Corte Costituzionale, Ordinanza n.92 del 15/05/2020

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Circolazione stradale - Condannati per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime - Revoca automatica della patente di guida - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta - Conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Successiva sentenza di parziale accoglimento della questione - Manifesta inammissibilità delle questioni

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Massa, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 222 del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede l'applicazione della medesima sanzione accessoria della revoca quinquennale della patente di guida a fronte della condanna per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali gravi o gravissime) e per quello di cui all'art. 589-bis cod. pen (omicidio stradale). L'ordinanza di rimessione è priva di un'adeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, mancando del tutto la descrizione della condotta contestata all'imputato e della colpa allo stesso ascritta per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Inoltre, la sentenza n. 88 del 2019, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2, quarto periodo, della norma censurata, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i citati reati il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente, la sospensione della stessa, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti specifiche. (Precedente citato: sentenza n. 88 del 2019). Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'insufficiente descrizione della fattispecie impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza e rende le questioni manifestamente inammissibili. (Precedenti citati: ordinanze n. 103 del 2019, n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016).

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ORDINANZA N. 92

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Tribunale ordinario di Massa nel procedimento penale a carico di F. K., con ordinanza del 6 dicembre 2018, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Udito il Giudice relatore Giovanni Amoroso nella camera di consiglio del 6 aprile 2020, svolta, ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 24 marzo 2020, punto 1), lettera a);

deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2020.

Ritenuto che, con ordinanza del 6 dicembre 2018, il Tribunale ordinario di Massa in persona del Giudice onorario di pace ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede l’applicazione della medesima sanzione accessoria della revoca quinquennale della patente di guida a fronte della condanna per reati relativi a condotte diverse sotto il profilo della colpa, dell’offensività e della pericolosità;

che il rimettente riferisce di procedere nei confronti di una persona imputata del reato di cui all’art. 590-bis del codice penale e che, in ipotesi di condanna, dovrebbe applicare la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, con divieto di conseguire una nuova patente per la durata di cinque anni;

che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della disposizione censurata, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede l’applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, per la durata di cinque anni, in caso di condanna sia per il reato di cui all’art. 590-bis cod. pen., sia per il reato di cui all’art. 589-bis cod. pen.;

che, in particolare, l’art. 222 cod. strada violerebbe l’art. 3 Cost., in quanto disciplina in modo analogo situazioni diverse, sia per gravità e pericolosità, sia per il diverso grado di rimproverabilità connesso alle diverse situazioni;

che il citato parametro costituzionale sarebbe, altresì, violato, in quanto la medesima sanzione accessoria è prevista quale conseguenza della condanna per il delitto di lesioni stradali, a prescindere dalla ricorrenza delle circostanze aggravanti o attenuanti specifiche, e per l’omicidio stradale;

che, inoltre, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto prevede la medesima, grave, sanzione amministrativa accessoria per condotte non parificabili sotto il profilo del disvalore e della necessità di rieducazione del colpevole.

Considerato che il Tribunale ordinario di Massa, in persona del Giudice onorario di pace, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede l’applicazione della medesima sanzione accessoria della revoca quinquennale della patente di guida a fronte della condanna per reati relativi a condotte diverse;

che l’ordinanza di rimessione è priva di un’adeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, mancando del tutto la descrizione della condotta contestata all’imputato e della colpa allo stesso ascritta per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;

che l’insufficiente descrizione della fattispecie impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza e rende le questioni manifestamente inammissibili (ex multis, ordinanze n. 103 del 2019, n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016);

che, inoltre, questa Corte, con sentenza n. 88 del 2019, successiva all’ordinanza di rimessione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Massa in persona del Giudice di pace con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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