Corte Costituzionale, Ordinanza n.65 del 10/04/2020

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Imposte e tasse - Norme della Regione Campania - Tassa automobilistica regionale - Permanenza dell'obbligo di pagamento nell'ipotesi di "fermo fiscale" del veicolo - Denunciato contrasto con l'esenzione prevista dalla normativa statale in caso di "fermo amministrativo" o di "fermo giudiziario" - Denunciata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, nonché disparità di trattamento tra cittadini residenti in Regioni diverse - Questione pressoché identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza della questione

È dichiarata manifestamente infondata, perché pressoché identica ad altra già dichiarata non fondata, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lett. e), 119, secondo comma, e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 182, della legge reg. Campania n. 5 del 2013, per il quale il fermo del veicolo disposto dall'agente di riscossione, ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica. Il rimettente non ha addotto alcuna replica né alcun argomento di segno contrario alle motivazioni con le quali la Corte, con ordinanze n. 19 del 2019 e n. 192 del 2018 e con sentenza n. 47 del 2017 , ha chiarito come il "fermo amministrativo" - adottato dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria, al quale è correlata, in via di eccezione, l'esenzione dal pagamento del tributo prevista dall'art. 5, comma trentasettesimo, del d.l. n. 953 del 1982, come convertito - sia diverso dal c.d. "fermo fiscale" disposto dall'agente di riscossione. Quest'ultimo, introdotto, dal d.l. n. 669 del 1996, come convertito, quale misura di garanzia del credito di enti pubblici (e non come sanzione conseguente a violazione di norma del codice della strada), è successivo alla norma di esenzione del 1982, mentre l'esclusione dell'esenzione è coerente al principio che vuole il tributo in parola correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo a legittimare il possesso del veicolo (usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio). Resta con ciò destituita di fondamento anche la nuova censura di disparità di trattamento, posto che la disposizione in esame si limita ad esplicitare un logico corollario di principi e regole enunciati a livello di legislazione nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 47 del 2017 e n. 288 del 2012; ordinanze n. 19 del 2019 e n. 192 del 2018).

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ORDINANZA N. 65

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013)», promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione 29, nel procedimento vertente tra Massimo D’Iorio e la Regione Campania, con ordinanza del 27 febbraio 2017, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale dell’anno 2019.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

deliberato nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020.

Ritenuto che – nel corso di un giudizio promosso, contro Equitalia Sud spa e la Regione Campania, per l’annullamento di un avviso di accertamento emesso per mancato pagamento della tassa automobilistica (per l’anno 2013), che il ricorrente assumeva non dovuta in quanto relativa a periodo in cui l’autovettura di sua proprietà era gravata da fermo amministrativo – l’adita Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione 29, premessane la rilevanza, ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013)» (norma poi abrogata dall’art. 19, comma 4, lettera b, della legge della Regione Campania 20 gennaio 2017, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017», ma reintrodotta, in termini analoghi, dall’art. 1, comma 21, della legge della regione Campania 31 marzo 2017, n. 10, recante «Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 – Collegato alla stabilità regionale per il 2017»);

che, secondo la rimettente, il denunciato art. 1, comma 182, della legge reg. Campania n. 5 del 2013 (che è, ratione temporis, la disposizione applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio a quo) – con il prevedere che «[i]l fermo del veicolo disposto dall’agente di riscossione, ai sensi dell’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica» – contrasterebbe con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione all’art. 5, comma trentasettesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e con gli artt. 119, secondo comma, e 120 Cost. (quest’ultimo evocato, per altro, solo in dispositivo). E ciò per le medesime ragioni per le quali la sentenza di questa Corte n. 288 del 2012, alle cui motivazioni l’ordinanza in esame fa rinvio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione, di analogo contenuto, di cui all’art. 10 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione (legge finanziaria 2012)»;

che, ad avviso sempre della rimettente, la disposizione censurata violerebbe anche l’art. 3 Cost., «poiché, applicandola si verificherebbe una palese disparità di trattamento fra i cittadini residenti in regioni diverse del territorio italiano in relazione ad una medesima fattispecie qualora solo a quelli residenti in talune regioni venga imposto il pagamento del tributo in oggetto anche successivamente all’apposizione del fermo amministrativo del veicolo».

Considerato che, con ordinanza n. 19 del 2019 – relativa a pressoché identica questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013)», per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., sollevata dalla medesima Commissione tributaria provinciale di Napoli – questa Corte ha già dichiarato la sua manifesta infondatezza;

che, in detta ordinanza, in linea con quanto già chiarito con due precedenti pronunce (sentenza n. 47 del 2017 e ordinanza n. 192 del 2018), è stato ancora una volta, infatti, ribadito che il “fermo amministrativo” – al quale è correlata l’esenzione dal pagamento del tributo prevista dall’art. 5, comma trentasettesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e cui identicamente si riferiva, escludendo l’esenzione stessa, analoga disposizione della Regione Marche, per ciò caducata dalla sentenza n. 288 del 2012 – è diverso dal cosiddetto “fermo fiscale”. Atteso anche che a quest’ultimo «non poteva evidentemente riferirsi la norma di esenzione del 1982, in quanto solo successivamente il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha introdotto detta diversa ipotesi di fermo, all’interno dell’art. (91-bis, poi rifluito nell’art.) 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, come misura di garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione conseguente a violazione di norma del codice della strada» (ordinanza n. 192 del 2018);

che, pertanto, l’esclusione della sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica nel periodo di fermo fiscale della vettura disposto dall’agente della riscossione – quale propriamente prevista dal censurato art. 1, comma 182, della legge reg. Campania n. 5 del 2013 – non si pone in contrasto con la esenzione dal tributo (nella diversa ipotesi di fermo adottato dall’autorità amministrativa o da quella giudiziaria) disposta, in via di eccezione, dal d.l. n. 953 del 1982, come convertito, ed è coerente al principio – innovativamente introdotta dallo stesso d.l. – che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo (sentenza n. 47 del 2017) ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo a legittimare il possesso del veicolo (usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio);

che, rispetto a tali motivazioni, nessuna replica né alcun argomento di segno contrario si rinviene nella ordinanza in esame;

che resta con ciò destituita di fondamento anche la nuova censura di violazione dell’art. 3 Cost., posto che la disposizione in esame – al pari delle identiche disposizioni delle altre Regioni (Toscana, Emilia-Romagna) che hanno superato il vaglio di costituzionalità (nelle richiamate pronunce. sentenza n. 47 del 2017 e ordinanza n. 192 del 2018) – si limita ad esplicitare un logico corollario di principi e regole enunciati a livello, appunto, di legislazione nazionale;

che la questione nuovamente sollevata dalla rimettente è, pertanto, sotto ogni profilo, manifestamente infondata.

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013)», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 120 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione 29, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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