Corte Costituzionale, Sentenza n.107 del 27/05/2021

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Ricorso in via principale - Lamentata violazione di tributi propri di ente ad autonomia speciale - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 14-quater, del d.l. n. 162 del 2019, come conv. L'interesse a ricorrere della Provincia autonoma di Trento sussiste in quanto essa lamenta che lo Stato non abbia alcuna competenza a incidere - né in diminuzione, né in aumento - sul gettito dei tributi propri "in senso stretto" (autonomi) della Provincia, qual è, per diretta attribuzione statutaria, quello impugnato. (Precedente citato: sentenza n. 118 del 2017). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio in via principale è condizionato alla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto. Questo non esclude, comunque, che debba sussistere un interesse attuale e concreto a proporre l'impugnazione, per conseguire, attraverso la pronuncia richiesta, un'utilità diretta e immediata; interesse che, peraltro, nei giudizi in esame consiste nella tutela delle competenze legislative nel rispetto del riparto delineato dalla Costituzione. (Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 262 del 2016 e n. 118 del 2015).

Ricorso in via principale - Aberratio ictus - Insussistenza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per aberratio ictus, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del d.l. n. 162 del 2019, come conv. Il contenuto delle censure formulate è effettivamente e correttamente rivolto alle disposizioni impugnate, le quali, sebbene innestate in una preesistente normativa, sono dotate di autonoma e distinta portata precettiva, chiaramente individuabile come l'oggetto dell'odierna impugnazione, dovendo pertanto escludersi che il ricorso sia volto a colpire precedenti disposizioni rispetto alle quali sono decorsi i termini perentori per l'impugnazione. Per valutare la sussistenza di una aberratio ictus, che ricorre ove sia erroneamente individuata la norma in ordine alla quale sono formulate le censure di illegittimità costituzionale, occorre preliminarmente mettere a fuoco la portata delle disposizioni impugnate. (Precedente citato: sentenza n. 14 del 2019)

Ricorso in via principale - Impugnazione di norma coincidente con altra anteriore non impugnata - Partecipazione della Provincia autonoma ricorrente alla Conferenza Stato-Regioni che ha espresso parere favorevole sul progetto di legge impugnata - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per acquiescenza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del d.l. n. 162 del 2019, come conv. Non assume rilievo la circostanza che la Provincia autonoma ricorrente non abbia a suo tempo impugnato altre disposizioni parimenti lesive delle competenze statutarie e dell'autonomia finanziaria provinciale né che essa abbia partecipato alla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome del 29 gennaio 2020, all'esito della quale è stato espresso parere favorevole al disegno di legge di conversione del d.l. n. 162 del 2019. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'istituto dell'acquiescenza non si applica nei giudizi in via principale, atteso che la norma impugnata, anche se riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore non impugnata, ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere. (Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2021, n. 117 del 2020 e n. 106 del 2020). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via principale l'eventuale adesione della parte ricorrente all'intesa in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome non pregiudica, di regola, l'interesse a ricorrere, stante l'indisponibilità delle attribuzioni costituzionali di cui si controverte in tali giudizi. (Precedenti citati: sentenze n. 31 del 2019 e n. 36 del 2018).

Bilancio e contabilità pubblica - Tassa automobilistica sul possesso di autoveicoli - Maggior gettito derivante dall'aumento - Riserva all'erario per gli anni 2020-2022 - Attribuzione, con vincolo di destinazione, dell'intero gettito alle Regioni e alle Province autonome per gli anni 2023-2033 - Estensione della medesima disciplina alla tassa sul possesso di motocicli - Violazione della competenza statutaria della Provincia autonoma di Trento in materia di tributi propri - Illegittimità costituzionale in parte qua

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 73, comma 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l'art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del d.l. n. 162 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 8 del 2020, nella parte in cui si applica alla Provincia autonoma di Trento, riservando all'erario per gli anni 2020-2022 il maggior gettito derivante dall'aumento della tassa automobilistica sul possesso di autoveicoli e attribuiscono con vincolo di destinazione per gli anni 2023-2033 alle Regioni e alle Province autonome l'intero gettito, prevedendo altresì l'estensione della medesima disciplina alla tassa sul possesso di motocicli. Le norme impugnate - esclusa la loro riconducibilità alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - violano la competenza statutaria della Provincia autonoma in materia di tributi propri, poiché la tassa automobilistica si connota come tributo proprio "in senso stretto", con la conseguenza che lo Stato non ha competenza a dettare alcuna disposizione che lo disciplini, nemmeno in senso apparentemente favorevole alla Provincia, né può intervenire sul relativo gettito e sulla sua regolazione, né può apporre alcun vincolo di destinazione sul relativo gettito, essendo tale tassa riservata interamente alla competenza e alla disponibilità esclusiva della Provincia autonoma. I medesimi vizi affliggono la disciplina che riguarda la tassa automobilistica provinciale sul possesso di motocicli. (Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2018, n. 118 del 2017, n. 169 del 2014, n. 137 del 2014, n. 39 del 2014 e n. 142 del 2012). In generale, le clausole di salvaguardia rivestono la funzione di limite per l'applicazione delle disposizioni della legge statale in cui ciascuna clausola è inserita e implicano che le disposizioni della legge statale non siano applicabili nei confronti degli enti a statuto speciale, se in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione; tuttavia, la loro presenza non consente, di per sé, di ritenere non fondate le questioni proposte, ma impone di verificare se le specifiche disposizioni impugnate si rivolgano espressamente alle autonomie speciali, così da neutralizzarne la portata. (Precedente citato: sentenza n. 191 del 2017). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la natura della norma va verificata con riguardo all'oggetto, alla ratio e alla finalità che ne costituiscono l'effettiva sostanza, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato. (Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2020, n. 164 del 2019 e n. 116 del 2019).

Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma statale nella parte in cui è riferita a una delle Province autonome - Identità del parametro statuario di riferimento - Estensione della dichiarazione anche a favore dell'altra Provincia autonoma

Dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 73, comma 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l'art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del d.l. n. 162 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 8 del 2020, nella parte in cui si applica alla Provincia autonoma di Trento, gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale, data l'identità della normativa statutaria, si estendono anche alla Provincia autonoma di Bolzano.

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso

Dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 73, comma 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, l'art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del d.l. n. 162 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 8 del 2020, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso riferiti, anche in via subordinata, all'asserita violazione degli artt. 3, 119, secondo comma, 120, Cost., dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché degli artt. 8, 9, 16, 75-bis, comma 3-bis, 79, comma 4, 103, 104, 107 e dell'intero Titolo VI dello statuto di autonomia.

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SENTENZA N. 107

ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 29 aprile-11 maggio 2020, depositato in cancelleria l’8 maggio 2020, iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 13 aprile 2021 il Giudice relatore Angelo Buscema;

uditi gli avvocati Sabrina Azzolini e Andrea Manzi per la Provincia autonoma di Trento, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021, e l’avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 14 aprile 2021.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 29 aprile-11 maggio 2020 e depositato l’8 maggio 2020 (reg. ric. n. 47 del 2020), la Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, in riferimento all’art. 119, secondo comma, della Costituzione e all’art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); in subordine, all’art. 75-bis, comma 3-bis, dello statuto; in ulteriore subordine, all’art. 79, comma 4, dello statuto; ancora, agli artt. 103, 104 e 107 dello statuto o, in alternativa, all’art. 120 Cost.; nonché, agli artt. 8, 9 e 16 e all’intero Titolo VI dello statuto; in via subordinata, all’art. 3 Cost. per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Il comma 14-quater dell’art. 39 del d.l. n. 162 del 2019 dispone che, «[a]l fine di incentivare gli investimenti delle regioni nei rispettivi territori, al comma 321 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2033”».

Il comma 14-quinquies del medesimo articolo prevede che «[a]l comma 322 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l’anno 2022 confermando gli importi dell’ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma”».

Il successivo comma 14-sexies dispone che «[a]ll’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 322 è inserito il seguente: “322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 del presente articolo e all’articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”».

Infine, il successivo comma 14-septies prevede che «[a]ll’articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l’anno 2022 confermando gli importi dell’ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma”».

1.1.– Anzitutto, la ricorrente lamenta l’illegittimità costituzionale dell’art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, per violazione dell’art. 73, comma 1, dello statuto, ai sensi del quale la tassa automobilistica provinciale sarebbe un tributo proprio “in senso stretto” (è richiamata, in proposito, la sentenza di questa Corte n. 118 del 2017), e dell’art. 119, secondo comma, Cost., ai sensi del quale lo Stato non potrebbe disciplinare tributi propri “in senso stretto” delle Regioni (è richiamato, in proposito, anche l’art. 2, comma 2, lettera t, della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione»).

Secondo la Provincia autonoma di Trento, le norme richiamate sarebbero illegittime per diverse ragioni.

1.1.1.– In primo luogo, l’art. 39, comma 14-quater, del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, aggiungendo un periodo all’art. 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriannuale dello Stato (legge finanziaria 2007)», ha previsto la sospensione per il decennio 2023-2033 della «riduzione dei trasferimenti erariali», ossia della quota di risorse finanziarie che lo Stato trattiene dai trasferimenti agli enti territoriali, in misura pari al maggior gettito riscosso dalle Regioni e dalle Province autonome per effetto della rimodulazione della tassa automobilistica in base alla categoria inquinante dei veicoli, al netto della perdita di gettito causata dalle esenzioni per “rottamazione”.

La Provincia autonoma di Trento sostiene che l’art. 73, comma 1, dello statuto sarebbe violato poiché quello del tributo proprio provinciale non sarebbe un «gettito erariale suscettibile di alimentare un trasferimento erariale, né tanto meno una riduzione di detto trasferimento erariale».

Ad avviso della ricorrente, la norma impugnata sarebbe applicabile anche a essa, in quanto, nel modificare l’art. 1, commi 321 e 322, della legge n. 296 del 2006, il legislatore ha conservato l’espresso riferimento anche alle Province autonome.

Né tale espresso riferimento potrebbe ritenersi venuto meno per incompatibilità, per effetto della modifica statutaria recata dall’art. 2, comma 107, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2010)», che ha qualificato come tributi propri le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale.

1.1.2.– In secondo luogo, l’art. 39, comma 14-quinquies, del d.l. n. 162 del 2019, modificando l’art. 1, comma 322, della legge n. 296 del 2006, ha aggiunto due nuovi periodi, stabilendo, in particolare, che, ai fini della regolazione finanziaria dei rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, per il triennio 2020-2022, in assenza di dati definitivi, sono confermati gli importi dell’ultima annualità definita con decreto ministeriale.

La ricorrente deduce che l’ultimo decreto, emanato ai fini della regolazione finanziaria per l’anno 2013 (decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze dell’8 maggio 2017, recante «Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell’articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2013»), «ha completamente trascurato di considerare la natura giuridica di tributo proprio in senso stretto della tassa automobilistica provinciale, nel falso presupposto che lo Stato possa disporre “trasferimenti erariali” di un gettito provinciale e relative “riduzioni” proporzionate all’incremento del gettito derivante dagli incrementi introdotti ai sensi dell’articolo 1, comma 321 della legge n. 296 del 2006».

Ciò considerato, la Provincia autonoma di Trento ritiene che nemmeno in questo caso sia possibile offrire un’interpretazione della norma impugnata non lesiva dell’autonomia finanziaria provinciale, poiché un eventuale «ripensamento del Ministero dell’economia e delle finanze, in virtù del quale esso potrebbe, con nuovi decreti relativi agli anni 2014-2019, escludere dai trasferimenti erariali e dalle relative riduzioni il gettito provinciale della tassa automobilistica provinciale», sarebbe escluso dal chiaro tenore letterale della disposizione impugnata, che espressamente menziona la ricorrente fra i suoi destinatari.

1.1.3.– In terzo luogo, l’art. 39, comma 14-sexies, del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, aggiungendo il comma 322-bis all’art. 1 della legge n. 296 del 2006, ha imposto un vincolo di destinazione alle maggiori risorse che resteranno nella disponibilità delle Regioni e delle Province autonome, per effetto della «mancata riduzione dei trasferimenti erariali» negli anni 2023-2033, prevista dall’art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies e 14-septies, del d.l. n. 162 del 2019, come convertito.

Secondo la ricorrente, lo Stato non può stabilire vincoli di destinazione su risorse proprie della Provincia autonoma di Trento, senza incorrere in una violazione dell’art. 73, comma 1, dello statuto.

1.1.4.– Infine, l’art. 39, comma 14-septies, del d.l. n. 162 del 2019 – che aggiunge due periodi all’art. 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 – estende anche alla tassa automobilistica provinciale sul possesso dei motocicli le modifiche introdotte dai commi precedenti alla tassa sul possesso degli autoveicoli.

Anche per questa disposizione la ricorrente deduce la violazione dell’autonomia finanziaria provinciale, sulla base delle stesse ragioni esposte in riferimento ai precedenti commi 14-quater e 14-quinquies.

1.2.– Subordinatamente alle citate questioni di legittimità costituzionale, la ricorrente lamenta l’illegittimità di tutte le norme impugnate per violazione dell’art. 75-bis, comma 3-bis, dello statuto, che impedisce generiche riserve di gettito per obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, consentendole solo al ricorrere di tre condizioni: a) che la legge dello Stato indichi la destinazione di tali risorse alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo, non rientranti nelle competenze regionali o provinciali, ivi comprese quelle relative a calamità naturali; b) che la riserva sia limitata nel tempo; c) che la relativa posta sia contabilizzata distintamente nel bilancio statale.

La ricorrente assume che la violazione dell’art. 75-bis, comma 3-bis, dello statuto consegue all’intendimento del legislatore statale di sottoporre anche il gettito della tassa automobilistica provinciale al regime dei trasferimenti erariali e delle relative riduzioni.

Secondo la Provincia autonoma di Trento, confermare nei confronti delle Province autonome il meccanismo della riduzione di trasferimenti erariali nella misura corrispondente agli incrementi tariffari introdotti dall’art. 2, comma 63, del d.l. n. 262 del 2006 e dall’art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006 «significa sottrarre ad esse risorse finanziarie proprie, per trasferirle nella disponibilità dello Stato, di tal che questa prescrizione è posta in mancanza dei presupposti di legittimità della riserva all’erario di risorse finanziarie provinciali, delineati dall’articolo 75-bis, comma 3-bis, dello Statuto».

In definitiva, le norme impugnate, prevedendo una modifica del regime dei trasferimenti e delle relative riduzioni nei confronti delle Province autonome non limitata nel tempo – si tratterebbe di una sospensione dal 2023 al 2033 – violerebbero le prescrizioni contenute nell’art. 75-bis, comma 3-bis, dello statuto (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 142 del 2012).

1.3.– La ricorrente prospetta altresì, sempre in via subordinata, la violazione, a opera di tutte le norme impugnate, dell’art. 79, comma 4, dello statuto, ai sensi del quale alle Province autonome non sono applicabili disposizioni statali che prevedono «obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all’erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno» diversi da quelli stabiliti dal Titolo VI dello statuto. In proposito, la ricorrente ricorda che, in virtù degli impegni assunti dalle Province autonome con l’accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», il Titolo VI dello statuto ora indica in modo tassativo le misure di concorso al risanamento della finanza pubblica imposte alle Province medesime.

La ricorrente sostiene che la violazione dell’art. 79, comma 4, dello statuto conseguirebbe all’esplicito intendimento del legislatore di applicare alla Provincia autonoma il regime previsto per la tassa automobilistica delle Regioni a statuto ordinario.

Le norme impugnate sarebbero dunque costituzionalmente illegittime in quanto incidenti sui rapporti finanziari fra lo Stato e la Provincia autonoma, in deroga a quanto convenuto con il menzionato accordo del 15 ottobre 2014, che ha quantificato e fissato, fino al 2022, il contributo alla finanza pubblica a carico delle Province autonome.

1.4.– La ricorrente lamenta, poi, il contrasto dell’art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del d.l. n. 162 del 2019, con gli artt. 103, 104 e 107 dello statuto, che prevedono procedure tassative per le modifiche statutarie e, in particolare, per quella delle forme di contribuzione alla finanza pubblica da parte delle Province autonome.

Secondo la ricorrente, poiché le norme impugnate comportano delle modifiche ai flussi finanziari fra lo Stato e la Provincia, non contemplati dagli artt. 73, comma 1, 75-bis, comma 3-bis, e 79, comma 4, dello statuto, lo Stato avrebbe dovuto raggiungere il preventivo accordo con essa.

Le norme impugnate sarebbero quindi costituzionalmente illegittime perché introdurrebbero riserve allo Stato di risorse finanziarie provinciali, in violazione delle modalità stabilite per procedere alla modifica del Titolo VI dello statuto, ossia in violazione del principio consensualistico (sono richiamate, in proposito, le sentenze di questa Corte n. 103 del 2018, n. 28 del 2016 e n. 133 del 2010).

1.5.– Per le stesse ragioni testé esposte la ricorrente lamenta, in via ulteriormente gradata, la violazione, da parte di tutte le norme impugnate, del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.

La Provincia autonoma di Trento osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di sottolineare come il predetto accordo del 2014 escluda la possibilità di modifiche unilaterali da parte dello Stato (si citano le sentenze n. 103 del 2018, n. 154 del 2017 e n. 28 del 2016). La ricorrente deduce, in particolare, che essa, a fronte degli obblighi assunti dallo Stato, ha rinunciato ai ricorsi pendenti relativi alla legittimità costituzionale di numerose disposizioni di legge concernenti i rapporti finanziari con lo Stato, rinuncia che avrebbe «corroborato un legittimo affidamento in merito alla stabilità dei rapporti finanziari definiti dall’accordo».

1.6.– La ricorrente censura, poi, l’art. 39, comma 14-sexies, del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, laddove introduce un vincolo di destinazione alle risorse a essa spettanti per effetto della sospensione della riserva erariale sul gettito della tassa automobilistica, in quanto invaderebbe plurimi ambiti di competenza amministrativa provinciale. La norma impugnata, infatti, imporrebbe la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, interventi di viabilità e per la messa in sicurezza del trasporto pubblico urbano, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per infrastrutture locali e bonifiche ambientali dei siti inquinanti. Si tratta, secondo la Provincia autonoma di Trento, di ambiti in cui, ai sensi degli artt. 8 e 9 dello statuto, ad essa è attribuita la relativa competenza legislativa e, ai sensi, del successivo art. 16, anche le corrispondenti competenze amministrative (più precisamente, nei settori dell’urbanistica, della tutela del paesaggio, dell’edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, della viabilità, degli acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, delle opere idrauliche e dell’edilizia scolastica).

Peraltro, la disposizione impugnata, nell’inserire il citato vincolo di destinazione, violerebbe anche l’intero Titolo VI dello statuto, per lesione dell’autonomia finanziaria provinciale, intesa come la facoltà di programmare e allocare risorse nei vari settori del proprio bilancio.

1.7.– I commi 14-quinquies e 14-septies dell’art. 39 del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, laddove prevedono che la regolazione finanziaria dei trasferimenti dallo Stato alla Provincia autonoma sia «effettuata entro l’anno 2022 confermando gli importi dell’ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma», sono poi ritenuti in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’art. 3 Cost. Secondo la ricorrente, in particolare, poiché l’ultimo decreto di regolazione finanziaria adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze risale al 2017 e riguarda l’anno 2013, sarebbe irragionevole applicare dall’anno 2020 all’anno 2022 quantificazioni così risalenti nel tempo.

In proposito, la Provincia autonoma di Trento deduce anche che, per effetto di successivi interventi normativi, il sistema informativo relativo al gettito della tassa automobilistica sarebbe completamente telematizzato e coordinato fra il pubblico registro e gli archivi regionali, consentendo di disporre di dati aggiornati sul riparto delle quote di gettito erariale spettante a ciascuna Regione.

La scelta di ancorare a dati potenzialmente obsoleti la regolazione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Provincia autonoma, pertanto, oltre a essere irragionevole, dimostrerebbe la volontà del resistente di sottrarsi al confronto sulla quantificazione dei trasferimenti erariali e delle relative riduzioni.

1.8.– Infine, la ricorrente ritiene di non poter considerare i commi impugnati come non applicabili alle Province autonome, in forza delle clausole di salvaguardia previste dall’art. 1, comma 1363, della legge n. 296 del 2006 e dall’art. 2, comma 181, del d.l. n. 262 del 2006, come convertito.

L’efficacia di tali clausole, infatti, sarebbe esclusa nel caso di specie, in quanto contraddetta dal tenore letterale e sistematico delle norme impugnate, che esplicitamente confermano l’applicazione del sistema di regolazione finanziaria da esse previsto anche alla Provincia autonoma di Trento (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 231 del 2017 e n. 154 del 2017).

2.– Con memoria depositata il 22 giugno 2020, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo la parziale inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per aberratio ictus, essendo esso volto ad aggirare la decadenza dei termini di impugnazione di altre norme.

2.1.– Quanto alla carenza di interesse, eccepita esclusivamente in riferimento all’art. 39, comma 14-quater, del d.l. n. 162 del 2019, il resistente sostiene, in particolare, che tale disposizione, nel prevedere per gli anni dal 2023 al 2033 la sospensione della riserva erariale sul gettito della tassa automobilistica, non arrecherebbe alcuna lesione all’autonomia finanziaria della Provincia autonoma.

2.2.– Con riferimento alla aberratio ictus, invece, il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce che la ricorrente, mediante l’impugnazione di tali norme, intenderebbe in realtà contestare la legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 2, comma 64, del d.l. n. 262 del 2006, come convertito, su cui le prime incidono e rispetto alle quali, però, sarebbero decorsi i termini per l’impugnazione. Di qui l’inammissibilità del ricorso, in quanto teso a eludere i termini perentori previsti dall’art. 127 Cost. (è richiamata, in proposito, la sentenza di questa Corte n. 144 del 2013).

2.3.– Quanto al merito, l’Avvocatura generale dello Stato deduce l’infondatezza di tutte le censure, poiché le norme impugnate si inserirebbero in ambiti materiali riservati alla competenza esclusiva dello Stato, quali la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e «l’attuazione delle direttive europee in materia di sostituzione di autoveicoli ex art. 117, primo e secondo comma, lett. a), Cost.».

Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene, inoltre, che le norme impugnate si qualificherebbero come «disposizioni di coordinamento tra finanza regionale e statale di cui il riferimento alla tassa automobilistica è un mero espediente di regolazione contabile», sicché, non incidendo esse sulla riserva statale del gettito derivante dall’incremento dell’imposta, non vi sarebbe alcuna violazione dell’autonomia finanziaria provinciale.

A sostegno dell’infondatezza del ricorso, la difesa erariale osserva, poi, che le norme impugnate sarebbero il risultato di una procedura concordata anche con le autonomie speciali.

Esse, infatti, sarebbero state proposte dalle stesse Regioni e Province autonome e sarebbero il frutto di un confronto serrato con i tecnici dell’amministrazione finanziaria, finalizzato alla predisposizione di un testo condiviso. Decisivo, in proposito, sarebbe il parere favorevole espresso dalle Regioni e dalle Province autonome nella Conferenza unificata del 29 gennaio 2020 sul disegno di legge di conversione del d.l. n. 162 del 2019, il che dimostrerebbe anche che lo Stato non avrebbe inteso sottrarsi alla collaborazione con le autonomie territoriali.

Peraltro, la mancata impugnazione nei termini da parte della Provincia autonoma di Trento dell’art. 1, commi 235 e 322, della legge n. 296 del 2006 sarebbe indice di un tacito assenso e quindi di un’accettazione delle ivi previste regolazioni finanziarie, relative alla tassa automobilistica.

3.– Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Provincia autonoma di Trento ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni illustrate nel ricorso e replicato alle eccezioni dell’Avvocatura generale dello Stato.

La ricorrente, in particolare, si è soffermata sulla lesività delle norme impugnate, deducendo che l’assoggettamento del gettito provinciale della tassa automobilistica alle regolazioni finanziarie previste dallo Stato, mediante riduzione di trasferimenti erariali, integrerebbe, dal punto di vista economico, lo stesso effetto di una riserva del gettito di spettanza provinciale.

Considerato in diritto

1.– Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 47 del 2020), la Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, in riferimento all’art. 119, secondo comma, della Costituzione e all’art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); in subordine, all’art. 75-bis, comma 3-bis, dello statuto; in ulteriore subordine, all’art. 79, comma 4, dello statuto; ancora, agli artt. 103, 104 e 107 dello statuto o, in via alternativa, all’art. 120 Cost.; nonché, agli artt. 8, 9, 16 e all’intero Titolo VI dello statuto; in via subordinata, all’art. 3 Cost., per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Le disposizioni impugnate modificano precedenti disposizioni relative alla tassa automobilistica sul possesso delle autovetture e dei motocicli, ossia l’art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriannuale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e l’art. 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286.

In particolare, quanto alla tassa automobilistica sul possesso degli autoveicoli, le norme impugnate dispongono, per gli anni 2020, 2021 e 2022, la «riduzione dei trasferimenti erariali», ossia la riserva all’erario del maggior gettito derivante dall’aumento della tassa automobilistica (in relazione alla classe di inquinamento del veicolo) e, ai fini della regolazione finanziaria fra lo Stato e le Regioni e Province autonome, la conferma degli importi dell’ultima annualità definita con il decreto ministeriale di cui al comma 322 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 (comma 14-quinquies).

Per gli anni compresi fra il 2023 e il 2033, è invece disposta «la sospensione della riduzione dei trasferimenti erariali», ossia l’attribuzione dell’intero gettito della tassa automobilistica alle Regioni e alle Province autonome (comma 14-quater), unitamente a un vincolo di destinazione sulle maggiori risorse ad esse spettanti (comma 14-sexies).

Il medesimo regime relativo alla tassa sul possesso degli autoveicoli è, infine, esteso anche a quella sul possesso dei motocicli dal comma 14-septies, il quale dispone la «riduzione dei trasferimenti erariali», ossia la riserva all’erario del maggior gettito per il triennio 2020-2022, e la sospensione della riduzione dei trasferimenti erariali per il periodo 2023-2033, ossia l’attribuzione alle Regioni e Province autonome dell’intero gettito della tassa automobilistica provinciale.

1.1.– La Provincia autonoma di Trento prospetta diverse questioni di legittimità costituzionale.

Anzitutto, deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, per violazione dell’art. 73, comma 1, dello statuto, ai sensi del quale la tassa automobilistica provinciale sarebbe un tributo proprio “in senso stretto”; nonché dell’art. 119, secondo comma, Cost., ai sensi del quale lo Stato non potrebbe disciplinare tributi propri “in senso stretto” delle Regioni (è richiamato, al riguardo, anche l’art. 2, comma 2, lettera t, della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’art. 119 della Costituzione»).

1.2.– In via subordinata, la ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni impugnate per violazione dell’art. 75-bis, comma 3-bis, dello statuto, che esclude la legittimità di generiche riserve di gettito per obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica e consente la riserva all’erario del gettito di risorse finanziarie derivante da maggiorazioni di aliquote o dall’istituzione di nuovi tributi, esclusivamente al ricorrere di tre condizioni: a) che la legge dello Stato indichi la destinazione di tali risorse alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo, non rientranti nelle competenze regionali o provinciali, ivi comprese quelle relative a calamità naturali; b) che la riserva sia limitata nel tempo; c) che la relativa posta sia contabilizzata distintamente nel bilancio statale.

1.3.– La ricorrente prospetta altresì la violazione dell’art. 79, comma 4, dello statuto, ai sensi del quale alle Province autonome non sono applicabili disposizioni statali che prevedono «obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all’erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno», diversi da quelli stabiliti dal Titolo VI dello statuto medesimo. In proposito, la ricorrente ricorda che, in virtù degli impegni assunti dalle Province autonome con l’accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 tra il Governo e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica e recepito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», il citato Titolo VI ora indica in modo tassativo le misure del loro concorso al risanamento della finanza pubblica.

Le norme impugnate sarebbero costituzionalmente illegittime, dunque, perché inciderebbero sui rapporti finanziari fra lo Stato e la Provincia autonoma di Trento in deroga a quanto convenuto con l’accordo citato.

1.4.– In via ulteriormente subordinata, la ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, per violazione degli artt. 103, 104 e 107 dello statuto, che prevedono procedure tassative per le modifiche statutarie e, nella specie, per la modifica delle forme di contribuzione alla finanza pubblica da parte delle Province autonome.

Poiché le norme impugnate comporterebbero delle modifiche ai flussi finanziari fra lo Stato e la Provincia ricorrente, previsti dagli artt. 73, comma 1, 75-bis, comma 3-bis, e 79, comma 4, dello statuto, lo Stato avrebbe dovuto raggiungere al riguardo un preventivo accordo.

1.5.– Per le stesse ragioni testé esposte e in via ulteriormente subordinata, la ricorrente lamenta la violazione, ad opera di tutte le norme impugnate, del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.

1.6.– La Provincia autonoma di Trento censura, poi, l’art. 39, comma 14-sexies, del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, laddove introduce un vincolo di destinazione alle maggiori risorse a essa spettanti, per effetto della sospensione della riserva erariale sul gettito della tassa automobilistica, poiché tale vincolo sarebbe invasivo di plurimi ambiti di competenza amministrativa provinciale. La norma impugnata, infatti, imporrebbe la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, interventi di viabilità e per la messa in sicurezza del trasporto pubblico urbano, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per infrastrutture locali e bonifiche ambientali dei siti inquinanti. Si tratterebbe di ambiti in cui, ai sensi degli artt. 8 e 9 dello statuto, è attribuita alla Provincia autonoma di Trento la relativa competenza legislativa e, ai sensi del successivo art. 16, anche le corrispondenti competenze amministrative (in particolare, nei settori dell’urbanistica, della tutela del paesaggio, dell’edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, della viabilità, degli acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, delle opere idrauliche e dell’edilizia scolastica).

Peraltro, la disposizione impugnata, nell’inserire il menzionato vincolo di destinazione, violerebbe anche l’intero Titolo VI dello statuto, per lesione dell’autonomia finanziaria provinciale, intesa come facoltà di programmare e allocare risorse nei vari settori del proprio bilancio.

1.7.– Sempre in via gradata, i commi 14-quinquies e 14-septies dell’art. 39 del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, contrasterebbero con i principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’art. 3 Cost., poiché prevedono che la regolazione finanziaria dei trasferimenti fra Stato e Provincia autonoma di Trento sia «effettuata entro l’anno 2022 confermando gli importi dell’ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma».

Secondo la ricorrente, l’ancoraggio a dati potenzialmente obsoleti della regolazione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Provincia autonoma di Trento (l’ultimo decreto di regolazione finanziaria adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze è il decreto direttoriale dell’8 maggio 2017, recante «Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell’art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2013»), oltre a essere irragionevole, dimostrerebbe la volontà dello Stato di sottrarsi al confronto sulla quantificazione dei trasferimenti erariali e delle relative riduzioni, escludendo così il contraddittorio.

2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato alcune eccezioni preliminari.

2.1.– Anzitutto, ha eccepito la parziale inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, in relazione all’art. 39, comma 14-quater, del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, poiché tale disposizione, nel prevedere per gli anni dal 2023 al 2033 la sospensione della riserva erariale sul gettito della tassa automobilistica, determinerebbe un aumento di risorse in capo alla Provincia ricorrente e quindi non arrecherebbe alcuna lesione alla sua autonomia finanziaria.

L’eccezione non è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudizio in via principale «è condizionato alla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto (ex multis, sentenze n. 262 del 2016 e n. 118 del 2015). Questo non esclude, comunque, che debba sussistere un interesse attuale e concreto a proporre l’impugnazione, per conseguire, attraverso la pronuncia richiesta, un’utilità diretta e immediata; interesse che, peraltro, nei giudizi in esame consiste nella tutela delle competenze legislative nel rispetto del riparto delineato dalla Costituzione» (sentenza n. 56 del 2020).

Nel caso di specie, la ricorrente lamenta che lo Stato non abbia alcuna competenza a incidere – né in diminuzione, né in aumento – sul gettito dei tributi propri “in senso stretto” (autonomi) della Provincia, qual è, per diretta attribuzione statutaria, la tassa automobilistica provinciale (sentenza n. 118 del 2017): di qui la sussistenza dell’interesse a ricorrere in relazione all’art. 39, comma 14-quater, del d.l. n. 162 del 2019, come convertito.

Oltre a ciò, la menzionata disposizione va letta unitamente al successivo comma 14-sexies, ai sensi del quale è istituito un vincolo di destinazione sulle maggiori risorse spettanti anche alla Provincia autonoma di Trento; il che, incidendo sull’autonomia finanziaria e amministrativa provinciale, ulteriormente avvalora la sussistenza dell’interesse al ricorso.

2.2.– In secondo luogo, l’Avvocatura eccepisce l’inammissibilità delle questioni per aberratio ictus, poiché il ricorso sarebbe, in realtà, volto a colpire precedenti disposizioni – in particolare, l’art. 1, commi 321 e 322, della legge n. 296 del 2006 e l’art. 2, comma 64, del d.l. n. 262 del 2006, come convertito – rispetto alle quali, però, sarebbero decorsi i termini perentori per l’impugnazione.

Anche tale eccezione non è fondata.

Per valutare la sussistenza di una aberratio ictus, che – come noto – ricorre ove sia erroneamente individuata la norma in ordine alla quale sono formulate le censure di illegittimità costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 14 del 2019), occorre preliminarmente mettere a fuoco la portata delle disposizioni impugnate.

Per gli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione dei rapporti finanziari conseguenti alla riduzione di trasferimenti statali alle Regioni e alle Province autonome – in misura pari alla differenza tra il maggior gettito della tassa automobilistica derivante dalla rimodulazione in base alla categoria inquinante del veicolo e il minor gettito dello stesso tributo riscosso dalle Regioni e dalle Province autonome, per effetto delle esenzioni per la cosiddetta “rottamazione” – è quantificata secondo gli importi dell’ultima annualità definita con il decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze dell’8 maggio 2017, recante «Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell’articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2013» (commi 14-quinquies e 14-septies).

Per gli anni compresi fra il 2023 e il 2033, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano è attribuito per intero il gettito della tassa automobilistica, senza alcuna compensazione da parte dello Stato (comma 14-quater), e sulle maggiori risorse ad esse spettanti è applicato il vincolo di destinazione stabilito dall’art. 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (comma 14-sexies).

L’esame del ricorso rende evidente che il contenuto delle censure formulate è effettivamente e correttamente rivolto alle disposizioni impugnate, le quali, sebbene innestate in una preesistente normativa, sono dotate di autonoma e distinta portata precettiva, chiaramente individuabile come l’oggetto dell’odierna impugnazione; dal che l’insussistenza del dedotto vizio d’inammissibilità.

2.3.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, infine, il ricorso sarebbe inammissibile perché la Provincia autonoma non avrebbe a suo tempo impugnato i menzionati commi 321 e 322 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 e il comma 64 dell’art. 2 del d.l. n. 262 del 2006, disposizioni, queste, che sarebbero parimenti lesive delle competenze statutarie e dell’autonomia finanziaria provinciale.

Anche tale eccezione non è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’istituto dell’acquiescenza non si applica nei giudizi in via principale, «atteso che la norma impugnata, anche se riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore non impugnata, ha comunque l’effetto di reiterare la lesione da cui deriva l’interesse a ricorrere» (sentenza n. 117 del 2020; nello stesso senso, sentenze n. 25 del 2021 e n. 106 del 2020).

Né a diversa conclusione può portare il rilievo della partecipazione della ricorrente alla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome del 29 gennaio 2020 – all’esito della quale è stato espresso parere favorevole al disegno di legge di conversione del d.l. n. 162 del 2019 – circostanza che, secondo il resistente, avrebbe determinato l’acquiescenza alle decisioni maturate in quella sede.

Questa Corte, infatti, ha più volte affermato che «l’eventuale “adesione della ricorrente all’intesa non pregiudica, di regola, l’interesse a ricorrere, stante l’indisponibilità delle attribuzioni costituzionali di cui si controverte in tali giudizi […] (sentenza n. 36 del 2018)» (sentenza n. 31 del 2019).

3.– Passando al merito delle questioni, per comprenderne appieno la portata, è necessario inquadrare il contesto normativo nel quale sono state introdotte le disposizioni oggetto di impugnazione.

Esse si inseriscono nella vicenda normativa che nel 2006 ha interessato la tassa automobilistica, in attuazione delle direttive anti-inquinamento per gli autoveicoli (direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005, relativa all’omologazione dei veicoli commerciali pesanti riguardo alle loro emissioni – Euro IV e V, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli, e direttiva 2006/51/CE della Commissione, del 6 giugno 2006, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, dell’allegato I della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’allegato IV e V della direttiva 2005/78/CE concernente i requisiti del sistema di controllo delle emissioni nei veicoli e le deroghe per i motori a gas).

In particolare, l’art. 1, comma 236, della legge n. 296 del 2006 ha concesso l’esenzione per cinque annualità dal pagamento della tassa automobilistica regionale a coloro che effettuassero la sostituzione, con contestuale rottamazione, di alcuni veicoli più inquinanti, delegando, a norma del precedente comma 235, al Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, la regolazione finanziaria, nei confronti delle Regioni e delle Province medesime, delle minori entrate nette derivanti dall’agevolazione.

Il successivo comma 321 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 ha aumentato l’importo delle tariffe delle tasse automobilistiche, in base, osserva la ricorrente, «al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli» per il periodo successivo al 1° gennaio 2007, disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle Regioni e alle Province autonome, in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo.

Il comma 322 dello stesso articolo ha demandato a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, la regolazione finanziaria nei confronti delle Regioni e delle Province autonome medesime, delle maggiori entrate nette derivanti dalla maggiorazione della tassa automobilistica di cui al comma 321 e dei criteri per la corrispondente riduzione di trasferimenti dello Stato alle Regioni e alle indicate Province autonome.

Il legislatore statale ha dunque disposto che le Regioni e le Province autonome – le quali riscuotono autonomamente il tributo in questione – debbano versare all’erario il maggior gettito risultante dalla differenza tra l’aumento tariffario del predetto comma 322 e la perdita di gettito derivante dal citato comma 321. Qualora le Regioni e le Province autonome non provvedano a versare spontaneamente all’erario tali somme, lo Stato procede al loro recupero «mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali destinati a ciascuna Regione e Provincia autonoma, le cui autorizzazioni di spesa risultano iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze» (art. 2, comma 2, del citato decreto direttoriale dell’8 maggio 2017).

4.– Così definito il contesto normativo nel quale si collocano le disposizioni impugnate, va rilevato che tutte le questioni promosse dalla Provincia autonoma di Trento si basano sul comune presupposto che esse siano applicabili anche alla ricorrente, stante la non operatività delle clausole di salvaguardia, enunciate dall’art. 1, comma 1363, della legge n. 296 del 2006 e dall’art. 2, comma 181, del d.l. n. 262 del 2006, con la seguente identica formulazione: «[l]e disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d’attuazione».

Occorre in proposito rammentare che, se, in generale, le clausole di salvaguardia rivestono la funzione di «limite per l’applicazione delle disposizioni della legge statale in cui ciascuna clausola è inserita e implica[no] che le disposizioni della legge statale non siano applicabili nei confronti degli enti a statuto speciale, se in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione» (sentenza n. 191 del 2017), la loro presenza non consente, di per sé, di ritenere non fondate le questioni proposte, ma impone di verificare se le specifiche disposizioni impugnate si rivolgano espressamente alle autonomie speciali, così da neutralizzarne la portata.

Nel caso in questione, le norme impugnate si innestano su disposizioni che fanno espresso riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano, segnatamente, sull’art. 1, commi 321 e 322, della legge n. 296 del 2006, nonché sull’art. 2, comma 63, del d.l. n. 262 del 2006. L’impugnato comma 14-septies, poi, espressamente menziona la ricorrente fra i suoi destinatari.

La garanzia contenuta nelle generali clausole di salvaguardia risulta, quindi, contraddetta e vanificata dal dato testuale e da una lettura sistematica delle disposizioni impugnate.

Occorre, dunque, esaminare nel merito le questioni promosse dalla ricorrente.

5.– A tal fine è necessario, anzitutto, individuare a quali titoli di competenza sono riconducibili le norme impugnate, che l’Avvocatura dello Stato ascrive al coordinamento della finanza pubblica, nonché, alternativamente, alle materie della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e della «attuazione delle direttive europee in materia di sostituzione di autoveicoli».

Secondo il costante orientamento di questa Corte, la natura della norma va «verificata con riguardo “all’oggetto, alla ratio e alla finalità” (sentenza n. 164 del 2019) che ne costituiscono l’effettiva sostanza» (sentenza n. 78 del 2020), «tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l’interesse tutelato» (sentenza n. 116 del 2019).

Le norme impugnate, benché si inseriscano all’interno della disciplina statale relativa agli eco-incentivi e agli aumenti della tassa automobilistica in relazione alla categoria inquinante del veicolo, non riguardano la tutela dell’ambiente, bensì le compensazioni finanziarie relative all’ammontare di gettito “riservato” all’erario in seguito all’introduzione di un regime fiscale volto ad agevolare la rottamazione dei veicoli inquinanti e a ricalibrare il tributo in relazione alla classe di inquinamento degli stessi.

Quanto al fine, sebbene le misure introdotte perseguano anche, indirettamente, finalità extra-tributarie, giacché rivolte a «incentivare gli investimenti delle regioni nei rispettivi territori» (art. 39, comma 14-quater) – come evocato anche dal vincolo di destinazione di cui al comma 14-sexies, relativo alla realizzazione di opere pubbliche, di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – nondimeno, dai lavori preparatori emerge che la ratio precipua delle norme impugnate è di dare attuazione alla sentenza di questa Corte n. 122 del 2019, con cui si è affermato che il vincolo erariale sul gettito introdotto dall’art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006 «non sembra più compatibile con l’attribuzione alle Regioni della titolarità della tassa stessa». Il legislatore, pertanto, ha inteso realizzare una più corretta ripartizione del gettito della tassa automobilistica.

Deve perciò escludersi che le norme impugnate siano riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, dovendosi piuttosto ritenere che la finalità della norma sia quella di regolazione finanziaria del gettito della tassa automobilistica.

6.– Tanto premesso, sono fondate, in riferimento all’art. 73, comma 1, dello statuto e nei termini di seguito esposti, le questioni di legittimità costituzionale di tutte le norme impugnate.

Nella Provincia autonoma di Trento, la tassa automobilistica è istituita e disciplinata dall’art. 4 della legge della Provincia di Trento 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l’assestamento del bilancio per l’anno 1998), e dal relativo regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg (Regolamento di esecuzione dell’articolo 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente «Disciplina della tassa automobilistica provinciale»).

A partire dal 1° gennaio 2010, la tassa in questione è diventata un tributo proprio provinciale autonomo, per effetto dell’art. 2, comma 107, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», che ha aggiunto – previa abrogazione dell’art. 75, comma 1, lettera b) – il seguente periodo all’art. 73, comma 1, dello statuto: «[l]e tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri».

Questa Corte ha già chiarito che nelle Province autonome di Trento e di Bolzano la tassa automobilistica si connota come tributo proprio “in senso stretto”, per effetto della richiamata modifica statutaria del 2009, modifica che «non troverebbe giustificazione logica se non si fosse voluto superare l’assetto, fino ad allora vigente, di partecipazione […] al gettito di un tributo erariale e ricomprendere la tassa nella categoria dei tributi provinciali propri in senso stretto (ferma la necessaria armonia con i principi del sistema tributario dello Stato), negandone con ciò il carattere statale» (sentenza n. 118 del 2017).

Nella medesima sentenza si è osservato: «[è] vero che l’aggettivo “proprio”, nel sistema tracciato dall’art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011 con riferimento alle Regioni ordinarie, connota sia tributi affidati alla competenza regionale sia tributi che conservano natura erariale ma il cui gettito è devoluto alla Regione; tuttavia è l’evoluzione del tributo nella Provincia autonoma a deporre inequivocabilmente nel senso che le sia stata interamente riservata la disciplina normativa della tassa automobilistica, tanto che ad essa si riferisce ora il primo comma dell’art. 73 dello statuto, e non il comma 1-bis, che è invece dedicato ai tributi erariali».

Di conseguenza, con la ricordata modifica statutaria, «l’attribuzione di natura propria in senso stretto alla tassa automobilistica provinciale, disposta dal primo comma dell’art. 73 dello statuto, opera quale parametro di legittimità costituzionale (sentenza n. 323 del 2011)» (ancora sentenza n. 118 del 2017).

6.1.– In particolare, l’impugnato comma 14-quater dell’art. 39 del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, prevede che, per il decennio 2023-2033, sull’intero gettito derivante dalla rimodulazione della tassa automobilistica in relazione alla categoria inquinante dei veicoli lo Stato non effettua alcuna compensazione. Ne consegue che, in base a tale previsione, esclusivamente negli anni compresi fra il 2023 e il 2033, l’intero gettito della tassa automobilistica resterà al bilancio delle Regioni senza alcuna corrispondente riduzione di trasferimenti statali, e ciò – secondo la norma statale – varrebbe anche per la Provincia autonoma.

Trattandosi, tuttavia, di un tributo proprio in senso stretto della Provincia autonoma, in virtù di espressa previsione statutaria, lo Stato non ha competenza a dettare alcuna disposizione che lo disciplini, nemmeno in senso apparentemente favorevole alla Provincia.

La previsione, quindi, della totale spettanza alla ricorrente del gettito proveniente dalla tassa automobilistica provinciale – peraltro delimitata a un decennio – si pone in contrasto con il menzionato art. 73, comma 1, dello statuto.

6.2.– L’impugnato comma 14-quinquies, modificando l’art. 1, comma 322, della legge n. 296 del 2006, protrae per gli anni 2020, 2021 e 2022 la riserva erariale sulla quota di gettito della tassa automobilistica, riserva quantificata nella differenza tra il maggior gettito derivante dall’aumento della stessa in relazione alla categoria inquinante del veicolo e le minori entrate per l’esenzione “rottamazione”, e demanda la determinazione della regolazione finanziaria fra le parti agli importi calcolati con il più volte citato decreto direttoriale dell’8 maggio 2017.

Per effetto della ricordata evoluzione statutaria e giurisprudenziale, la tassa automobilistica provinciale è un tributo proprio “in senso stretto” della Provincia autonoma, e di conseguenza lo Stato non può intervenire sul relativo gettito e sulla sua regolazione senza violare l’art. 73, comma 1, dello statuto.

6.3.– Il comma 14-sexies, aggiungendo il comma 322-bis all’art. 1 della legge n. 296 del 2006, ha imposto un vincolo di destinazione alle maggiori risorse che resteranno nella disponibilità delle Regioni e delle Province autonome, negli anni compresi fra il 2023 e il 2033, per effetto della mancata riduzione dei richiamati trasferimenti erariali.

Per le ragioni già esposte, lo Stato non può apporre alcun vincolo di destinazione sul gettito della tassa automobilistica provinciale, essendo essa riservata interamente alla competenza e alla disponibilità esclusiva della Provincia autonoma.

6.4.– Infine, il comma 14-septies – aggiungendo due periodi all’art. 2, comma 64, del d.l. n. 262 del 2006 – estende le più volte descritte misure relative alla tassa automobilistica sul possesso delle autovetture alla tassa automobilistica provinciale sul possesso di motocicli.

Anche in relazione a tali norme, pertanto, si riscontrano i medesimi vizi di illegittimità costituzionale che affliggono quelle relative alla tassa automobilistica sul possesso degli autoveicoli.

7.– Data l’identità della normativa statutaria e di attuazione dello statuto riguardante la Provincia autonoma ricorrente e la Provincia autonoma di Bolzano, gli effetti della presente pronuncia devono essere estesi anche a quest’ultima (ex multis, sentenze n. 198 del 2018, n. 169, n. 137 e n. 39 del 2014, n. 142 del 2012).

8.– Deve essere pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

9.– Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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