Corte Costituzionale, Ordinanza n.100 del 17/05/2021

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Sanità pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali - Requisiti per l'accesso e obblighi dei medici assegnatari - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo

È dichiarato estinto, per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita in giudizio, il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 2, 3, 41, 120, primo comma, Cost. - degli artt. 4, comma 1, lett. a), e 5, comma 1, lett. c), della legge reg. Sardegna n. 6 del 2020. (Nella specie, la rinuncia fa seguito alla intervenuta modifica di entrambe le disposizioni impugnate ad opera dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 19 del 2020).Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale, accettata dalla controparte costituita in giudizio, determina l'estinzione del processo.

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ORDINANZA N. 100

ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera a), e 5, comma 1, lettera c), della legge della Regione Sardegna 6 marzo 2020, n. 6 (Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato l’8-12 maggio 2020, depositato in cancelleria il 18 maggio 2020, iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udita nella camera di consiglio del 28 aprile 2021 la Giudice relatrice Daria de Pretis;

deliberato nella camera di consiglio del 28 aprile 2021.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 18 maggio 2020 (iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4, comma 1, lettera a), e l’art. 5, comma 1, lettera c), della legge della Regione Sardegna 6 marzo 2020, n. 6 (Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali);

che, nel suo testo originario, la prima disposizione stabiliva quanto segue: «[p]ossono accedere ai contratti aggiuntivi regionali i medici abilitati all’esercizio della professione utilmente collocati nella graduatoria di cui all’articolo 36, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 368 del 1999, in possesso dei seguenti requisiti: a) siano stati residenti in Sardegna per almeno dieci anni, anche non continuativi, nel ventennio precedente alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione»;

che tale disposizione è stata impugnata per violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, per la mancanza di una «correlazione tra la prestazione di formazione specialistica erogata dalla Regione […] e la condizione cui la stessa è subordinata» e per il carattere «sproporzionato per durata e troppo esclusivo» del requisito di radicamento sul territorio regionale, anche in relazione al collegamento dell’art. 3 Cost. con l’art. 120, primo comma, Cost.;

che la seconda disposizione impugnata, nel suo testo originario, stabiliva quanto segue: «[i]l medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale: […] c) si impegna a prestare la propria attività lavorativa per cinque anni dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del SSR ovvero presso le università degli studi della Sardegna»;

che tale norma è stata impugnata per violazione: a) degli artt. 2 e 41 Cost., in quanto «il vincolo di accesso al mondo lavorativo» che essa pone al medico specializzato, «sia sotto il profilo territoriale e temporale che della tipologia stessa del rapporto di lavoro», ostacolerebbe l’esplicazione della sua personalità e gli impedirebbe «di autodeterminarsi liberamente in ambito lavorativo e nell’iniziativa economica privata»; b) dell’art. 3 Cost., anche in relazione al suo collegamento con l’art. 120, primo comma, Cost., in quanto la norma impugnata configurerebbe per i medici beneficiari dei contratti aggiuntivi regionali un «canale privilegiato di occupazione presso le strutture del SSR e delle università regionali», discriminando gli altri medici specializzati;

che la Regione autonoma Sardegna si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale con atto depositato il 16 giugno 2020, affermando l’infondatezza della censura rivolta contro l’art. 4, comma 1, lettera a), e l’inammissibilità (per motivazione inadeguata) e l’infondatezza delle censure rivolte contro l’art. 5, comma 1, lettera c).

Considerato che entrambe le disposizioni impugnate sono state successivamente modificate dall’art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2020, n. 19 (Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2020 in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali);

che, a seguito di tali modifiche, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 9 dicembre 2020, sulla base della delibera adottata dal Consiglio dei ministri il 13 novembre 2020;

che la Regione autonoma Sardegna ha accettato la rinuncia con atto depositato il 15 dicembre 2020, sulla base della delibera della Giunta regionale del 4 dicembre 2020, n. 62/12;

che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia del ricorrente all’impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l’estinzione del processo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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