ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti di legge», e ha anticipato al 30 giugno 2020 la data di efficacia della disciplina delle misure in essa previste quanto allo svolgimento delle udienze civili;
che, in secondo luogo, ricorda l’Avvocatura generale, cessato al 30 giugno 2020 l’ambito temporale di operatività dell’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, è poi sopraggiunto l’art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, come sostituito in sede di conversione;
che la citata disposizione, sempre tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, ha infatti dettato, al comma 2, nuove disposizioni valide fino al 31 ottobre 2020, prevedendo, tra l’altro: l’esclusività del deposito telematico di atti e documenti negli uffici che hanno la disponibilità del servizio (comma 3); la possibilità di disporre la trattazione delle udienze civili mediante deposito telematico di note scritte; la partecipazione delle parti o dei difensori alle udienze civili mediante collegamenti audiovisivi a distanza su istanza dell’interessato (comma 4) e lo svolgimento dell’udienza civile (comma 6), con il consenso preventivo delle parti, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, con la specificazione che «l’udienza è tenuta con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario» (comma 7);
che, tanto premesso, la difesa erariale sostiene che il giudice a quo non avrebbe verificato la possibilità di definire la causa da lui trattata prescindendo dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale, considerando come l’art. 83, comma 7, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, vigente ratione temporis, consentisse di adottare una gamma di misure diverse e alternative, atte a garantire lo svolgimento dell’attività giudiziaria nel periodo immediatamente successivo a quello di maggiore emergenza;
che, in particolare, la motivazione dell’ordinanza di rimessione non darebbe conto né delle linee guida vincolanti emanate dal capo dell’ufficio giudiziario di appartenenza, né della possibilità di svolgimento dell’udienza anche attraverso lo scambio di note scritte, con ciò rivelandosi inidonea a sostenere le ragioni della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate sotto il profilo della necessità di applicazione della disposizione censurata;
che ulteriore aspetto di inammissibilità discenderebbe dall’esaurimento dell’efficacia del citato art. 83, comma 7, lettera f), del d.l. n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, trovando esso applicazione fino al 30 giugno 2020;
che, d’altra parte, secondo la difesa erariale, si tratterebbe di disposizione di carattere processuale che non ha prodotto alcun effetto irreversibile o alcuna decadenza, non avendo nemmeno impedito il naturale svolgimento dell’udienza, sicché le questioni avrebbero perso di attualità nel giudizio a quo, mentre risulta meramente ipotetico il rilievo del giudice rimettente circa una possibile futura recrudescenza dei contagi che farebbe presagire anche il ripristino della misura consentita dalla norma della cui costituzionalità si dubita;
che nell’atto di intervento il Presidente del Consiglio dei ministri adduce, ancora, l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale per la carenza di illustrazione delle ragioni di contrasto tra la disposizione censurata e gli evocati parametri costituzionali, sia quanto all’art. 3 Cost. (per l’asserita disparità di trattamento tra il regime processuale civile e quello in vigore nel processo penale, amministrativo, contabile e financo costituzionale, e per l’asserita irragionevolezza della scelta legislativa), sia quanto agli artt. 77 e 97 Cost. (riguardo ai quali l’ordinanza si limiterebbe a comparare misure adottate in contesti e per periodi del tutto diversi), sia, infine, quanto all’art. 32 Cost.;
che, quanto alla asserita irragionevolezza del diverso trattamento normativo riservato al giudice civile rispetto ad ogni altro magistrato delle giurisdizioni penale, amministrativa, contabile e tributaria, la difesa erariale evidenzia l’erroneità della impostazione del rimettente, dovendosi la comparazione operare, piuttosto, con riferimento alla disciplina dei rispettivi procedimenti, del tutto diverse essendo le regole, anche tecniche e tecnologiche, che governano lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali, come delle udienze delle altre giurisdizioni;
che, quanto alla dedotta violazione degli artt. 77 e 97 Cost., si rileva che l’ordinanza di rimessione mancherebbe di considerare la norma censurata nel quadro di insieme delle disposizioni volte a contrastare l’emergenza epidemiologica;
che, infatti, tanto la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. l del 2020, quanto l’art. 87, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, invocati a comparazione, trovavano il loro fondamento nel momento della rispettiva emanazione (marzo 2020), coincidente con il picco del contagio, mentre l’art. 83, comma 7, lettera f), del medesimo decreto-legge, costituiva norma volta a garantire, nell’ambito di una più ampia gamma di misure organizzative alternative, la ripresa dell’attività giurisdizionale del settore civile a partire dal 12 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020, avendo disposto il medesimo art. 83, ai commi 1 e 2, per il periodo antecedente, il differimento di tutte le udienze e la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali;
che, d’altra parte, la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario, imposta dalla disposizione censurata, al fine di garantire il collegamento di parti, difensori e/o ausiliari da remoto, costituirebbe una scelta equilibrata, diretta ad attuare la graduale ripresa delle attività processuali civili, coniugando ragioni organizzative e tecniche, ed assicurando anche gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze;
che, con ordinanza del 22 maggio 2020, iscritta al reg. ord. n. 104 del 2020, il Tribunale di Mantova ha sollevato identiche questioni di legittimità costituzionale con riferimento ai soli artt. 3, 32 e 97 Cost.;
che, quanto alla rilevanza delle questioni, detta ordinanza osserva che il procedimento pendente davanti al Tribunale di Mantova, da trattare all’udienza del 26 maggio 2020, era stato originato da ricorso proposto il 28 novembre 2019 e che l’udienza si sarebbe dovuta svolgere con le modalità di trattazione di cui all’art. 83, comma 7, lettera f), del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, come da autorizzazione concessa dal Presidente del Tribunale con provvedimenti del 27 marzo e 5 maggio 2020;
che, per il resto, l’ordinanza di rimessione svolge considerazioni del tutto sovrapponibili a quelle contenute nell’ordinanza iscritta al reg. ord. n. 82 del 2020;
che in data 21 settembre 2020 ha depositato atto di intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili ovvero infondate, sulla base delle medesime eccezioni e argomentazioni svolte nel precedente atto di intervento;
che, con ordinanza del 25 maggio 2020, iscritta al reg. ord. n. 116 del 2020, il Tribunale ordinario di Pavia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 7, lettera f), del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera c), del d.l. n. 28 del 2020, nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge n. 70 del 2020, nella parte in cui prevede che lo svolgimento mediante collegamento da remoto dell’udienza civile, che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario, per contrasto con gli artt. 3, 32 e 97 Cost.;
che, quanto alla rilevanza delle questioni, nell’ordinanza si osserva che il procedimento pendente davanti al Tribunale di Pavia e da trattare all’udienza del 5 giugno 2020, era stato iscritto a ruolo nel mese di novembre 2019, e che la medesima udienza si sarebbe dovuta svolgere con le modalità di trattazione di cui all’art. 83, comma 7, lettera f), del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, come da autorizzazione concessa dal Presidente del Tribunale;
che, per il resto, l’ordinanza di rimessione svolge considerazioni del tutto sovrapponibili a quelle contenute nell’ordinanza iscritta al reg. ord. n. 82 del 2020;
che anche in tale giudizio ha depositato atto di intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili ovvero infondate, sulla base delle medesime eccezioni e argomentazioni svolte nel precedente atto di intervento.
Considerato che il Tribunale ordinario di Mantova, con ordinanze del 19 e 22 maggio 2020 (r.o. numeri 82 e 104 del 2020), e il Tribunale ordinario di Pavia, con ordinanza del 25 maggio 2020 (r.o. n. 116 del 2020), hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19), nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, nella parte in cui prevede che lo svolgimento mediante collegamento da remoto dell’udienza civile, che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario, per contrasto con gli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione;
che solo la prima ordinanza del Tribunale di Mantova evoca il possibile contrasto della disposizione censurata anche con l’art. 77 Cost.;
che l’Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in tutti e tre i giudizi in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza o di motivazione sulla rilevanza, e comunque non fondate;
che la pressoché integrale coincidenza delle questioni sollevate e dei parametri evocati giustifica la riunione dei tre giudizi;
che appare opportuno premettere un sintetico quadro normativo delle misure legislative in materia di giustizia civile intervenute negli ultimi mesi per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti;
che l’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, disponeva ai primi due commi il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini per i procedimenti civili e penali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (data finale poi prorogata all’11 maggio 2020 dall’art. 36, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40);
che il comma 3 del citato art. 83 contemplava, peraltro, una serie di cause per le quali non operavano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, mentre il comma 6 rimetteva ai capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, l’adozione delle misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020;
che il termine di efficacia di tali misure è stato, in realtà, dapprima esteso fino al 31 luglio 2020 dalla legge n. 27 del 2020, in sede di conversione del d.l. n. 18 del 2020, per poi essere nuovamente fissato al 30 giugno 2020 dalla legge n. 70 del 2020, che ha convertito con modifiche il d.l. n. 28 del 2020;
che nel comma 7 dell’art. 83, tra le misure adottabili dai capi degli uffici giudiziari per assicurare le finalità individuate dal comma 6, si contemplava: «d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; […] f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3; h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice»;
che il comma 12-quinquies del medesimo art. 83 aggiungeva che, dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020 (data poi anticipata, come detto, al 30 giugno 2020), nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio potessero essere assunte mediante collegamenti da remoto, sempre individuati e regolati dal Ministero della giustizia, con la specificazione che il luogo da cui si collegavano i magistrati era considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;
che il d.l. n. 28 del 2020, entrato in vigore subito dopo la pubblicazione della legge n. 27 del 2020, che aveva convertito il d.l. n. 18 del 2020, ha introdotto diverse modificazioni all’art. 83 di tale ultimo decreto;
che, in particolare, l’art. 3, comma 1, lettera c), del citato d.l. n. 28 del 2020, ha disposto che al comma 7, lettera f), dell’art. 83, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, dopo le parole «deve in ogni caso avvenire» si aggiungessero le seguenti: «con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e»;
che questo testo dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 28 del 2020, è stato poi sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge n. 70 del 2020, che in sede di conversione ha previsto l’inserimento, nel citato art. 83, comma 7, lettera f), secondo periodo, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, dopo le parole: «l’effettiva partecipazione delle parti», del seguente periodo: «il luogo posto nell’ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti di legge»;
che l’art. 3, comma 1, lettera b-bis), del d.l. n. 28 del 2020, come modificato in sede di conversione nella legge n. 70 del 2020, ha anticipato nuovamente al 30 giugno 2020 il termine finale di efficacia delle misure organizzative adottate a norma dell’art. 83, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020;
che l’art. 1, comma 2, della legge n. 70 del 2020, nel convertire il d.l. n. 28 del 2020, ha tuttavia disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base della sostituzione della data «31 luglio 2020» alla data «30 giugno 2020» operata dall’art. 3, comma 1, lettera b-bis), del d.l. n. 28 del 2020;
che, successivamente, l’art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), come sostituito in sede di conversione dall’art. 1 della legge 17 luglio 2020, n. 77, ha fissato, nei commi da 3 a 10, una serie di disposizioni applicabili fino al 31 ottobre 2020, sempre per ovviare alle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19;
che il termine del 31 ottobre 2020 sopra indicato è stato prorogato al 31 dicembre 2020 a norma dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», non ancora convertito in legge;
che, in particolare, con il suddetto art. 221 del d.l. n. 34 del 2020, si è stabilito che: il giudice può sostituire le udienze civili, che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (comma 4); le parti e i difensori possono partecipare alle udienze, su loro istanza, mediante collegamenti audiovisivi a distanza (comma 6); il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l’udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza, ferma la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario (comma 7);
che, da ultimo, è intervenuto l’art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), non ancora convertito in legge, il quale, fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35 (31 gennaio 2021), ha introdotto alcune nuove disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
che, tra tali disposizioni, al comma 7 viene stabilito che «in deroga al disposto dell’articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice può partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario»; al comma 9, si prevede inoltre che «[n]ei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge»;
che, tanto premesso, le questioni sollevate con l’ordinanza iscritta al reg. ord. n. 82 del 2020, devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, per avere il giudice rimettente già fatto applicazione della norma impugnata;
che l’ordinanza di rimessione riferisce, infatti, che l’udienza del 19 maggio 2020 si è svolta proprio con le modalità di trattazione stabilite dall’art. 83, comma 7, lettera f), del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, e come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera c), del d.l. n. 28 del 2020, e cioè con la partecipazione dei difensori collegati da remoto dai loro studi professionali o dalle loro abitazioni e con la presenza del giudice, invece, nell’ufficio giudiziario;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ordinanze n. 176 del 2011 e n. 300 del 2009), è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale che abbia ad oggetto una disposizione della quale il giudice rimettente ha già fatto applicazione;
che, in ordine alle questioni sollevate dai Tribunali ordinari di Mantova e di Pavia, con ordinanze rispettivamente iscritte al reg. ord. n. 104 e n. 116 del 2020, le quali hanno posto dubbi sulla legittimità costituzionale del medesimo art. 83, comma 7, lettera f), del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 e come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera c), del d.l. n. 28 del 2020, convertito nella legge n. 70 del 2020, in relazione ad udienze da svolgersi successivamente alla data di adozione dei provvedimenti di rimessione, deve essere disposta la restituzione degli atti ai giudici rimettenti;
che, invero, a seguito della entrata in vigore dell’art. 23, comma 7, del d.l. n. 137 del 2020, non ancora convertito in legge, si rende necessario un nuovo esame della perdurante sussistenza della rilevanza delle questioni stesse;
che il citato art. 23, comma 7, introdotto nell’ambito di alcune nuove disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede, in deroga al disposto dell’art. 221, comma 7, del d.l. n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020, che il giudice può partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario;
che tale modificazione normativa, applicabile ai giudizi a quibus allorché saranno riassunti, appare orientata «nella stessa direzione dell’ordinanza di rimessione» (sentenza n. 125 del 2018), con un effetto che potrebbe essere ritenuto suscettibile di emendare i vizi denunciati dai rimettenti (ordinanza n. 185 del 2020).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19), nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32, 77 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Mantova con l’ordinanza iscritta al reg. ord. n. 82 del 2020;
2) ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Mantova ed al Tribunale ordinario di Pavia, con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 7, lettera f), del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, e come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera c), del d.l. n. 28 del 2020, nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge n. 70 del 2020, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost., con le ordinanze, iscritte, rispettivamente, al reg. ord. n. 104 e n. 116 del 2020.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2020.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA